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Pubblicato il Codice del Turismo

Sulla Gazzetta ufficiale n. 129, del 6 giugno 2011, supplemento n. 139, è stato pubblicato il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, avente come oggetto: “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”.

Il Codice, costituito da 68 articoli, disciplina in maniera dettagliata tutti gli aspetti connessi all’attività turistica.
Il decreto (che abroga la previgente legge quadro n. 29 marzo 2001, n. 135) amplia il concetto di impresa turistica, limitato fino ad ora alle imprese ricettive, includendovi altri operatori come le agenzie di viaggio, tour operator, stabilimenti balneari, ristoranti, parchi di divertimento e tutti i pubblici esercizi e le imprese che offrono servizi ai turisti, equiparando le imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento di contributi, sovvenzioni, agevolazioni, etc.

I contenuti

Il Codice è diviso in 7 titoli:
Titolo I – Disposizioni Generali;
Titolo II – Regolamentazione e alla formazione delle professioni turistiche;
Titolo III – Mercato del Turismo con le varie tipologie di strutture ricettive;
Titolo IV – Disciplina delle agenzie di viaggio;
Titolo V – Tipologie di prodotti turistici e relativi circuiti nazionali di eccellenza (turismo culturale, sociale, termale, naturalistico, nautico);
Titolo VI – Vengono regolamentate le numerose problematiche relative ai contratti stipulati in questo settore, oltre al risarcimento del danno per vacanza rovinata;
Titolo VII – Individua le competenze dei soggetti istituzionali che operano nel settore turistico.

Da evidenziare le nuove norme in materia di multiproprietà, previste nell’art. 2, che modificano il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).
Il legislatore è stato costretto ad apportare queste modifiche per adeguare il nostro ordinamento alla direttiva 2008/122/CE, che contempla anche altre tipologie contrattuali strettamente connesse, come il contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine,il contratto di rivendita e il contratto di scambio.

La possibilità di somministrazione di alimenti e bevande a persone non alloggiate

Altro articolo da evidenziare, soprattutto per coloro che si occupano di controlli commerciali, è l’articolo 8, che oltre a classificare le strutture ricettive, prevede, al comma 2, la possibilità di somministrazione di alimenti e le bevande, oltre che alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
La struttura ricettiva potrà fornire alle persone alloggiate giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli, oltre ad attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali viene fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza.

Nota importante

E’ previsto (ultimo capoverso del comma 2) che nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura, nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale.

Le attività di somministrazione rivolte alle persone non alloggiate, non potranno tuttavia essere pubblicizzate.

Infatti, il successivo comma 3,  vieta espressamente di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell’insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento del servizio.

Altri contenuti degni di nota riguardano i disabili

Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, stabilisce, infatti, che le persone con disabilità temporanea o permanente, hanno il diritto ad utilizzare le strutture turistiche del nostro paese senza limitazioni di sorta.
Per risolvere queste problematiche, il Decreto prevede che alberghi, campeggi, bed&breakfast, etc. non dovranno avere barriere architettoniche, in modo che le persone con disabilità possano fruire della vacanza in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini, e senza alcun aggravio di prezzo.

Le garanzie per il turista

Secondo gli intenti del Ministro Brambilla, il codice del turismo è destinato ad accrescere le garanzie per il turista, contro le truffe e danni che possono verificarsi  in vacanza.
Viene infatti introdotto il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata ( ovviamente tale diritto potrà esercitarsi in base all’esistenza di specifici criteri), disciplinando una materia in cui la legislazione è piuttosto carente.

Viene introdotta, accanto al tradizionale (e inadeguato) Fondo di Garanzia a tutela del turista, la possibilità di polizze assicurative a tutela di quanti, in vacanza all’estero, si trovassero nell’immediata  necessità di un rientro a causa di eventi imputabili o meno a all’operatore, prevedendo un sostegno anche economico.
Tali polizze copriranno anche i casi di fallimento dell’intermediario o dell’operatore turistico, a copertura del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto vacanze.

Standard qualitativi minimi

Altra novità da segnalare riguarda l’introduzione di standard qualitativi minimi cui gli operatori ricettivi dovranno uniformarsi.
Il Decreto, infatti, introduce il sistema di valutazione con le classiche “stelle” anche per agriturismi, bed and breakfast, campeggi e villaggi turistici, al fine di rendere uniforme in campo nazionale la classificazione delle strutture ricettive.

Piero Nuciari

Allegato: Il Codice del Turismo (D.Lgs. 23 Maggio 2011 n. 79)

Nota del 12/04/2012
Dichiarata l’incostituzionalità del codice del turismo
“Dettare le regole per lo svolgimento dell’attività d’impresa nel settore turistico compete alle regioni e non allo stato”. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 80 depositata il 5 aprile scorso su ricorso di quattro regioni e precisamente, Toscana, Puglia, Umbria e Veneto.

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