PRODOTTI AGROALIMENTARI A KM ZERO E A FILIERA CORTA, LE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE n. 61/2022
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2022, è stata pubblicata la Legge 17 maggio 2022, n. 61, recante “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta”.
La legge, composta da 8 articoli, ha il fine di valorizzare e promuovere i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
In sintesi la Legge tutela:
- – i “prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero”, ovvero i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, compresa l’acquacoltura, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima, o delle materie prime agricole primarie utilizzate, posti a una distanza (questo è importante!) non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione (art. 2, comma 1, lett. a));
- – i “prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta”: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi non sono considerati intermediari (art. 2, comma 1, lett. b)).
Le finalità della legge, descritte all’articolo 1, comma 1, sono quelle di valorizzare e promuovere i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorire il consumo dei suddetti prodotti e garantire un’adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità.
Nota importante per i comuni
L’articolo 4, comma 1, prevede che i comuni dovranno riservare almeno il 30 per cento del totale dell’area destinata al mercato (e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco) agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o a filiera corta (art. 4, comma 1).
Al comma 2 è previsto che nel caso di apertura di mercati agricoli di cui all’articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, i comuni possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all’interno dell’area destinata al mercato.
L’articolo 5 tratta dei loghi relativi a “kilometro zero” e “filiera corta”.
La norma prevede un decreto di attuazione entro 90 giorni dalla sua pubblicazione.
Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all’interno dei locali, anche della grande distribuzione.
E’ da evidenziare che Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita (comma 3).
Degno di nota è anche l’articolo 6 che disciplina la promozione dei prodotti a chilometro zero e provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva.
Sanzioni (art. 7)
Le sanzioni previste per i contravventori sono davvero pesanti!
E’ infatti previsto che chiunque utilizzi le definizioni previste all’articolo 2 della legge o i loghi di cui all’articolo 5 in maniera non conforme ai contenuti della norma, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 euro a 9.500,00 euro.
Le Autorità competenti sono le Regioni e le Province autonome, alle quali andranno anche i proventi sanzionatori.
Piero Nuciari
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