Pratiche commerciali sleali. Entrerà in vigore il 21 settembre 2007 il Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 146, che recepisce la Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno
Dal 21 Settembre 2007 le pratiche commerciali sleali seguite dalle imprese nelle loro relazioni con i consumatori saranno vietate anche in Italia.
Finalmente il Governo italiano ha recepito la Direttiva 2005/29/CE con la quale il legislatore europeo ha inteso proteggere i consumatori dell’intera Unione Europea, garantendo lo stesso grado di protezione a tutti i cittadini indipendentemente dal luogo di acquisto o di vendita nell’UE. Il Decreto legislativo n. 146/2007 riveste un’importanza particolare perché è stato redatto con il preciso scopo di tutelare soprattutto i consumatori più vulnerabili, come i bambini, nei confronti della pubblicità che li esorta direttamente ad acquistare.
Il provvedimento riguarda tutte le transazioni delle imprese con il consumatore nei casi in cui questo viene influenzato da una pratica commerciale sleale avente un’incidenza sulle sue decisioni, come quella di acquistare o meno un prodotto, sulla libera scelta in caso di acquisto e sulle decisioni riguardanti l’esercizio o meno di un diritto contrattuale.
Il Decreto legislativo n. 146/2007 modifica gli articoli dal numero 18 al 27 del Decreto Legislativo 6 Settembre 2005, n. 206, meglio conosciuto come “Codice del consumo”, sostituendo e/o integrando i contenuti.
Le novità introdotte con i nuovi articoli
Dopo aver puntualizzato con il “nuovo” articolo 18 del Codice del Consumo le definizioni di “consumatore”, “professionista”, “prodotto”, etc., il legislatore ha determinato – con l’articolo 19 – l’ambito di applicazione, precisando che la norma si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto.
Il successivo articolo 20, nello stabilire che le pratiche commerciali scorrette sono vietate, le descrive nel dettaglio, precisando, al comma 4, quali sono quelle considerate ingannevoli e aggressive.
Pratiche ingannevoli
Una pratica commerciale può ingannare sia tramite un’azione, sia tramite un’omissione. Una pratica è ingannevole per omissione se non fornisce le informazioni minime o le informazioni di cui il consumatore medio ha bisogno prima di acquistare. Il Decreto stabilisce quindi un elenco di informazioni essenziali di cui il consumatore ha bisogno prima dell’acquisto; ad esempio, le caratteristiche principali del prodotto, il prezzo (tasse comprese), le spese di consegna (ove necessario) e il diritto di recesso.
Una pratica commerciale è ingannevole per azione se contiene informazioni false ovvero se induce o può indurre in errore il consumatore medio, anche se le informazioni presentate sono oggettivamente corrette.
Pratiche aggressive
Con l’articolo 24 il Decreto legislativo definisce i criteri per stabilire se una pratica commerciale sia o meno aggressiva: se cioè questa utilizza molestie, costrizioni o influenza ingiustificata.
“Lista nera” di pratiche vietate
Gli articoli 25 e 26 riportano una sorta di « lista nera » delle pratiche commerciali sleali vietate alle quali, tuttora, siamo comunque abituati.
Vengono elencati ad esempio i sistemi piramidali di vendita, la fornitura non richiesta ovvero l’utilizzazione della pubblicità-esca (quando il prodotto pubblicizzato ad un buon prezzo non è disponibile), l’utilizzazione di finte interviste pubbliche, etc.
I giovani consumatori
Come accennato all’inizio, il decreto legislativo riveste una grande importanza perché, finalmente, vengono tutelati in maniera particolare i gruppi di consumatori considerati “sensibili”, in special modo i bambini.
Dal 21 Settembre 2007 questi ultimi saranno protetti contro la pubblicità che li esorta direttamente ad acquistare, facendo leva in maniera scorretta sulla loro inesperienza e sulla loro fantasia.
Nota |
I poteri dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato
L’articolo 27 descrive dettagliatamente i poteri attribuiti all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato. Questo organismo, avvalendosi dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al regolamento 2006/2004/CE, può inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e/o eliminarne gli effetti, disporre la sospensione provvisoria delle stesse, elevare sanzioni di una certa consistenza calibrandole in base alla gravità e alla durata delle violazioni.
Conclusioni
Con le integrazioni inserite dal D.Lgs. n. 146/2007 nel Codice del consumo, è stato fatto indubbiamente un passo in avanti per la tutela dei cittadini.
Anche se ognuno di noi continua a nutrire un discreto scetticismo sul reale rispetto della norma da parte dei media e degli operatori commerciali, non si può non ammettere che se il decreto legislativo verrà rispettato, dal 21 Settembre 2007 potrebbero cambiare parecchie cose a favore dei consumatori.
Piero Nuciari
Specchio riepilogativo degli articoli modificati/sostituiti del Codice del Consumo
Vecchia versione Nuova versione
Art. 18. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata. 2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.
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Art. 18. Definizioni 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che nonrientrano nel quadro della sua attivita’ commerciale, industriale, artigianale o professionale; b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attivita’ commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; c) “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; d) “pratiche commerciali tra professionisti e consumatori” (di seguito denominate: “pratiche commerciali”): qualsiasi azione,omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicita’ e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; e) “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacita’ del consumatore di prendere una decisioneconsapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; f) “codice di condotta”: un accordo o una normativa che non e’ imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari oamministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice inrelazione a una o piu’ pratiche commerciali o ad uno o piu’ settori imprenditoriali specifici; g) “responsabile del codice”: qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile dellaformulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo; h) “diligenza professionale”: il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendonoda un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attivita’ del professionista; i) “invito all’acquisto”: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriaterispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto; l) “indebito condizionamento”: lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacita’ del consumatore diprendere una decisione consapevole; m) “decisione di natura commerciale”: la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modofarlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione puo’ portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla; n) “professione regolamentata”: attivita’ professionale, o insieme di attivita’ professionali, l’accesso alle quali e il cuiesercizio, o una delle cui modalita’ di esercizio, e’ subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali. |
Art. 19. Finalità 1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonche’ di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. 2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
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Art. 19.Ambito di applicazione 1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto. 2. Il presente titolo non pregiudica: a) l’applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validita’ od efficacia del contratto; b) l’applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti; c) l’applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale; d) l’applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologicio altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale. 3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali direcepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presentetitolo e si applicano a tali aspetti specifici. 4. Il presente titolo non e’ applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi. |
Art. 20. Definizioni 1. Ai fini della presente sezione si intende: a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi; b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e’ rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente; c) per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente; d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonche’, nel caso in cui non consenta all’identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario e’ diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.
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Art. 20. Divieto delle pratiche commerciali scorrette 1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale e’ scorretta se e’ contraria alla diligenza professionale, ed e’ falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e’ diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu’ ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermita’ mentale o fisica, della loro eta’ o ingenuita’, in un modo che ilprofessionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. E’ fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. 4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. 5. Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate inogni caso scorrette. |
Art. 21. Elementi di valutazione 1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti; c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o riconoscimenti.
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Art. 21. Azioni ingannevoli 1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e’ idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu’ dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e’ idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) l’esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilita’, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e iltrattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneita’ allo scopo, gli usi, la quantita’, la descrizione, l’origine geografica o ommerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sulprodotto; c) la portata degli impegni del rofessionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione oall’approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto; d) il prezzo o il modo in cui questo e’ calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; e) la necessita’ di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione; f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identita’, il patrimonio, le capacita’, lostatus, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprieta’ industriale, commerciale o intellettuale o ipremi e i riconoscimenti; g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130 del presente Codice. 2. E’ altresi’ considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristichee circostanze del caso, induce o e’ idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attivita’ di commercializzazione del prodottoche ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa lapubblicita’ comparativa illecita; b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si e’ impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e ilprofessionista indichi in una pratica commerciale che e’ vincolato dal codice. 3. E’ considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. 4. E’ considerata, altresi’, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo’,anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza. |
Art. 22. Condizioni di liceità della pubblicità comparativa 1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa e’ lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non e’ ingannevole ai sensi del presente codice; b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; d) non ingenera confusione sul mercato fra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente; e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente; f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione; g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati. 2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione. 3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un’offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.
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Omissioni ingannevoli 1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche ecircostanze del caso, nonche’ dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e’ idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale chenon avrebbe altrimenti preso. 2. Una pratica commerciale e’ altresi’ considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modooscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui aldetto comma, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino gia’ evidente dal contesto nonche’ quando, nell’uno o nell’altro caso, cio’ induce o e’ idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, neldecidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi. 4. Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultinogia’ evidenti dal contesto: a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; b) l’indirizzo geografico e l’identita’ del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione siapertinente, l’indirizzo geografico e l’identita’ del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilita’ di calcolare ragionevolmente ilprezzo in anticipo, le modalita’ di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essereaddebitate al consumatore; d) le modalita’ di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalladiligenza professionale; e) l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportinotale diritto. 5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita’ o la commercializzazione del prodotto. |
Art. 23. Trasparenza della pubblicità 1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione. 2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall’esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime. 3. E’ vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
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Art. 23.Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli 1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualita’ o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o di altra natura; d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati,accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell’autorizzazione, dell’accettazioneo dell’approvazione ricevuta; e) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista puo’ avere per ritenere che non sara’ in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantita’ ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entita’ della pubblicita’ fatta del prodotto e al prezzo offerti; f) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente: 1) rifiutare di mostrare l’articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 2) rifiutare di accettare ordini per l’articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione dell’articolo con un campione difettoso, con l’intenzione di promuovere un altro prodotto. g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sara’ disponibile solo per un periodo molto limitato o che sara’disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privarei consumatori della possibilita’ o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole; h) impegnarsi a fornire l’assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell’operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Statomembro in cui il professionista e’ stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un’altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l’operazione; i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto e’ lecita; l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal professionista; m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionalinei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che cio’ emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore; n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto; o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatoreinducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto e’ fabbricato dallo stesso produttore; p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributoin cambio della possibilita’ di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistemapiuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti; q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e’ in procinto di cessare l’attivita’ o traslocare; r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte; s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacita’ di curare malattie, disfunzioni o malformazioni; t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilita’ di ottenere il prodotto allo scopo d’indurre ilconsumatore all’acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato; u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o unequivalente ragionevole; v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto alnormale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto; z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero,al consumatore di aver gia’ ordinato il prodotto; aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attivita’commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore; bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Statomembro diverso da quello in cui e’ venduto il prodotto. |
Art. 24. Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori 1. E’ considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
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Art. 24. Pratiche commerciali aggressive 1. E’ considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche ecircostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e’idonea a limitare considerevolmente la liberta’ di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e,pertanto, lo induce o e’ idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. |
Art. 25. Bambini e adolescenti 1. E’ considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
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Art. 25. Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento 1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forzafisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi: a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale; c) lo sfruttamento da parte del rofessionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravita’ tale da alterare la capacita’ di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto; d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista; e) qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata. |
Art. 26. Tutela amministrativa e giurisdizionale 1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo. 2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonche’ ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all’Autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti. 3. L’Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria all’operatore pubblicitario e, se il committente non e’ conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L’Autorità può inoltre richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. L’Autorità può disporre che l’operatore pubblicitario fornisca prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell’operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova e’ omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti. 5. Quando il messaggio pubblicitario e’ stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 6. L’Autorità provvede con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonche’, eventualmente, di un’apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti. 7. Con la decisione che accoglie il ricorso l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro. 8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento. 9. La procedura istruttoria e’ stabilita, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 12. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità. 13. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni e’ esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. 14. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598 del codice civile, nonche’, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d’impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonche’ delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
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Art. 26.Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive 1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali: a) creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto; b) effettuare visite presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o anon ritornarvi, fuorche’ nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione diun’obbligazione contrattuale; c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorche’ nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai finidell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale, fatti salvi l’articolo 58 e l’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196; d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtu’ di una polizza di assicurazione diesibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall’esercizio dei suoi diritticontrattuali; e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005,n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinche’ acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati; f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 2, secondo periodo; g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista; h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia gia’ vinto, vincera’ o potra’ vincere compiendo una determinataazione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio ne’ vincita equivalente oppure che qualsiasiazione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente e’ subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore. |
Art. 27. Autodisciplina 1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina. 2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorità fino alla pronuncia definitiva. 3. Nel caso in cui il ricorso all’Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all’Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
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Art. 27. Tutela amministrativa e giurisdizionale 1. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata “Autorita’”, esercita le attribuzioni disciplinate dalpresente articolo anche quale autorita’ competente per l’applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorita’ nazionaliresponsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge. 2. L’Autorita’, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l’Autorita’ si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l’Autorita’ puo’ avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui redditi.L’intervento dell’Autorita’ e’ indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membroin cui e’ stabilito il professionista o in un altro Stato membro. 3. L’Autorita’ puo’ disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria al professionista e, se il committente non e’conosciuto, puo’ richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo.L’Autorita’ puo’, altresi’, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al finedell’accertamento dell’infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall’Autorita’ ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da4.000,00 euro a 40.000,00 euro. 5. L’Autorita’ puo’ disporre che il professionista fornisca prove sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commercialese, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del casospecifico. Se tale prova e’ omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, alprofessionista l’onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l’impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell’articolo 20, comma 3. 6. Quando la pratica commerciale e’ stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per viaradiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorita’, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorita’per le garanzie nelle comunicazioni. 7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita’ della pratica commerciale, l’Autorita’ puo’ ottenere dal professionista responsabile l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione,cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimita’. L’Autorita’ puo’ disporre lapubblicazione della dichiarazione dell’impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l’Autorita’, valutata l’idoneita’ di tali impegni, puo’ renderli obbligatori per ilprofessionista e definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione. 8. L’Autorita’, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia gia’ iniziata. Con il medesimo provvedimento puo’ essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un’apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti. 9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorita’ dispone inoltre l’applicazione di una sanzioneamministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravita’ e della durata della violazione. Nel caso dipratiche commerciali scorrette ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non puo’ essere inferiore a 50.000,00 euro. 10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l’Autorita’, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termineche tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento. 11. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo dagarantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 edin caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniariada 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorita’ puo’ disporre la sospensione dell’attivita’ d’impresa perun periodo non superiore a trenta giorni. 13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorita’ sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Perle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorita’. 14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, e’ esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. 15. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598del codice civile, nonche’, per quanto concerne la pubblicita’ comparativa, in materia di atti compiuti in violazione delladisciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d’impresa protetto anorma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonche’ delle denominazioni di origine riconosciute eprotette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.”. 2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo”, dopo l’articolo 27, come modificato dal presentedecreto legislativo, sono inseriti i seguenti: “Art. 27-bis (Codici di condotta). – 1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o piu’ pratiche commerciali o ad uno o piu’ settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l’indicazione del soggetto responsabile odell’organismo incaricato del controllo della loro applicazione. 2. Il codice di condotta e’ redatto in lingua italiana e inglese ed e’ reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile alconsumatore, anche per via telematica. 3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignita’ umana. 4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservatied aggiornati a cura del responsabile del codice, con l’indicazione degli aderenti. 5. Dell’esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell’adesione il professionista deve preventivamente informare iconsumatori. Art. 27-ter (Autodisciplina). – 1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all’articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l’organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta. 2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l’esito della procedura, non pregiudica il diritto delconsumatore di adire l’Autorita’, ai sensi dell’articolo 27, o il giudice competente. 3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorita’ finoalla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all’Autorita’, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorita’, valutate tutte lecircostanze, puo’ disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni. Art. 27-quater (Oneri di informazione). – 1. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioniimprenditoriali e professionali di cui all’articolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico ledecisioni adottate ai sensi del presente titolo. 2. Il Ministero dello sviluppo economico provvedera’ affinche’ sul proprio sito siano disponibili: a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie,nonche’ sui codici di condotta adottati ai sensi dell’articolo 27-bis; b) gli estremi delle autorita’, organizzazioni o associazioni presso le quali si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza; c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli organi dicomposizione extragiudiziale.”. 3. La rubrica della parte II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, e’ sostituita dallaseguente: “Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicita”. 4. Le denominazioni “capo III” e “sezione I” del titolo III della parte II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recanteCodice del consumo, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:” titolo IV” e “capo I”. 5. All’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la parola: “sezione” e’ sostituita dalla seguente:“capo”. |
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