Novità legislative

Pratiche commerciali sleali. Entrerà in vigore il 21 settembre 2007 il Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 146, che recepisce la Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno

Dal 21 Settembre 2007 le pratiche commerciali sleali seguite dalle imprese nelle loro relazioni con i consumatori saranno vietate anche in Italia.
Finalmente il Governo italiano ha recepito la Direttiva 2005/29/CE con la quale il legislatore europeo ha inteso proteggere i consumatori dell’intera Unione Europea, garantendo lo stesso grado di protezione a tutti i cittadini indipendentemente dal luogo di acquisto o di vendita nell’UE.  Il Decreto legislativo n. 146/2007 riveste un’importanza particolare perché è stato redatto con il preciso  scopo di tutelare soprattutto i consumatori più vulnerabili, come i bambini, nei confronti della pubblicità che li esorta direttamente ad acquistare.

Il provvedimento riguarda tutte le transazioni delle imprese con il consumatore nei casi in cui questo viene influenzato da una pratica commerciale sleale avente un’incidenza sulle sue decisioni, come quella di acquistare o meno un prodotto, sulla libera scelta in caso di acquisto e sulle decisioni riguardanti l’esercizio o meno di un diritto contrattuale.

Il Decreto legislativo n. 146/2007 modifica gli articoli dal numero 18 al 27 del Decreto Legislativo 6 Settembre 2005, n. 206, meglio conosciuto come “Codice del consumo”, sostituendo e/o integrando i contenuti.

Le novità introdotte con i nuovi articoli
Dopo aver puntualizzato con il “nuovo” articolo 18 del Codice del Consumo le definizioni di “consumatore”, “professionista”, “prodotto”, etc., il legislatore ha determinato – con l’articolo 19 – l’ambito di applicazione,  precisando che la norma si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto.

Il successivo articolo 20, nello stabilire che le pratiche commerciali scorrette sono vietate, le descrive nel dettaglio, precisando, al comma 4, quali sono quelle considerate ingannevoli e aggressive.

Pratiche ingannevoli

Una pratica commerciale può ingannare sia tramite un’azione, sia tramite un’omissione. Una pratica è ingannevole per omissione se non fornisce le informazioni minime o le informazioni di cui il consumatore medio ha bisogno prima di acquistare. Il Decreto stabilisce quindi un elenco di informazioni essenziali di cui il consumatore ha bisogno prima dell’acquisto; ad esempio, le caratteristiche principali del prodotto, il prezzo (tasse comprese), le spese di consegna (ove necessario) e il diritto di recesso.

Una pratica commerciale è ingannevole per azione se contiene informazioni false ovvero se induce o può indurre in errore il consumatore medio, anche se le informazioni presentate sono oggettivamente corrette.

Pratiche aggressive

Con l’articolo 24 il Decreto legislativo definisce i criteri per stabilire se una pratica commerciale sia o meno aggressiva: se cioè questa utilizza molestie, costrizioni o influenza ingiustificata.

 

“Lista nera” di pratiche vietate

Gli articoli 25 e 26 riportano una sorta di « lista nera » delle pratiche commerciali sleali vietate alle quali, tuttora, siamo comunque abituati.
Vengono elencati ad esempio i sistemi piramidali di vendita, la fornitura non richiesta ovvero l’utilizzazione della pubblicità-esca (quando il prodotto pubblicizzato ad un buon prezzo non è disponibile), l’utilizzazione di finte interviste pubbliche, etc.

I giovani consumatori

Come accennato all’inizio, il decreto legislativo riveste una grande importanza perché, finalmente, vengono tutelati in maniera particolare i gruppi di consumatori considerati “sensibili”, in special modo i bambini.

Dal 21 Settembre 2007 questi ultimi saranno protetti contro la pubblicità che li esorta direttamente ad acquistare, facendo leva in maniera scorretta sulla loro inesperienza e sulla loro fantasia.

Nota
E’ da evidenziare che nel D.Lgs. n. 146/2007 il criterio di consumatore medio è modulato quando una pratica commerciale riguarda in materia specifica un gruppo particolare (ad esempio, i bambini), in questo caso il membro medio di tale gruppo diviene il punto di riferimento.

 I poteri dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato

L’articolo 27 descrive dettagliatamente i poteri attribuiti all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato. Questo organismo, avvalendosi dei poteri investigativi ed esecutivi di cui  al  regolamento  2006/2004/CE, può inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e/o eliminarne gli effetti, disporre la sospensione provvisoria delle stesse, elevare sanzioni di una certa consistenza calibrandole in base alla gravità e alla durata delle violazioni.                              

Conclusioni
Con le integrazioni  inserite dal D.Lgs. n. 146/2007 nel Codice del consumo, è stato fatto indubbiamente un passo in avanti per la tutela dei cittadini.
Anche se ognuno di noi continua a nutrire  un discreto scetticismo sul reale rispetto della norma da parte dei media e degli operatori commerciali, non si può non ammettere che se il decreto legislativo verrà rispettato, dal 21 Settembre 2007 potrebbero cambiare parecchie cose a favore dei consumatori.

                                                                                    Piero Nuciari

Specchio riepilogativo degli articoli modificati/sostituiti del Codice del Consumo
            

          Vecchia versione                                                           Nuova versione

Art. 18.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata.

2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.

 

Art. 18.                             Definizioni  1. Ai fini del presente titolo, si intende per:    a) “consumatore”:  qualsiasi  persona  fisica che, nelle pratiche commerciali  oggetto  del  presente  titolo,  agisce per fini che nonrientrano  nel  quadro  della sua attivita’ commerciale, industriale, artigianale o professionale;    b) “professionista”:  qualsiasi  persona  fisica o giuridica che, nelle  pratiche  commerciali  oggetto del presente titolo, agisce nel quadro  della  sua  attivita’ commerciale, industriale, artigianale o professionale   e   chiunque  agisce  in  nome  o  per  conto  di  un professionista;    c) “prodotto”:   qualsiasi  bene  o  servizio,  compresi  i  beni immobili, i diritti e le obbligazioni;    d) “pratiche  commerciali  tra  professionisti e consumatori” (di seguito   denominate:   “pratiche  commerciali”):  qualsiasi  azione,omissione,  condotta  o  dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa  la pubblicita’ e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;    e) “falsare  in  misura  rilevante il comportamento economico dei consumatori”: l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente  la capacita’ del consumatore di prendere una decisioneconsapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;    f) “codice  di  condotta”:  un accordo o una normativa che non e’ imposta    dalle    disposizioni    legislative,    regolamentari   oamministrative  di  uno Stato membro e che definisce il comportamento dei  professionisti  che  si  impegnano  a  rispettare tale codice inrelazione  a  una o piu’ pratiche commerciali o ad uno o piu’ settori imprenditoriali specifici;    g) “responsabile  del  codice”:  qualsiasi  soggetto, compresi un professionista  o  un  gruppo  di  professionisti, responsabile dellaformulazione  e  revisione  di  un  codice  di  condotta  ovvero  del controllo  del  rispetto  del  codice  da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;    h) “diligenza  professionale”:  il  normale grado della specifica competenza  ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendonoda un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di  correttezza  e  di  buona  fede  nel  settore  di  attivita’  del professionista;    i) “invito all’acquisto”: una comunicazione commerciale indicante le  caratteristiche  e  il  prezzo  del prodotto in forme appropriaterispetto  al  mezzo  impiegato  per  la  comunicazione  commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto;    l)  “indebito  condizionamento”: lo  sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza  il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo  da  limitare  notevolmente  la  capacita’  del  consumatore  diprendere una decisione consapevole;    m) “decisione  di  natura  commerciale”: la decisione presa da un consumatore  relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modofarlo  e  a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se  tenere  un  prodotto  o  disfarsene  o  se  esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione puo’ portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla;    n) “professione   regolamentata”:   attivita’   professionale,  o insieme  di  attivita’  professionali,  l’accesso alle quali e il cuiesercizio,  o  una  delle  cui modalita’ di esercizio, e’ subordinata direttamente  o  indirettamente,  in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali. 

Art. 19.

Finalità

1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonche’ di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

 

Art. 19.Ambito di applicazione  1.   Il  presente  titolo  si  applica  alle  pratiche  commerciali scorrette  tra  professionisti  e  consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.  2. Il presente titolo non pregiudica:    a) l’applicazione   delle   disposizioni   normative  in  materia contrattuale,  in particolare delle norme sulla formazione, validita’ od efficacia del contratto;    b) l’applicazione  delle  disposizioni  normative,  comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;    c) l’applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;    d) l’applicazione  delle  disposizioni  normative  relative  allo stabilimento,  o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologicio   altre   norme   specifiche   che   disciplinano   le  professioni regolamentate,   per   garantire   livelli   elevati  di  correttezza professionale.  3.  In  caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali direcepimento   che   disciplinano  aspetti  specifici  delle  pratiche commerciali  scorrette  prevalgono  sulle  disposizioni  del presentetitolo e si applicano a tali aspetti specifici.  4.   Il   presente   titolo   non  e’  applicabile  in  materia  di certificazione   e   di   indicazioni  concernenti  il  titolo  degli articoli in metalli preziosi. 

Art. 20.

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende:

a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la

prestazione di opere o di servizi;

b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e’ rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente;

c) per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;

d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonche’, nel caso in cui non consenta all’identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario e’ diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.

 

  Art. 20.  Divieto delle pratiche commerciali scorrette  1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.  2.  Una  pratica  commerciale  e’  scorretta  se  e’ contraria alla diligenza  professionale,  ed  e’  falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile  il  comportamento  economico, in relazione al prodotto, del  consumatore medio che essa raggiunge o al quale e’ diretta o del membro  medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.  3.  Le  pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu’ ampi di  consumatori,  sono  idonee  a  falsare  in misura apprezzabile il comportamento  economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui  essa  si  riferisce  a  motivo  della  loro infermita’ mentale o fisica,   della   loro   eta’   o  ingenuita’,  in  un  modo  che  ilprofessionista   poteva   ragionevolmente  prevedere,  sono  valutate nell’ottica  del  membro  medio  di  tale  gruppo.  E’ fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate  o  in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.  4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:    a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o    b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.  5.   Gli   articoli 23  e  26  riportano  l’elenco  delle  pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate inogni caso scorrette. 

Art. 21.

Elementi di valutazione

1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:

a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, la

composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;

b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;

c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o riconoscimenti.

 

 Art. 21.  Azioni ingannevoli  1.  E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi  modo,  anche nella sua presentazione complessiva, induce o e’ idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu’  dei  seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e’ idonea a indurlo  ad  assumere  una  decisione  di  natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:    a) l’esistenza o la natura del prodotto;    b) le  caratteristiche  principali  del  prodotto,  quali  la sua disponibilita’,  i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli   accessori,   l’assistenza  post-vendita  al  consumatore  e  iltrattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione,  la  consegna,  l’idoneita’  allo  scopo,  gli  usi,  la quantita’,  la  descrizione,  l’origine  geografica o ommerciale o i risultati  che  si  possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche  fondamentali  di  prove  e  controlli effettuati sulprodotto;    c) la  portata  degli  impegni del rofessionista, i motivi della pratica  commerciale  e  la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione    o   simbolo   relativi   alla   sponsorizzazione   oall’approvazione   dirette  o  indirette  del  professionista  o  del prodotto;    d) il  prezzo  o il modo in cui questo e’ calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;    e) la  necessita’  di  una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;    f)  la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo  agente,  quali  l’identita’,  il  patrimonio,  le  capacita’, lostatus,  il  riconoscimento,  l’affiliazione  o  i  collegamenti  e i diritti  di  proprieta’  industriale, commerciale o intellettuale o ipremi e i riconoscimenti;    g) i  diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130 del presente Codice.  2. E’ altresi’ considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella  fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristichee  circostanze del caso, induce o e’ idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:    a) una qualsivoglia attivita’ di commercializzazione del prodottoche  ingenera  confusione  con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale  e  altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa lapubblicita’ comparativa illecita;    b) il  mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti  nei  codici  di condotta che il medesimo si e’ impegnato a rispettare,  ove  si  tratti di un impegno fermo e verificabile, e ilprofessionista  indichi  in  una pratica commerciale che e’ vincolato dal codice.  3. E’ considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti  suscettibili  di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei  consumatori,  omette  di  darne  notizia  in  modo  da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.  4.  E’ considerata, altresi’, scorretta la pratica commerciale che, in  quanto  suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo’,anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

Art. 22.

Condizioni di liceità della pubblicità comparativa

1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa e’ lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) non e’ ingannevole ai sensi del presente codice;

b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

d) non ingenera confusione sul mercato fra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;

e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;

f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.

3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un’offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.

 

Omissioni ingannevoli  1.  E’  considerata  ingannevole  una pratica commerciale che nella fattispecie  concreta,  tenuto  conto  di  tutte le caratteristiche ecircostanze  del  caso, nonche’ dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato,  omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura  commerciale  e  induce  o e’ idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale chenon avrebbe altrimenti preso.  2.  Una  pratica  commerciale  e’ altresi’ considerata un’omissione ingannevole  quando  un  professionista  occulta  o  presenta in modooscuro,  incomprensibile,  ambiguo  o  intempestivo  le  informazioni rilevanti  di  cui  al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui aldetto  comma, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora  questi  non  risultino  gia’  evidente  dal contesto nonche’ quando, nell’uno o nell’altro caso, cio’ induce o e’ idoneo a indurre il  consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.  3.  Qualora  il  mezzo  di  comunicazione  impiegato per la pratica commerciale  imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, neldecidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto di   dette   restrizioni   e   di   qualunque   misura  adottata  dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.  4.  Nel  caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultinogia’ evidenti dal contesto:    a) le  caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;    b) l’indirizzo  geografico e l’identita’ del professionista, come la   sua   denominazione  sociale  e,  ove  questa  informazione  siapertinente,  l’indirizzo  geografico e l’identita’ del professionista per conto del quale egli agisce;    c) il  prezzo  comprensivo  delle  imposte  o,  se  la natura del prodotto  comporta  l’impossibilita’  di calcolare ragionevolmente ilprezzo  in  anticipo,  le  modalita’  di calcolo del prezzo e, se del caso,  tutte  le  spese  aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure,   qualora  tali  spese  non  possano  ragionevolmente  essere calcolate  in  anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essereaddebitate al consumatore;    d) le  modalita’ di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei  reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalladiligenza professionale;    e) l’esistenza  di  un  diritto  di  recesso  o  scioglimento del contratto  per  i prodotti e le operazioni commerciali che comportinotale diritto.  5.  Sono  considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di  informazione,  previsti  dal  diritto  comunitario, connessi alle comunicazioni    commerciali,    compresa   la   pubblicita’   o   la commercializzazione del prodotto. 

Art. 23.

Trasparenza della pubblicità

1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.

2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall’esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.

3. E’ vietata ogni forma di pubblicità subliminale.

 

Art. 23.Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
  1.  Sono  considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:
    a) affermazione   non   rispondente  al  vero,  da  parte  di  un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;    b) esibire  un  marchio  di  fiducia, un marchio di qualita’ o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;    c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;    d) asserire,  contrariamente  al  vero, che un professionista, le sue  pratiche  commerciali  o un suo prodotto sono stati autorizzati,accettati  o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell’autorizzazione, dell’accettazioneo dell’approvazione ricevuta;    e) invitare  all’acquisto  di  prodotti  ad un determinato prezzo senza   rivelare   l’esistenza   di   ragionevoli   motivi   che   il professionista  puo’  avere  per  ritenere  che non sara’ in grado di fornire  o  di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti  equivalenti  a  quel prezzo entro un periodo e in quantita’ ragionevoli  in  rapporto  al prodotto, all’entita’ della pubblicita’ fatta del prodotto e al prezzo offerti;    f) invitare  all’acquisto  di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:      1)   rifiutare   di   mostrare   l’articolo   pubblicizzato  ai consumatori, oppure      2)   rifiutare   di   accettare   ordini  per  l’articolo o  di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure      3)   fare   la   dimostrazione  dell’articolo con  un  campione difettoso, con l’intenzione di promuovere un altro prodotto.    g) dichiarare,  contrariamente  al  vero,  che  il prodotto sara’ disponibile   solo   per  un  periodo  molto  limitato  o  che  sara’disponibile  solo  a  condizioni  particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privarei consumatori della possibilita’ o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;    h) impegnarsi  a  fornire l’assistenza post-vendita a consumatori con  i  quali  il  professionista ha comunicato prima dell’operazione commerciale  in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Statomembro   in   cui  il  professionista  e’  stabilito  e  poi  offrire concretamente  tale  servizio  soltanto in un’altra lingua, senza che questo  sia  chiaramente  comunicato  al  consumatore  prima  del suo impegno a concludere l’operazione;    i) affermare,   contrariamente   al  vero,  o  generare  comunque l’impressione che la vendita del prodotto e’ lecita;    l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal professionista;    m) salvo  quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,  e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionalinei  mezzi  di  comunicazione  per  promuovere un prodotto, qualora i costi  di  tale  promozione  siano stati sostenuti dal professionista senza che cio’ emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;    n) formulare  affermazioni  di fatto inesatte per quanto riguarda la  natura  e  la  portata  dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;    o) promuovere  un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore  in  modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatoreinducendolo  a  ritenere,  contrariamente al vero, che il prodotto e’ fabbricato dallo stesso produttore;    p) avviare,  gestire  o  promuovere  un  sistema  di promozione a carattere  piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributoin  cambio  della possibilita’ di ricevere un corrispettivo derivante principalmente   dall’entrata   di   altri  consumatori  nel  sistemapiuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;    q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e’ in procinto di cessare l’attivita’ o traslocare;    r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;    s) affermare,  contrariamente  al  vero,  che  un  prodotto ha la capacita’ di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;    t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla  possibilita’  di  ottenere il prodotto allo scopo d’indurre ilconsumatore  all’acquisto  a  condizioni  meno  favorevoli  di quelle normali di mercato;    u) affermare  in  una  pratica  commerciale  che  si  organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o unequivalente ragionevole;    v) descrivere  un  prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il  consumatore  deve  pagare  un  supplemento  di prezzo rispetto alnormale  costo  necessario  per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;    z) includere  nel  materiale  promozionale  una fattura o analoga richiesta  di  pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero,al consumatore di aver gia’ ordinato il prodotto;    aa)  dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il   professionista   non  agisce  nel  quadro  della  sua  attivita’commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore;    bb)  lasciare  intendere,  contrariamente  al vero, che i servizi post-vendita  relativi  a  un prodotto siano disponibili in uno Statomembro diverso da quello in cui e’ venduto il prodotto. 

Art. 24.

Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori

1. E’ considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

 

  Art. 24.  Pratiche commerciali aggressive  1.  E’  considerata  aggressiva  una pratica commerciale che, nella fattispecie  concreta,  tenuto  conto  di  tutte le caratteristiche ecircostanze  del  caso,  mediante  molestie, coercizione, compreso il ricorso  alla  forza  fisica  o indebito condizionamento, limita o e’idonea  a  limitare  considerevolmente  la  liberta’  di  scelta o di comportamento  del  consumatore  medio  in  relazione  al prodotto e,pertanto,  lo induce o e’ idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 

Art. 25.

Bambini e adolescenti

1. E’ considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed

adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

 

Art. 25.      Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento  1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente  capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forzafisica,  o  indebito  condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:    a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;    b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;    c) lo  sfruttamento  da  parte del rofessionista di qualsivoglia evento  tragico  o circostanza specifica di gravita’ tale da alterare la  capacita’ di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;    d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto  dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;    e) qualsiasi  minaccia  di  promuovere  un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata. 

Art. 26.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonche’ ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all’Autorità che siano inibiti gli atti di

pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

3. L’Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria all’operatore pubblicitario e, se il committente non e’ conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L’Autorità può inoltre richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. L’Autorità può disporre che l’operatore pubblicitario fornisca prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell’operatore pubblicitario e

di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova e’ omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.

5. Quando il messaggio pubblicitario e’ stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorità, prima di

provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. L’Autorità provvede con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonche’, eventualmente, di un’apposita

dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.

7. Con la decisione che accoglie il ricorso l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.

8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.

9. La procedura istruttoria e’ stabilita, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

12. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27,

28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità.

13. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni e’ esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

14. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598 del codice civile, nonche’, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile

1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d’impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonche’ delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

 

Art. 26.Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive  1.  Sono  considerate  in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:    a) creare  l’impressione  che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;    b) effettuare   visite   presso   l’abitazione  del  consumatore, ignorando  gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o anon  ritornarvi,  fuorche’  nelle  circostanze  e nella misura in cui siano  giustificate  dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione diun’obbligazione contrattuale;    c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per  telefono,  via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di  comunicazione  a  distanza,  fuorche’  nelle  circostanze e nella misura  in  cui  siano  giustificate  dalla  legge  nazionale ai finidell’esecuzione   di   un’obbligazione   contrattuale,   fatti  salvi l’articolo 58  e  l’articolo 130  del  decreto  legislativo 30 giugno2003, n. 196;    d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento  del  danno in virtu’ di una polizza di assicurazione diesibire  documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti  per  stabilire  la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente  di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di   dissuadere   un  consumatore  dall’esercizio  dei  suoi  diritticontrattuali;    e) salvo  quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005,n.  177,  e  successive  modificazioni,  includere  in  un  messaggio pubblicitario  un’esortazione diretta ai bambini affinche’ acquistino o  convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;    f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la  custodia  di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 2, secondo periodo;    g) informare  esplicitamente  il consumatore che, se non acquista il  prodotto  o  il  servizio  saranno  in  pericolo  il  lavoro o la sussistenza del professionista;    h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia gia’ vinto, vincera’ o potra’ vincere compiendo una determinataazione  un  premio  o  una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste  alcun  premio  ne’  vincita  equivalente oppure che qualsiasiazione  volta  a  reclamare  il premio o altra vincita equivalente e’ subordinata  al  versamento  di  denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore. 

Art. 27.

Autodisciplina

1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità

ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.

2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorità fino alla pronuncia definitiva.

3. Nel caso in cui il ricorso all’Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all’Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la

sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

 

Art. 27. Tutela amministrativa e giurisdizionale  1.  L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata  “Autorita’”,  esercita  le  attribuzioni disciplinate dalpresente articolo anche quale autorita’ competente per l’applicazione del  regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27 ottobre  2004,  sulla cooperazione tra le autorita’ nazionaliresponsabili   dell’esecuzione   della   normativa   che   tutela   i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.  2.   L’Autorita’,  d’ufficio  o  su  istanza  di  ogni  soggetto  o organizzazione  che  ne  abbia  interesse,  inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine,  l’Autorita’ si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui  al  citato  regolamento  2006/2004/CE  anche  in  relazione alle infrazioni  non  transfrontaliere.  Per lo svolgimento dei compiti di cui  al  comma 1  l’Autorita’ puo’ avvalersi della Guardia di finanza che  agisce  con  i  poteri  ad  essa  attribuiti  per l’accertamento dell’imposta   sul   valore  aggiunto  e  dell’imposta  sui  redditi.L’intervento  dell’Autorita’  e’ indipendente dalla circostanza che i consumatori  interessati si trovino nel territorio dello Stato membroin cui e’ stabilito il professionista o in un altro Stato membro.  3.  L’Autorita’  puo’  disporre,  con  provvedimento  motivato,  la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste  particolare  urgenza.  In  ogni  caso,  comunica l’apertura dell’istruttoria  al  professionista  e,  se  il  committente  non e’conosciuto,  puo’ richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la  pratica  commerciale  ogni  informazione idonea ad identificarlo.L’Autorita’  puo’, altresi’, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al finedell’accertamento   dell’infrazione.  Si  applicano  le  disposizioni previste  dall’articolo 14,  commi 2,  3  e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.  4.  In  caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto  dall’Autorita’  ai  sensi  dell’articolo 14, comma 2, della legge  10 ottobre  1990,  n.  287,  l’Autorita’  applica una sanzione amministrativa  pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le  informazioni  o  la  documentazione  fornite non siano veritiere, l’Autorita’   applica   una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da4.000,00 euro a 40.000,00 euro.  5.  L’Autorita’  puo’ disporre che il professionista fornisca prove sull’esattezza  dei  dati  di fatto connessi alla pratica commercialese,  tenuto  conto  dei  diritti  o  degli  interessi  legittimi  del professionista  e  di  qualsiasi  altra  parte nel procedimento, tale esigenza   risulti   giustificata,   date  le  circostanze  del  casospecifico.  Se tale prova e’ omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati  di  fatto  sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, alprofessionista l’onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non   poteva   ragionevolmente   prevedere  l’impatto  della  pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell’articolo 20, comma 3.  6.  Quando  la  pratica  commerciale e’ stata o deve essere diffusa attraverso   la   stampa   periodica  o  quotidiana  ovvero  per  viaradiofonica   o   televisiva  o  altro  mezzo  di  telecomunicazione, l’Autorita’,  prima  di provvedere, richiede il parere dell’Autorita’per le garanzie nelle comunicazioni.  7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita’ della pratica  commerciale,  l’Autorita’  puo’  ottenere dal professionista responsabile  l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione,cessando  la  diffusione  della  stessa  o  modificandola  in modo da eliminare  i  profili di illegittimita’. L’Autorita’ puo’ disporre lapubblicazione  della dichiarazione dell’impegno in questione a cura e spese  del  professionista.  In  tali  ipotesi, l’Autorita’, valutata l’idoneita’  di  tali  impegni,  puo’  renderli  obbligatori  per  ilprofessionista   e   definire   il   procedimento   senza   procedere all’accertamento dell’infrazione.  8.  L’Autorita’, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la  diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o  la  continuazione,  qualora  la  pratica sia gia’ iniziata. Con il medesimo  provvedimento  puo’  essere  disposta,  a  cura e spese del professionista,  la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero   di  un’apposita  dichiarazione  rettificativa,  in  modo  da impedire  che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.  9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorita’   dispone   inoltre   l’applicazione   di   una  sanzioneamministrativa  pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto  della  gravita’  e  della durata della violazione. Nel caso dipratiche  commerciali  scorrette ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non puo’ essere inferiore a 50.000,00 euro.  10.  Nei  casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni  di  prodotti,  l’Autorita’, nell’adottare i provvedimenti indicati  nei  commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termineche tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.  11.  L’Autorita’  garante  della  concorrenza  e  del  mercato, con proprio  regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo dagarantire  il  contraddittorio,  la  piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.  12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori  o  di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 edin  caso  di  mancato  rispetto  degli  impegni  assunti ai sensi del comma 7,  l’Autorita’  applica una sanzione amministrativa pecuniariada  10.000  a  150.000  euro.  Nei  casi  di reiterata inottemperanza l’Autorita’ puo’ disporre la sospensione dell’attivita’ d’impresa perun periodo non superiore a trenta giorni.  13.  I  ricorsi  avverso  le decisioni adottate dall’Autorita’ sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Perle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute  nel  capo  I,  sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento   delle   sanzioni   amministrative   di  cui  al  presente articolo deve  essere  effettuato  entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorita’.  14.   Ove   la   pratica   commerciale   sia  stata  assentita  con provvedimento  amministrativo,  preordinato  anche  alla verifica del carattere  non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni  che  vi  abbiano  interesse,  e’  esperibile  in  via giurisdizionale  con  ricorso  al  giudice  amministrativo avverso il predetto provvedimento.  15.  E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario  in  materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598del  codice  civile,  nonche’,  per  quanto  concerne  la pubblicita’ comparativa,   in  materia  di  atti  compiuti  in  violazione  delladisciplina  sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d’impresa protetto anorma  del  decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni,  nonche’ delle denominazioni di origine riconosciute eprotette  in  Italia  e  di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.”.  2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del  consumo”,  dopo  l’articolo 27,  come  modificato  dal  presentedecreto legislativo, sono inseriti i seguenti:  “Art.  27-bis  (Codici  di  condotta).  –  1.  Le associazioni o le organizzazioni  imprenditoriali  e professionali possono adottare, in relazione  a  una o piu’ pratiche commerciali o ad uno o piu’ settori imprenditoriali   specifici,   appositi   codici   di   condotta  che definiscono  il  comportamento  dei professionisti che si impegnano a rispettare  tali codici con l’indicazione del soggetto responsabile odell’organismo incaricato del controllo della loro applicazione.  2. Il codice di condotta e’ redatto in lingua italiana e inglese ed e’   reso  accessibile  dal  soggetto  o  organismo  responsabile  alconsumatore, anche per via telematica.  3.  Nella  redazione  di  codici  di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignita’ umana.  4.  I  codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservatied  aggiornati  a cura del responsabile del codice, con l’indicazione degli aderenti.  5.  Dell’esistenza  del  codice  di  condotta, dei suoi contenuti e dell’adesione  il  professionista  deve  preventivamente  informare iconsumatori.  Art.  27-ter  (Autodisciplina). 
– 1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la  procedura  di  cui  all’articolo 27,  possono  convenire  con  il professionista  di  adire preventivamente, il soggetto responsabile o l’organismo  incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta  a  vietare  o  a  far  cessare  la continuazione della pratica commerciale scorretta.
  2.  In  ogni  caso  il  ricorso  ai  sensi  del  presente articolo, qualunque  sia l’esito della procedura, non pregiudica il diritto delconsumatore  di  adire  l’Autorita’,  ai sensi dell’articolo 27, o il giudice competente.  3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le  parti  possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorita’ finoalla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento  innanzi all’Autorita’, ove lo stesso sia stato attivato anche  da  altro  soggetto  legittimato,  in  attesa  della pronuncia dell’organismo  di  autodisciplina.  L’Autorita’,  valutate  tutte lecircostanze,  puo’  disporre  la  sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.  Art.  27-quater  (Oneri  di informazione). – 1. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioniimprenditoriali   e   professionali   di   cui   all’articolo 27-bis, comunicano  periodicamente  al  Ministero dello sviluppo economico ledecisioni adottate ai sensi del presente titolo.  2.  Il Ministero dello sviluppo economico provvedera’ affinche’ sul proprio sito siano disponibili:    a) le   informazioni   generali   sulle   procedure  relative  ai meccanismi  di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie,nonche’    sui    codici    di    condotta    adottati    ai    sensi dell’articolo 27-bis;    b) gli  estremi  delle  autorita’,  organizzazioni o associazioni presso   le  quali  si  possono  ottenere  ulteriori  informazioni  o assistenza;    c) gli   estremi  e  la  sintesi  delle  decisioni  significative riguardo  a  controversie,  comprese  quelle adottate dagli organi dicomposizione extragiudiziale.”.  3.  La  rubrica  della parte II del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  recante  Codice  del  consumo,  e’  sostituita dallaseguente:    “Educazione,    informazione,    pratiche   commerciali, pubblicita”.  4.  Le  denominazioni “capo III” e “sezione I” del titolo III della parte  II  del  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recanteCodice del consumo, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:” titolo IV” e “capo I”.  5.  All’articolo 28,  comma 1,  del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  la  parola:  “sezione” e’ sostituita dalla seguente:“capo”. 

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