Prevenzione aviaria: nuova Ordinanza del Ministero della Salute
Con Ordinanza 7 Marzo 2006 (Gazzetta Ufficiale N. 102 del 4 Maggio 2006), il Ministero della Salute è nuovamente intervenuto in tema di prevenzione dell’aviaria dopo i precedenti interventi risalenti al 26 Agosto e al 10 Ottobre dello scorso anno.
La nuova Ordinanza, redatta a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 557/06, prevede che le disposizioni delle ordinanze sopra citate (26 Agosto e al 10 Ottobre 2005) non debbano applicarsi alle confezioni di carni avicole sulle quali sia attestato che il prodotto e’ stato sottoposto ad un trattamento termico non inferiore a settanta gradi centigradi.
Come si ricorderà, lo scorso inverno la paura dell’aviaria creò non pochi problemi alla nostra produzione nazionale di pollame. I media parlarono di “peste aviaria”, “influenza dei polli” , “influenza aviaria” .
I giornali fecero a gara nel descrivere futuri scenari apocalittici causati da questa malattia dei volatili, di origine virale, talmente contagiosa da causare una percentuale elevatissima di mortalità nelle aziende avicole in cui si sarebbe manifestata.
Gli unici risultati di questa “campagna di informazione”, per certi versi irresponsabile, pilotata (a detta di molti) dalle multinazionali farmaceutiche (il cui vero ed unico scopo era ed è quello di vendere vaccini), sono stati il danneggiamento dell’economia delle aziende agricole nazionali e la perdita di fiducia dei cittadini nei confronti di una carne considerata da tutti come la più “sana” e la più “economica” rispetto a quella rossa e a quella di altri animali da allevamento.
A seguito delle notizie catastrofiche diffuse con insistenza dai media, le Autorità competenti si misero prontamente in azione per garantire ai cittadini la dovuta “sicurezza” e “l’Ordinanza sull’etichettatura obbligatoria per il pollame” voluta dall’allora Ministro della Salute, Francesco Storace, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre del 2005, non è che un esempio che si aggiunge agli “appelli alla trasparenza della qualità dei prodotti messi in vendita e alla rigorosità dei controlli” lanciati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), da Legambiente e da altre organizzazioni operanti a livello nazionale.
Secondo la suddetta Ordinanza, in seguito aggiornata ed integrata con analogo provvedimento del 10 Ottobre 2005, le etichette del pollame, oltre alle indicazioni previste dal D.Lgs. 114/98, dal D.Lgs. 109/92 e dal Codice del Consumo, debbono riportare la sigla “IT” seguita dal numero identificativo di registrazione presso la AUSL dell’allevamento di provenienza degli animali, la data o il numero di lotto di macellazione e il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione; nel caso in cui l’operatore effettui operazioni di sezionamento, anche la data o il numero di lotto e il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento. Per il pollame proveniente da Paesi comunitari o terzi, è invece previsto che debbano essere indicati chiaramente il paese di provenienza e data di introduzione nel territorio italiano.
L’Ordinanza prevede, infine, una serie di misure di quarantena e controllo nelle aziende di volatili da cortile.
Per quanto riguarda le sanzioni, la norma, in caso di violazione delle prescrizioni da essa previste, prevede la sospensione dell’attività da un minimo di 7 giorni, a un massimo di 21 giorni.
Con l’ultimo provvedimento del 7 marzo 2006 che ricordiamo essere stato emanato a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 557/06, il Ministero ha tentato di dare una risposta a dei problemi di natura commerciale sorti, da quanto è dato sapere, durante la vendita di prodotti avicoli sottoposti a trattamento termico (cottura). Ad avviso di chi scrive, per un discorso di trasparenza, sarebbe stato comunque utile al consumatore continuare a conoscere la provenienza, il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione e le altre informazioni che invece restano obbligatorie solo per i prodotti crudi.
Spiace, ancora una volta, constatare che per meri interessi commerciali vengono nuovamente sacrificati gli interessi dei consumatori.
Piero Nuciari
Il testo del provvedimento
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 7 marzo 2006
Modifica dell’ordinanza 26 agosto 2005, concernente: «Misure di
polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei
volatili da cortile».
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la propria ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di
polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei
volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – serie generale – n. 204 del 2 settembre 2005;
Vista la propria ordinanza del 10 ottobre 2005 recante modifiche ed
integrazioni alla citata ordinanza del 26 agosto 2005, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale –
n. 240 del 14 ottobre 2005;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n.
557/06, pronunciata nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2006,
con la quale il predetto Consiglio ha ritenuto che le disposizioni
delle ordinanze sopra citate non debbano applicarsi alle confezioni
di carni avicole sulle quali sia attestato che il prodotto e’ stato
sottoposto ad un trattamento termico non inferiore a settanta gradi
centigradi;
Ritenuto di dover ottemperare alla suddetta ordinanza del Consiglio
di Stato,
Ordina:
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della salute
26 agosto 2005, come modificata dall’ordinanza del Ministro della
salute 10 ottobre 2005, non si applicano alle confezioni di carni
avicole sulle quali sia attestato che il prodotto e’ stato sottoposto
ad un trattamento termico ad una temperatura che abbia raggiunto
nell’intera massa almeno settanta gradi centigradi.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 marzo 2006
Il Ministro: Storace
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Ordinanza del Consiglio di Stato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:/ 557/06
Registro Generale:10651/2005
Sezione Quinta
composto dai Signori: |
Pres. Agostino Elefante Cons. Giuseppe Farina Est. Cons. Cesare Lamberti Cons. Goffredo Zaccardi Cons. Aldo Fera |
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 03 Febbraio 2006 .
Visto l’art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’appello proposto da:
PLUSFOOD ITALIA S.P.A.
rappresentato e difeso da: Avv. GIOVANNI SANTOSUOSSO Avv. LUCIO FILIPPO LONGO con domicilio eletto in Roma PIAZZA MARINA, 1 presso LUCIO FILIPPO LONGO contro
MINISTERO DELLA SALUTE
rappresentato e difeso da: Avv. MASSIMO SALVATORELLI con domicilio eletto in Roma VIA DEI PORTOGHESI N. 12 presso AVV. GEN. DELLO STATO
|
per l’annullamento dell’ordinanza del TAR LAZIO – ROMA :Sezione III Quater n. 7210/2005 , resa tra le parti, concernente MISURE DI POLIZIA VETER. IN MATERIA DI MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE VOLATILI ;
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista l’ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELLA SALUTE |
Udito il relatore Cons. Giuseppe Farina e uditi , altresì, per le parti gli avvocati G. Santosuosso, L.F. Longo e l’avvocato dello Stato M. Russo;
Considerate le ragioni, esposte nella camera di consiglio, poste a base della disposizione contestata dalla parte privata – nella parte in cui impone l’etichettatura speciale, con indicazione dell’origine e della data di introduzione sul mercato anche sulle carni avicole sottoposte a trattamento termico ad almeno settanta gradi centigradi- e consistenti: a) nella validità del sistema quale utile ausilio nello svolgimento dei controlli ufficiali da parte degli organi pubblici; b) nell’intento di recuperare la fiducia dei consumatori e stabilizzare il mercato delle carni avicole;
che la ragione esposta sub a) non attiene al caso in esame, in dipendenza della riconosciuta- ad opera delle invocate decisioni della Commissione europea, nelle quali si ammettono importazioni di prodotti a base di carni di pollame che abbiano subito il trattamento termico- non pericolosità delle carni cotte ;
che la ragione esposta sub b)attiene ad interessi di natura commerciale, sulle quali le valutazioni del Ministro intimato non sono idonee a sovrapporsi a quelle degli operatori del ramo e non appaiono ispirate a scopi generali o specifici di sanità o igiene pubbliche;
P.Q.M.
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 10651/2005 ) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado, con esclusione dall’obbligo di etichettatura imposta per le confezioni di carni avicole sulle quali sia attestato che il prodotto è stato sottoposto ad un trattamento termico ad almeno settanta gradi centigradi.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 03 Febbraio 2006
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
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