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Pubblicato il Decreto legislativo che sanziona le violazioni al Regolamento CE n. 648/2004 relativo al commercio dei detergenti.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del 18 Ottobre 2006, n. 243, il Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n.266, avente come oggetto “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti”.

Il provvedimento, redatto sulla base dello schema originariamente predisposto dal Ministero della salute, è stato emanato in seguito alle previsioni della legge n. 29 del 2006 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee: legge comunitaria 2005” che – all’articolo 5 – conferisce la delega al Governo per l’emanazione della disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.

Il suddetto decreto Legislativo, composto da 6 articoli, rende finalmente operativo nel nostro Paese il regolamento CE n. 648/2004 che da circa due anni ha imposto in campo europeo delle regole certe a tutela dell’ambiente e, soprattutto, dei consumatori.
Il Provvedimento prevede pesanti sanzioni per i soggetti inadempienti affidando l’applicazione delle stesse alle regioni nel  cui  territorio  e’ stata commessa la violazione.
 

Nota
Come si ricorderà, il Regolamento (CE) n. 648/2004 prevede che gli agenti tensioattivi usati nelle polveri per lavare che possono avere effetti tossici nelle acque di superficie
e che possono causare difficoltà agli stabilimenti di trasformazione delle acque di rifiuto debbono essere sottoposti a metodi di prova più severi per la loro biodegrabilità, per rendere più protetto l’ambiente acquatico.

I benefici per i consumatori previsti dal suddetto regolamento sono i seguenti:
– miglioramento degli standard di protezione dei consumatori e dell’ambiente attraverso i test più rigorosi previsti dal regolamento;
– migliore informazione per i consumatori attraverso l’obbligo di etichettare il contenuto dei detersivi con la contestuale indicazione degli ingredienti che possono provocare allergie.

Il suddetto regolamento ha inoltre previsto, all’articolo 11,  che sulla confezione con cui i detergenti sono venduti al consumatore devono figurare a caratteri leggibili, visibili e indelebili, i seguenti dati:
-la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;
-il nome o la denominazione commerciale o il marchio depositato e l’indirizzo completo con il numero telefonico del responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato;
-l’indirizzo e l’indirizzo e-mail , se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento stesso.

                                                                                                                          Piero Nuciari


  

DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n.266
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti. (GU n. 243 del 18-10-2006)

 

             IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista  la  legge  25 gennaio  2006, n. 29, recante disposizioni per

l’adeguamento  di  obblighi  derivanti  dall’appartenenza dell’Italia

alle  Comunita’  europee.  Legge  comunitaria 2005; ed in particolare

l’articolo 5;

  Visto  il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio,  del  31 marzo  2004, relativo ai detergenti, e successive

modificazioni;

  Visto  l’articolo  17,  comma 1,  lettera a), della legge 23 agosto

1988, n. 400;

  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il

Ministero  della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo

allo stesso le funzioni del Ministero della sanita’;

  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, e successive

modificazioni,  recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della

direttiva  2001/60/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio

e all’etichettatura dei preparati pericolosi;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n.

250, recante approvazione, tra l’altro, del regolamento di esecuzione

della  legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilita’

dei detergenti sintetici;

  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

espresso nella seduta del 20 aprile 2006;

  Considerato  che  le competenti Commissioni permanenti della Camera

dei  deputati  e  del  Senato  della Repubblica non hanno espresso il

prescritto parere;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione dell’8 settembre 2006;

  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  le  politiche  europee e della

giustizia,  di  concerto con i Ministri della salute, dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  reca  la disciplina sanzionatoria per la

violazione  delle  disposizioni  di  cui  agli articoli 4, 9 e 11 del

regolamento  (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del  31  marzo  2004,  di  seguito  denominato:  «regolamento (CE) n.

648/2004»,  che stabilisce i principi ed i requisiti per l’immissione

sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi in essi contenuti.


          Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e’ stato redatto          dall’amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          deIl’art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e’  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita’          europee (GUCE).          Note alle premesse:              – L’art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che          l’esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo’ essere          delegato al Governo se non con determinazione di principi e          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per          oggetti definiti.              – L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i          regolamenti.              – Si   riporta   il  testo  dell’art.  5,  della  legge          25 gennaio  2006,  n. 29 (Disposizioni per l’adempimento di          obblighi   derivanti   dall’appartenenza  dell’Italia  alle          Comunita’  europee.  – Legge comunitaria 2005.), pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O, cosi’          recita:                «Art.   5   (Delega  al  Governo  per  la  disciplina          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). –          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme          comunitarie  nell’ordinamento  nazionale, il Governo, fatte          salve  le  norme  penali  vigenti, e’ delegato ad adottare,          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della          presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o          amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie          attuate  in  via  regolamentare  o amministrativa, ai sensi          delle   leggi   comunitarie   vigenti,   e  di  regolamenti          comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della          presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia’  previste          sanzioni penali o amministrative.              2.  La  delega  di  cui  al  comma 1  e’ esercitata con          decreti  legislativi  adottati  ai sensi dell’art. 14 della          legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del Presidente          del  Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche          comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con          i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si          informano  ai  principi e criteri direttivi di cui all’art.          3, comma 1, lettera c).              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente          articolo  sono  trasmessi  alla  Camera  dei  deputati e al          Senato  della  Repubblica  per  l’espressione del parere da          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita’ e          nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell’art. 1.».              – Il  regolamento  (CE) n. 648/2004 e’ pubblicato nella          G.U.C.E. n. L. 104 dell’8 aprile 2004.              – Si   riporta   il   testo   dell’art.   17,  comma 1,          lettera a),  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, recante:          «Disciplina  dell’attivita’  di Governo e ordinamento della          Presidenza del Consiglio dei Ministri.»:              «Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                a) l’esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;».              – Il  decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  2001,  n. 317,          recante:   «Materia  di  organizzazione  del  Governo.»  e’          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.              – Il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n.  65, e’          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87,          S.O.              – La  direttiva 1999/45/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.          n. L. 200 del 30 luglio 1999.              – La  direttiva 2001/60/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.          n. L. 226 del 22 agosto 2001.              – Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 aprile          1989,  n.  250,  e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del          13 luglio 1989, n. 162.              – La  legge 26 aprile 1983, n. 136, e’ pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1983, n. 119.          Nota all’art. 1:              – Per  il  regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle          premesse.

                              Art. 2.

                             Definizioni

  1.  Al  fine dell’applicazione del presente decreto si applicano le

definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 648/2004.

  2.  L’autorita’  competente di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del

regolamento (CE) n. 648/2004 e’ il Ministero della salute.


          Nota all’art. 2.              – Per  il  regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle          premesse.

                               Art. 3.

Violazione  degli  obblighi derivanti dall’articolo 4 del regolamento

   (CE)  n.  648/2004  in  materia  di limitazione all’immissione sul

   mercato in base alla biodegradabilita’ dei tensioattivi.

  1.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante  o

l’importatore  che  immette  sul mercato un detergente, contenente un

tensioattivo con un livello di biodegradabilita’ primaria inferiore a

quanto  stabilito  nell’allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004,

e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da

quindicimila euro a novantamila euro.

  2.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante  o

l’importatore  che  immette  sul mercato un detergente, contenente un

tensioattivo   il   cui  livello  di  biodegradabilita’  primaria  e’

superiore a quanto stabilito nell’allegato II del regolamento (CE) n.

648/2004,  ma con una biodegradabilita’ aerobica completa inferiore a

quanto  stabilito  nell’allegato  III dello stesso regolamento, senza

aver  ottenuto una autorizzazione in deroga nei casi consentiti dallo

stesso   regolamento,  e’  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione

amministrativa pecuniaria da diecimila euro a sessantamila euro.


          Nota all’art. 3.              – Per  il  regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle          premesse. 

                               Art. 4.

Violazione  degli  obblighi derivanti dall’articolo 9 del regolamento

(CE)  n.  648/2004 in materia di informazioni date dai fabbricanti

di detergenti e tensioattivi.

  1.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, il fabbricante che non

tiene  a  disposizione  delle  autorita’  competente  i dati previsti

nell’articolo  9,  paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 648/2004,

e’ soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da duemila euro a

dodicimila euro.

  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante che

legittimamente  richiesto  non  mette  a  disposizione  del personale

medico  e  dell’Istituto superiore di sanita’ la scheda tecnica cosi’

come  previsto  nell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.

648/2004,  e’  soggetto  al  pagamento di una sanzione amministrativa

pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.


          Nota all’art. 4.              – Per  il  regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle          premesse. 

                               Art. 5.

      Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 11 del

      regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di etichettatura

  1.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  essendo

legalmente tenuto non adempie agli obblighi di etichettatura previsti

dall’articolo  11  del  regolamento  (CE) n. 648/2004, e’ soggetto al

pagamento  di  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da cinquemila

euro a trentamila euro.


          Nota all’art. 5.              – Per  il  regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle          premesse. 

         

                               Art. 6.

                            Norme finali

  1.  E’ sempre disposto il sequestro delle partite di detergenti che

siano  risultate  non conformi a quanto disposto dal regolamento (CE)

n. 648/2004.

  2.  Le  sanzioni  amministrative previste nel presente decreto sono

applicate  dalle  regioni  nel  cui  territorio  e’ stata commessa la

violazione.

  3.  Si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n.

689, in quanto compatibili.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 18 settembre 2006

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei

                              Ministri

                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche

                              europee

                              Mastella, Ministro della giustizia

                              Turco, Ministro della salute

                              Pecoraro Scanio, Ministro dell’ambiente

                              e  della  tutela  del  territorio e del

                              mare

                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo

                              economico

Visto, il Guardasigilli: Mastella


          Note all’art. 6:              – Per  il  regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle          premesse.              – La  legge  24 novembre  1981,  n.  689  (Modifiche al          sistema  penale) e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del          30 novembre 1981, n. 329, S.O. 

         

 

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