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Pubblicate le linee guida per l’attuazione del reg. UE 2017/625 sui controlli ufficiali nella filiera agroalimentare.

L’8 dicembre 2022 la Commissione europea ha pubblicato le linee guida per l’attuazione del reg. UE 625/2017 sui controlli ufficiali nella filiera agroalimentare.
Come si ricorderà, il reg. (UE) 625/2017, entrato in vigore il 14 Dicembre 2019, ha abrogato diversi regolamenti UE tra i quali il reg. CE/854/04 avente come oggetto “organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale”  e il Reg.  CE/882/2004, relativo ai controlli ufficiali da effettuarsi al fine di verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; inoltre ha  aggiornato i principi generali che gli Stati membri devono seguire nell’organizzazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sulla filiera agroalimentare.
La riforma ha esteso il campo di applicazione a diversi settori che ora sono soggetti a doveroso coordinamento da parte di un’unica autorità in ogni Stato membro.

Il Regolamento 625/2017 si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa emanata dall’Unione o dagli Stati membri, nei seguenti settori:

  • gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della filiera agroalimentare, comprese le norme che tutelano gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di M.O.C.A;
  • l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
  • i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme che tutelano la salute e gli interessi dei consumatori;
  • le prescrizioni in materia di salute animale;
  • la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
  • le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
  • le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
  • le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;
  • la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
  • l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

In sintesi
Le linee guida della Commissione europea sul reg. UE 2017/625 si concentrano  su cinque punti cardine:

  • distinzione tra controlli ufficiali e altre attività ufficiali (OCR, art. 2)
    (L’articolo 2 OCR definisce e opera una distinzione tra «controlli ufficiali» e «altre attività ufficiali» effettuati dalle autorità competenti designate conformemente all’articolo 4 OCR);

  • delega di determinati compiti delle Autorità competenti (articoli 28-33)
    (Il titolo II, capo III, dell’OCR stabilisce, da un lato, le condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali (articoli da 28 a 30 OCR) e, dall’altro, le condizioni per la delega di compiti riguardanti altre attività ufficiali (articolo 31 OCR). L’articolo 32 OCR stabilisce le norme relative agli obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche. L’articolo 33 OCR stabilisce gli obblighi delle autorità competenti deleganti) ;

  • campionamento, analisi, prove e diagnosi (articoli 34-42)
    (L’articolo 34 OCR stabilisce i requisiti per i metodi utilizzati nel contesto tanto dei controlli ufficiali quanto di altre attività ufficiali. In particolare viene stabilita una gerarchia di criteri che deve essere applicata quando si opera una scelta tra i metodi disponibili in assenza di norme dell’Unione applicabili («metodo a cascata»).
    L’articolo 35, paragrafo 1, OCR sancisce il diritto dell’operatore a una controperizia a spese dell’operatore.
    Gli articoli dal 36 al 42 riguardano i laboratori ufficiali.
    Le autorità competenti sono tenute a designare i laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi su campioni prelevati tanto durante i controlli ufficiali quanto durante altre attività ufficiali. L’articolo 37, paragrafo 1, OCR non preclude la designazione di laboratori privati come laboratori ufficiali, qualora soddisfino i requisiti di cui all’articolo 37, paragrafi 4 e 5, OCR.
    I laboratori ufficiali sono tenuti a operare secondo la norma EN ISO/IEC 17025 e ad essere accreditati secondo tale norma.
    Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio ufficiale situato in un altro Stato membro o in un paese del SEE (nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 37, paragrafo 2, OCR).
    Nell’ipotesi in cui un laboratorio ufficiale non disponga di adeguate attrezzature, è possibile subappaltare compiti soltanto a un altro laboratorio ufficiale.
    Spetta all’autorità competente designante verificare che il laboratorio ufficiale continui a soddisfare i requisiti per la designazione di cui all’articolo 37, paragrafi 4 e 5, OCR e gli obblighi di cui all’articolo 38 OCR. Gli audit di accreditamento costituiscono lo strumento principale per garantire che i laboratori ufficiali agiscano in conformità di standard elevati);

  •  finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali (articoli 78-85)
    (Al fine di ridurre la dipendenza del sistema dei controlli ufficiali dalle finanze pubbliche, le autorità competenti sono tenute a riscuotere tariffe o diritti a copertura dei costi da esse sostenuti in relazione a determinati controlli ufficiali (tariffe o diritti obbligatori). Ciò si verifica ad esempio nel caso del recupero dei costi sostenuti dalle autorità competenti in relazione ai controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, OCR);
  • laboratori e centri di riferimento (articoli 92-101).
    (I laboratori di riferimento dell’UE e i laboratori nazionali di riferimento mirano a promuovere pratiche uniformi in relazione allo sviluppo o all’utilizzo dei metodi applicati dai laboratori ufficiali designati dagli Stati membri, garantendo così l’affidabilità e la coerenza dei risultati di prove, analisi e diagnosi eseguite nel contesto dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali).

 

Piero Nuciari


Allegato:

Linee guida per l’attuazione del reg. UE 2017/625

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