Novità legislative

Prevenzione aviaria: nuova Ordinanza del Ministero della Salute

Con Ordinanza 7 Marzo 2006 (Gazzetta Ufficiale N. 102 del 4 Maggio 2006), il Ministero della Salute è nuovamente intervenuto in tema di prevenzione dell’aviaria dopo i precedenti interventi risalenti al 26 Agosto e al 10 Ottobre dello scorso anno.
La nuova Ordinanza, redatta a seguito della pronuncia  del  Consiglio  di  Stato,  Sezione  quinta, n. 557/06,  prevede che le disposizioni delle  ordinanze  sopra citate (26 Agosto e al 10 Ottobre 2005) non debbano applicarsi alle confezioni di  carni  avicole sulle quali sia attestato che il prodotto e’ stato sottoposto  ad  un trattamento termico non inferiore a settanta gradi centigradi.

Come si ricorderà, lo scorso inverno la paura dell’aviaria creò non pochi problemi alla nostra produzione nazionale di pollame. I media parlarono di “peste aviaria”, “influenza dei polli” , “influenza aviaria” .
I giornali fecero a gara nel descrivere futuri scenari apocalittici causati da questa  malattia dei volatili, di origine virale, talmente contagiosa da causare una percentuale elevatissima di mortalità nelle aziende avicole in cui si sarebbe manifestata.
Gli unici risultati di questa “campagna di informazione”, per certi versi irresponsabile, pilotata (a detta di molti) dalle multinazionali farmaceutiche (il cui vero ed unico scopo era ed è quello di vendere vaccini),  sono stati il danneggiamento dell’economia delle aziende agricole nazionali e la perdita di fiducia dei cittadini nei confronti di una carne considerata da tutti come la  più “sana” e la più “economica” rispetto a quella rossa e a quella di altri animali da allevamento.

 

A seguito delle notizie catastrofiche diffuse con insistenza dai media,  le Autorità competenti si misero prontamente in azione per garantire ai cittadini la dovuta “sicurezza” e “l’Ordinanza sull’etichettatura obbligatoria per il pollame” voluta dall’allora Ministro della Salute, Francesco Storace, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre del 2005, non è che un esempio che si aggiunge agli “appelli alla trasparenza della qualità dei prodotti messi in vendita e alla rigorosità dei controlli” lanciati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), da Legambiente e da altre organizzazioni operanti a livello nazionale.

Secondo la suddetta Ordinanza, in seguito aggiornata ed integrata con analogo provvedimento del 10 Ottobre 2005,  le etichette del pollame, oltre alle indicazioni previste dal D.Lgs. 114/98, dal D.Lgs. 109/92 e dal Codice del Consumo, debbono riportare la sigla “IT” seguita dal numero identificativo di registrazione presso la AUSL dell’allevamento di provenienza degli animali, la data o il numero di lotto di macellazione e il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione; nel caso in cui l’operatore effettui operazioni di sezionamento, anche la data o il numero di lotto e il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento. Per il pollame proveniente da Paesi comunitari o terzi, è invece previsto che debbano essere indicati chiaramente il paese di provenienza e data di introduzione nel territorio italiano.

L’Ordinanza prevede, infine, una serie di misure di quarantena e controllo nelle aziende di volatili da cortile.
Per quanto riguarda le sanzioni, la norma, in caso di violazione delle prescrizioni da essa previste, prevede la sospensione dell’attività da un minimo di 7 giorni, a un massimo di 21 giorni.

 

Con l’ultimo provvedimento del 7 marzo 2006 che ricordiamo essere stato emanato a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 557/06, il Ministero ha tentato di dare una risposta a dei problemi di natura commerciale sorti, da quanto è dato sapere, durante la vendita di prodotti avicoli sottoposti a trattamento termico (cottura). Ad avviso di chi scrive, per un discorso di trasparenza, sarebbe stato comunque utile al consumatore continuare a conoscere la provenienza, il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione e le altre informazioni che invece restano obbligatorie solo per i prodotti crudi.
Spiace, ancora una volta, constatare che per meri interessi commerciali vengono nuovamente sacrificati gli interessi dei consumatori.

 

 

                                                                                                                         Piero Nuciari
 

 

 

Il testo del provvedimento

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 7 marzo 2006

Modifica  dell’ordinanza  26  agosto  2005,  concernente:  «Misure di
polizia  veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei
volatili da cortile».

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista la propria ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di
polizia  veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei
volatili  da  cortile,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana – serie generale – n. 204 del 2 settembre 2005;
  Vista la propria ordinanza del 10 ottobre 2005 recante modifiche ed
integrazioni  alla  citata  ordinanza  del 26 agosto 2005, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale –
n. 240 del 14 ottobre 2005;
  Vista  l’ordinanza  del  Consiglio  di  Stato,  Sezione  quinta, n.
557/06,  pronunciata  nella  Camera di Consiglio del 3 febbraio 2006,
con  la  quale  il predetto Consiglio ha ritenuto che le disposizioni
delle  ordinanze  sopra citate non debbano applicarsi alle confezioni
di  carni  avicole sulle quali sia attestato che il prodotto e’ stato
sottoposto  ad  un trattamento termico non inferiore a settanta gradi
centigradi;
  Ritenuto di dover ottemperare alla suddetta ordinanza del Consiglio
di Stato,
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della salute
26 agosto  2005,  come  modificata  dall’ordinanza del Ministro della
salute  10 ottobre  2005,  non  si applicano alle confezioni di carni
avicole sulle quali sia attestato che il prodotto e’ stato sottoposto
ad  un  trattamento  termico  ad  una temperatura che abbia raggiunto
nell’intera massa almeno settanta gradi centigradi.
  La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 7 marzo 2006
                                                 Il Ministro: Storace

 

 

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Ordinanza del Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

 

Registro Ordinanza:/ 557/06

Registro Generale:10651/2005

 

Sezione Quinta

 

composto dai Signori:

Pres. Agostino Elefante 

Cons. Giuseppe Farina Est.  

Cons. Cesare Lamberti 

Cons. Goffredo Zaccardi  

Cons. Aldo Fera 

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 03 Febbraio 2006 .

 

Visto l’art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

 

Visto l’appello proposto da:

  PLUSFOOD ITALIA S.P.A.

 

rappresentato e difeso da:

  Avv.  GIOVANNI SANTOSUOSSO

  Avv.  LUCIO FILIPPO LONGO

con domicilio  eletto in Roma

PIAZZA MARINA, 1  

presso

LUCIO FILIPPO LONGO

contro

 

MINISTERO DELLA SALUTE

 

rappresentato e difeso da:

Avv.  MASSIMO SALVATORELLI

con domicilio  eletto in Roma

VIA DEI PORTOGHESI N. 12

presso

AVV. GEN. DELLO STATO

 

 

 

per l’annullamento dell’ordinanza del TAR  LAZIO  –  ROMA  :Sezione  III Quater  n. 7210/2005 , resa tra le parti, concernente MISURE DI POLIZIA  VETER. IN MATERIA DI MALATTIE INFETTIVE  E  DIFFUSIVE  VOLATILI  ;

Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;

Vista l’ordinanza di  reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

 

     MINISTERO DELLA SALUTE

 

Udito il relatore Cons. Giuseppe Farina   e uditi  , altresì, per le   parti   gli avvocati G. Santosuosso, L.F. Longo e l’avvocato dello Stato M. Russo;

Considerate le ragioni, esposte nella camera di consiglio, poste a base della disposizione contestata dalla parte privata – nella parte in cui impone l’etichettatura speciale, con indicazione dell’origine e della data di introduzione sul mercato anche sulle carni avicole sottoposte a trattamento termico ad almeno settanta gradi centigradi- e consistenti: a) nella validità del sistema quale utile ausilio nello svolgimento dei controlli ufficiali da parte degli organi pubblici; b) nell’intento di recuperare la fiducia dei consumatori e stabilizzare il mercato delle carni avicole;

che la ragione esposta sub a) non attiene al caso in esame, in dipendenza della riconosciuta- ad opera delle invocate decisioni della Commissione europea, nelle quali si ammettono importazioni di prodotti a base di carni di pollame che abbiano subito il trattamento termico- non pericolosità delle carni cotte ;

che la ragione esposta sub b)attiene ad interessi di natura commerciale, sulle quali le valutazioni del Ministro intimato non sono idonee a sovrapporsi a quelle degli operatori del ramo e non appaiono ispirate a scopi generali o specifici di sanità o igiene pubbliche;

 

P.Q.M.

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 10651/2005 ) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata,  accoglie  l’istanza  cautelare  in primo grado, con esclusione dall’obbligo di etichettatura imposta per le confezioni di carni avicole sulle quali sia attestato che il prodotto è stato sottoposto ad un trattamento termico ad almeno settanta gradi centigradi.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 03 Febbraio 2006

 

L’ESTENSORE                                                                                             IL PRESIDENTE

 

 

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