Punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici. Secondo il TAR Toscana non è possibile per il comune rilasciare una nuova autorizzazione senza tener conto dei parametri previsti dall’art. 2, comma 6, del D.Lgs. 170/2001
Anche se le rivendite di quotidiani o periodici rappresentano strumenti essenziali per la diffusione delle idee e quindi realizzano, non solo la libertà di iniziativa economica, ma anche e soprattutto, la libertà di manifestazione del pensiero, il T.A.R. Toscana, Sez. II -con la sentenza n. 2131/2005- ha annullato l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Asciano alla titolare di una rivendita di generi di monopolio per l’esercizio di un “punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici”, per avere il comune ignorato, nell’istruttoria della pratica, il disposto dell’art. 2, comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 170.
Stabilisce infatti tale decreto legislativo che “il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densita' della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entita' delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonche' dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi”.
Una breve storia della normativa del settore.
Con il D.P.R. n. 616/77 vennero delegate alle regioni tutte le funzioni programmatorie e di indirizzo in materia di rivendite di quotidiani e periodici, mentre ai comuni, quelle autorizzatorie. La successiva legge 5 agosto 1981 n. 416 definì i criteri con i quali le regioni avrebbero dovuto elaborare gli indirizzi per i comuni, relativamente alla predisposizione dei piani di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici.
Successivamente, nel 1994, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato evidenziò che la programmazione del numero ottimale di localizzazione si era dimostrata, di fatto, uno strumento inadeguato a razionalizzare la rete distributiva e suggerì al Parlamento l’abrogazione della suddetta normativa, nella parte in cui prevedeva un sistema di pianificazione dei punti vendita, nel convincimento che una liberalizzazione degli accessi al mercato ed un’effettiva pluralità dei canali di vendita avrebbero assicurato una più ampia diffusione della stampa quotidiana e periodica.
Il 13 aprile 1999 venne promulgata la legge n. 108, con cui si introdusse la sperimentazione di nuove forme di vendita di quotidiani e periodici per un periodo di 18 mesi con la finalità “di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate”.
Di fatto, questa legge venne licenziata dal Parlamento per “rimediare” agli scarsi risultati ottenuti con la pianificazione comunale che per anni ebbe a limitare la diffusione della stampa quotidiana e periodica.
Sull’andamento della sperimentazione la Legge n. 108/99 prevedeva un esame periodico (almeno trimestrale) da parte della Commissione paritetica Governo-Editori di cui all’art. 29 della Legge n. 67/87, integrata dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori, nonché dal rappresentante della Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 281/87.
La principale novità introdotta dalla legge n. 108/99, è che consentì ad alcune particolari tipologie di esercizi commerciali (rivendite di generi di monopolio , rivendite di carburanti e olii minerali, bar, medie strutture di vendita etc.) di vendere anche quotidiani e/o periodici.
Tale legge, inoltre, delegò il Governo – una volta verificato l’andamento della sperimentazione – ad emanare un decreto legislativo di riordino dell’intero settore.
Con il D.Lgs. 24/04/2001 n. 170, il Governo ha provveduto a regolamentare nuovamente la materia, prevedendo due tipologie di rivendite, il punto vendita esclusivo e quello non esclusivo.
Le due tipologie, risultano connotate da precise caratteristiche distintive:
i punti vendita esclusivi, di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 170/01, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Il rivenditore finale pertanto non potrà sottrarsi all’obbligo di porre in vendita tutti i prodotti editoriali che per tipologia, categoria e quantità gli saranno assegnati da editori e distributore locale cui compete, sotto tale profilo, il controllo della filiera distributiva;i punti vendita non esclusivi, di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 170/01, sono autorizzati a vendere quotidiani ovvero periodici presso gli esercizi commerciali previsti dall’art. 2, comma 3, del Decreto (le rivendite di generi di monopolio, le rivendite di carburanti ed oli minerali con superficie pari a metri quadrati 1500, i bar, inclusi quelli ubicati nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie ed aeroportuali ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie, le strutture di vendita come definite dall’art. 4, comma 1, lettere e), f) e g) del D. Lgs. n. 114/98, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 metri quadrati,
gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 metri quadrati, gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione).
E’ da evidenziare che rispetto alla legge n. 108/99 la quale prevedeva la vendita solo nelle medie strutture commerciali (con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700), ora sono state aggiunte all’elenco degli esercizi autorizzati anche le grandi strutture di vendita.Tale aggiunta è conseguita alle numerose sentenze della magistratura amministrativa e alla circolare 3486/C del 08.05.2000 -emanata dal Ministero del Commercio- nella quale si è affermato che la sperimentazione poteva essere effettuata anche da una grande struttura di vendita, fermi restando i minimi di superficie.
Resta comunque il fatto (per tornare alla sentenza del TAR Toscana) che, anche se potenzialmente i giornali possono ora essere venduti praticamente dappertutto, i comuni che rilasciano nuove autorizzazioni devono – a maggior ragione – rispettare i parametri previsti dall’art. 2, comma 6, del D.Lgs. 170/2001, pena la vanificazione degli scopi di tutela dell’occupazione e del progresso della stampa insiti nella suddetta legge.
Piero Nuciari
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N. 2131 REG. SENT.ANNO 2005 |
ha pronunciato la seguenteS E N T E N Z A sul ricorso n. 280/2003 proposto dalla DITTA TABACCHERIA C.R. di Ciacci Rositarappresentata e difesa dall’Avv. Rosaria Borrelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Pacini n. 20;c o n t r o il COMUNE DI ASCIANO (SIENA) costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Emilio Paolini con domicilio presso la Segreteria Generale di questo T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli n,. 40; e nei confronti di DITTA ZAMPI GABRIELLAcostituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Fittante e Riccardo di Falco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Firenze, Via dei Della Robbia n. 67;per l’annullamentodell’autorizzazione n. 1 del 17 aprile 2002 rilasciata dal Comune di Asciano alla Sig.ra Zampi Graziella – quale titolare della Rivendita di generi di monopolio n. 3 in Asciano Via Roma 29 – per l’esercizio di un “punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici per i locali di Via Roma 29”.Visto il ricorso con i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese:Visti gli atti tutti della causa;Uditi, alla pubblica udienza dell’8 marzo 2005, designato relatore il Consigliere dott. Raffaele Potenza e gli avv.ti R. Borrelli, S. Pavolucci per P. E. Paolini e P. Stolzi per R. Di Falco;Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:F A T T OIl ricorso espone quanto segue.La ricorrente Ditta Tabaccheria C.R. gestisce un esercizio di vendita di generi di monopolio ed è autorizzata alla vendita di giornali e riviste. I locali della ricorrente sono situati in Asciano, al Corso Matteotti 2.Nelle immediate prossimità della Ditta ricorrente sono situati i locali della Ditta Graziella Zampi (Via Roma 29), che gestisce altro esercizio di vendita di generi di monopolio. La Ditta Zampi ha iniziato nei primi giorni dello scorso dicembre 2002 la vendita di giornali e riviste, sulla scorta di autorizzazione rilasciata dal Comune di Asciano (in data 17 aprile 2002) per un punto di vendita non esclusivo di giornali e riviste.La ricorrente ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:1) Violazione dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (“nuove norme per materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”).2) Violazione art. 2, comma 4 Decreto Leg.vo n. 170 del 24.04.01, anche con riferimento all’art. 1, comma 1 dell’art. 4, comma 1 della L. n. 108 del 13.04.99.3) Violazione art. 2, comma 6, D.Lvo n. 170/01.4) Violazione art. 1, comma 2, lett. B) D.lvo n. 170/01.5) Eccesso di potere. Difetto dei presupposti. Difetto di motivazione e di istruttoria. Sviamento di potere.A sostegno di tali deduzioni sono state svolte censure e considerazioni che si intendono qui richiamate.Si sono costituite l’Amministrazione intimata e la controinteressata, resistendo al ricorso ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive.Alla Camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato (ord. n .258 /03 ).Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica udienza dell’8 marzo 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.D I R I T T O– Il primo ordine di censure lamenta , a carico dell’autorizzazione rilasciata alla controinteressata per la vendita in punto non esclusivo di stampa periodica , assoluto difetto di motivazione, non recando il provvedimento le ragioni della sua emanazione. La censura è infondata.Va infatti osservato che in via generale i provvedimenti favorevoli non richiedono particolare motivazione se non nel riferimento alla domanda ed alla sussistenza dei presupposti di legge, ritenuta sia pure attraverso il riferimento alla normativa.– Argomenta poi la ricorrente l’illegittimità dell’autorizzazione per non avere la controinteressata preso parte alla “sperimentazione” di vendita, ai sensi della legge n. 108/99 e del dec. leg.vo n. 170/2001, circostanza pacifica in atti. Anche tale censura non è condivisibile.La controinteressata Zampi ha domandato l’autorizzazione de quo con riferimento all’art. 1 lett D bis (nn. 4, 5 e 6) della legge n. 108/99 ed il Comune l’ha rilasciata in applicazione dell’art. 2 del decreto n. 170/2001; la procedura regolata da dette disposizioni (segnatamente dai commi 5 e 6 dell’art. 2 del decreto) non prevede la sperimentazione bensì semplicemente (comma 5) la previa dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108 e la previa valutazione dei criteri previsti (comma 6).– Il terzo ordine di censure argomenta la violazione dell’art. 2, comma 6 del citato decreto , per non avere preventivamente accertato la conformità dell’autorizzazione ai criteri predetti, indicati dalla legge in densità della popolazione, caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti vendita non esclusivi; sotto tale aspetto la ricorrente completa le proprie censure lamentando (quinto motivo) difetto di istruttoria in cui è incorsa l’Amministrazione comunale, non avendo in alcun modo considerato tali elementi. Tali censure sono fondate.Dalla lettura dell’atto impugnato emerge come il Comune si sia limitato a richiamare la domanda dell’interessata (che ha assunto con essa gli impegni previsti e su richiamati) ed a citare , peraltro del tutto genericamente, l’art. 2 del decreto n. 170/01 che “definisce il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica”. Non risulta invece traccia di alcuna istruttoria compiuta in ordine agli elementi indicati dal comma 6 dell’art. 2 e sopra richiamati, né (diversamente da quanto si afferma nella memoria resistente (25.2.03) il mero richiamo a detto decreto ed alla procedura da esso prevista è sufficiente ad integrare seppur minimamente una motivata istruttoria a sostegno dell’autorizzazione rilasciata.Questa, conclusivamente ed in accoglimento del ricorso, deve essere pertanto annullata.Resta salvo il potere-dovere del Comune di riesaminare la domanda della controinteressata Zampi, provvedendo in merito ad essa e previa valutazione dei criteri di legge.– Giusti motivi consentono di disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione II – definitivamente pronunciando su ricorso in epigrafe, lo accoglie e , per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato , fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di cui in motivazione.Compensa le spese del giudizio Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.Così deciso in Firenze, il 8 marzo 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: RAFFAELE POTENZA – Presidente f.f.,est.ROBERTO PUPILELLA – ConsigliereSTEFANO TOSCHEI – Primo referendario
F.to Raffaele PotenzaF.to Silvana Nannucci – Collaboratore di Cancelleria
Depositata in Segreteria il 12 maggio 2005
Firenze, lì 12 maggio 2005
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA F.to Silvana Nannucci pT/B
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