articoliNews

Prodotti di panetteria con aggiunta di carbone vegetale, la nota ministeriale del 12 Gennaio 2016… e se la risposta ce la facessimo dare dalla sfera di vetro?

Il Ministero con l’ultimo aggiornamento del 12 gennaio 2016, pubblicato a questo link , cerca di fare chiarezza inviando una NOTA aggiornata alle Regioni.
Ancora una volta salta all’occhio la scarsa chiarezza espositiva, il dire e non dire, la fumosità dei contenuti.
Molto probabilmente scendere nel particolare di una legge o di un Regolamento comunitario non è il “forte” dell’esperto ministeriale, che ancora una volta si è limitato a “sorvolare” il problema (citando addirittura un Regolamento abrogato!), guardandosi bene dallo scrivere con chiarezza. L’unico passo in avanti che è stato fatto è stato quello di ammettere, finalmente, che “il carbone vegetale non può essere utilizzato come ingrediente nel pane”.

Ancora una volta sono contestabili le motivazioni presentate dall’esperto ministeriale, sul motivo per il quale sarebbe vietato, ovvero “ in quanto non vi è tradizione di un uso consolidato in tal senso prima del 15 maggio 1997”, visto che, in realtà, è espressamente vietato dal Reg. UE 1129/2011 (vedasi tab. 2 dello stesso Reg. UE 1129/2011)!

Chissà quale e quanta fatica avrebbe comportato all’esperto ministeriale redigere un parere chiaro come quello che vi propongo, redatto da un vero esperto del settore: la Dott.ssa Simona Lauri, Tecnologa Alimentare OTA, con ventennale esperienza in Arte Bianca!

Sicuramente gli organismi addetti ai controlli si sarebbero trovati più avvantaggiati nell’intervenire; tuttavia, considerato che in campo nazionale Nas, ASL, Guardia di Finanza (eccezione dell Corpo Forestale dello Stato ) non sono intervenuti, nonostante la serietà del problema in termini di salute della popolazione, è chiaramente ed evidente che in “Alto” non c’è la volontà di agire.

Di seguito il parere tecnico della Dott.ssa Simona Lauri Tecnologa, Alimentare OTA, con ventennale esperienza in Arte Bianca.

“In riferimento a quanto apparso sul sito del Ministero della Salute  con aggiornamento 12 gennaio 2016, visionabile a questo link, ritengo ci sia ancora molta confusione, fumosità e contraddizione tra le prima e la seconda parte. Nella prima parte il Ministero della Salute lo vieta nel pane, prodotti da forno ad esclusione dei prodotti da forno fini, appellandosi al Reg. Ce 1333/2008 mentre nella seconda, quando cita la sua stessa Nota n. 0047415 del 22 dicembre 2015 lo ammette tra le righe ovunque ad esclusione del pane.

Tengo a precisare che l’aggiunta illecita dell’additivo colorante nel pane, pizza, focacce, prodotti da forno, panettoni ecc. E153 ha solo ed esclusivamente lo scopo di colorare, come evidenziato dalle numerose campagne di marketing aziendali e pertanto in virtù di tutte le normative nazionali e europee citate nella mio parere tecnico datato 22 novembre 2015 è VIETATO.

Premesso ciò,  non si pone neanche il problema dell’applicabilità del Reg. UE 432/2012, dell’art. 3 Reg. UE 2015/2283 (NON Reg. CE 258/97 come riportato dal Ministero perché abrogato dallo stesso Reg. UE 2015/2283) ne tanto meno far valere la normativa Reg. CE 1924/2006 ecc., in quanto NON può essere autorizzato un alimento che abbia nella sua formulazione un additivo colorante vietato. Anche se fosse permesso NON sussistono, allo stato attuale, studi scientifici verificati da Istituti Universitari, nello specifico comparto dell’Arte Bianca, atti a dimostrare benefici oltre la nutrizione di base e quindi non si può assolutamente far rientrare il pane e i prodotti da forno  nei functional food secondo EUFIC 1999 “Consensus Document”.

Per quanto riguarda invece la pizza e la focaccia, nonostante non vi sia una precisa definizione legale nelle normative nazionali ed europee, come per il pane (art. 14 Decreto 580/67), detti prodotti sono normati da sempre sul territorio italiano, dalla stesse leggi del pane in quanto assimilabili in tutto e per tutto ad esso per tecniche di processo, fasi di  produzione, microbiologia, ingredientistica, materie prime utilizzate ecc. “…  prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).” (art.14 Decreto 580/67). La differenza che si può trovare a livello normativo riguarda solamente l’applicazione delle aliquote IVA in virtù del DPR 633/72 in riferimento agli ingredienti utilizzati per la farcitura sulla pizza.

Inoltre ritengo doveroso fare una ulteriore precisazione a nota delle fette biscottate e dei crackers. Sebbene il punto 7.2 di  Guidance document describing the food categories in Part E of Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 on Food Additives relativo ai “Fine bakery wares” citi la parola rusks nel contesto:  “This category covers sweet, salty and savoury products, including prepared doughs for their preparation, such as cookies, cakes, muffins, doughnuts, biscuits, rusks, cereal bars, pastries, pies, scones, cornets, wafers, crumpets, pancakes, gingerbread, éclairs, croissants, as well as unsweetened products such as crackers, crisp breads and bread substitutes. In this category a cracker is a dry biscuit (baked product based on cereal flour), e.g. soda crackers, rye crisps, matzot”  e che per dovere di traduzione inglese/italiano rusks è tradotto come fette biscotatte facendole quindi rientrare nei “Fine Bakery wares (prodotti da forno fini)”, ricordo che la normativa italiana DPR 283/93 li identifica come prodotti da forno dando inoltre le seguenti definizioni legali:

Art. 1 La denominazione  “crackers” è riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura rapida di uno o più impasti anche lievitati di uno o più sfarinati di cereali, anche integrali, con acqua e con l’eventuale aggiunta di sale, di zuccheri, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare e altri ingredienti, nonché aromi e additivi consentiti.

 Art. 2 La denominazione  “Fette biscottate” è riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura, frazionamento mediante tranciatura trasversale, eventuale stagionatura e successiva tostatura di uno o più impasti lievitati, di uno o più sfarinati di cereali, anche integrali, con acqua e con l’eventuale aggiunta di sale, zucchero, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare ed altri ingredienti, nonché aromi e additivi consentiti.

Art. 3 La denominazione  “crostini” è riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura e successiva tostatura di uno o più impasti anche lievitati, di uno o più sfarinati di cereali, anche integrali e con l’eventuale aggiunta di sale, di zuccheri, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare ed altri ingredienti, nonché aromi e additivi consentiti.

In conclusione ritengo che, dopo mesi in cui sono stati e sono tutt’ora prodotti, venduti e somministrati sul territorio italiano pane, pizza, focacce e prodotti da forno con E153 illecito, il marketing aziendale pressante, il business notevole, ci si sarebbe aspettati un parere ministeriale molto più preciso, dettagliato, meno fumoso, generico e frettoloso soprattutto nella specifica delle leggi (citazione Reg. CE 258/97 abrogato) italiane e europee, evitando le molteplici interpretazioni che detto aggiornamento genera ancora oggi.“

Ringrazio per il parere la Dott.ssa Simona Lauri, Tecnologa Alimentare OTA, Direttrice della testata giornalistica online www.quotidiemagazine.it .

Piero Nuciari

Views: 5882

Condividi
wpChatIcon
wpChatIcon