Prorogata al 31 dicembre 2022 l’etichettatura di origine obbligatoria di riso, pasta, pomodoro, sughi, latte e carni.
Come si ricorderà, con l’entrata in vigore del regolamento europeo n. 775 del 2018 (recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011) l’obbligo di indicazione dell’origine degli alimenti sarebbe decaduto a partire dal 1° Aprile 2020.
All’epoca l’Italia entrò “ a gamba tesa” e fece una proroga fino al 31 Dicembre 2021.
Ora, con decreto interministeriale del 28 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’ 8 febbraio 2022, è stata predisposta una seconda proroga con data di scadenza 31 Dicembre 2022.
La proroga sarebbe stata decisa alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, il quale all’articolo 38 vieta la sovrapposizione di norme nazionali con il Food Information Regulation: “Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza”.
Gli alimenti interessati sono:
- a) riso
- b) paste alimentari di grano duro
- c) derivati del pomodoro
- d) sughi e salse preparate a base di pomodoro
- e) tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari
- f) carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, alle preparazioni di carni suine e ai prodotti a base di carne suina.Pasta
Il decreto prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia debbano continuare ad avere in etichetta le seguenti diciture: - a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
- b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono in più Paesi possono essere utilizzate le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;
- c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.
Riso
Relativamente al riso devono continuare a essere indicati:
- a) “Paese di coltivazione del riso”;
- b) “Paese di lavorazione”;
- c) “Paese di confezionamento”.
Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese, ad esempio il nosto, è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”.
Anche per il riso, se le fasi di produzione avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Pomodoro
Le confezioni dei derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
- a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
- b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.
Se queste fasi avvengono in più Paesi possono essere utilizzate le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
A seguito della proroga i consumatori continueranno ad essere tutelati come nei mesi precedenti anche se, per amore di verità, è da dire che le principali marche produttrici di pasta, olio, etc. hanno da tempo aggirato la norma esistente con la dicitura “(…nome prodotto) proveniente da Italia, Paesi Ue e non Ue”, annullandone, di fatto, gli effetti.
Una presa in giro galattica dei consumatori smascherata (per la cronaca) dalle associazioni dei consumatori e da bravi giornalisti che hanno reso pubbliche queste informazioni causando una “ritorsione” dei consumatori nei confronti di note marche che hanno visto scendere a picco i loro fatturati.
Una di queste, produttrice di un noto marchio di Pasta, ha visto scendere vertiginosamente il suo fatturato al punto che è stata costretta a pubblicizzare che dal 2020 la sua pasta sarebbe stata realizzata esclusivamente con grano italiano.
Piero Nuciari
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