Pratica operativa

Quale sarà l’Autorità competente? Problematiche sulla competenza sanzionatoria relativa a violazioni inerenti i Pubblici Esercizi ed altro.

In questi ultimi anni, in Italia, a causa della “giungla normativa” nella quale il personale addetto ai controlli commerciali e igienico/annonari è costretto ad operare, può risultare a volte problematico individuare l’Autorità competente per alcune  violazioni amministrative “particolari” spesso non contemplate nei manuali o nei prontuari in dotazione.
Le modifiche legislative apportate dai Governi italiani negli ultimi anni, tendenti a razionalizzare le varie normative esistenti, hanno in più occasioni creato equivoci  interpretativi sovente dovuti ad una  stesura del testo poco chiara.
Le vicissitudini della Legge n. 287/91 costituiscono un esempio.
 
Sulla competenza sanzionatoria successiva all’abrogazione dell’art. 10, comma 4, della legge 287/91, infatti, sono stati scritti fiumi di inchiostro.
In un primo momento, con una procedura tipicamente italiana, il Ministro preposto aveva tentato, con la “solita circolare”, di cambiare la ratio della legge, provocando le (giuste) reazioni delle regioni che in diversi casi hanno platealmente ignorato quanto dettato dal Ministero.

Come si ricorderà, il Ministero delle Attività produttive, con circolare n. 3522/C del 09/08/2001, ha individuato l’Autorità competente  nella Camera di Commercio in aperto contrasto con il disposto del D.Lgs. n. 112/98 il quale, come noto, ha abrogato l’art. 10, comma 4, della L. 287/91, nella parte in cui individua l’Ufficio Provinciale dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato come organo competente per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, trasferendo, di fatto, la competenza alle Regioni.

Alcune di queste, contrariamente alle indicazioni della suddetta circolare,  delegarono tale incombenza ai comuni, giustificando in maniera ineccepibile la loro scelta.Di seguito si riporta uno stralcio della Circolare  della regione Veneto del 2 maggio 2002 dalla quale si arguiscono in maniera chiara e  razionale i motivi della delega sanzionatoria trasferita ai comuni.
”[omissis]… come è noto, l’art. 10, comma 4, della L. 287/91, recante “l’Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”, attribuiva espressamente la competenza di cui trattasi all’UPICA.
L’art. 42 del D.Lgs. 31/03/98 n. 112, nel disciplinare il conferimento a Regioni ed Enti Locali di funzioni amministrative esercitate dallo Stato, ha disposto l’abrogazione del citato art. 10, comma 4, della legge n. 287 del 1991, senza tuttavia specificare l’autorità titolare del potere sanzionatorio, in luogo del predetto UPICA.
A seguito di tale abrogazione, vi è stata incertezza circa l’individuazione dell’autorità ora competente all’esercizio del predetto potere sanzionatorio, se in particolare la camera di Commercio, in forza dell’articolo 20 del citato decreto legislativo n. 112/98, ovvero la Regione, in forza dell’art. 41 del decreto medesimo.
A giudizio della scrivente Amministrazione, il legislatore statale ha inteso sottrarre la funzione sanzionatoria all’UPICA quale logica conseguenza del conferimento della titolarità della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alle regioni , operato ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera d), del decreto legislativo medesimo e confermato dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 206 del  21/06/2001, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1, lettera f), del Decreto legislativo 112/98, come modificato dal Decreto legislativo n. 443/99, nella parte in cui prevedeva l’esercizio del potere regolamentare statale in materia di somministrazione di alimenti e bevande, riconoscendo tale potere in capo alla Regione.
Conseguentemente, dalla lettura delle norme sopra citate, si ritiene che l’attribuzione alle camere di commercio delle funzioni esercitate dall’UPICA , prevista dall’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 112/98, non possa ricomprendere anche quelle inerenti all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie.
Infatti, la richiamata disposizione legislativa statale di cui all’art. 20 del D.Lgs n. 112/98, è inclusa nel Cap. III° del Titolo II°, dedicato alle funzioni riservate allo Stato o conferite alle Regioni ed enti locali in materia di industria; essa è pertanto da ritenersi in conferente alla materia della somministrazione di alimenti e bevande.
L’art. 39 del D.Lgs. n. 112/98, viceversa, include espressamente la materia di somministrazione di alimenti e bevande tra le funzioni amministrative relative al commercio.
In conclusione, si ritiene che, sulla base dell’interpretazione sistematica delle norme statali sopra citate, la competenza sanzionatoria in materia di pubblici esercizi debba intendersi trasferita alle regioni, unitamente alle funzioni amministrative sulla medesima materia. [omissis]”

Negli ultimi tempi il problema di individuare l’Autorità competente per le materie relative alla somministrazione, sembra essere stato superato visto che la maggioranza delle regioni italiane, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, hanno adottato propri provvedimenti.

Nota
A conferma di questo nuovo indirizzo è da segnalare la circolare del Ministero dell’Interno n. 27–1/A–21 del 23 novembre 2004,  con la quale viene stabilito che spetta alle regioni, e non allo Stato, la competenza sanzionatoria in materia di pubblici esercizi, strutture ricettive, giochi.

Il problema resta per le altre violazioni relative a normative particolari, in genere non riportate nei prontuari in dotazione ai vari Comandi di PM.

Dette competenze, laddove non indicato espressamente, riguardano le Camere di Commercio.

Come si ricorderà, il D.Lgs 31.3.1998 n. 112, attuato il primo settembre 2000, ha attribuito, nell’ambito del processo di decentramento amministrativo, le competenze dell’U.P.I.C.A. – Ufficio Provinciale Industria Commercio ed Artigianato, articolazione periferica del Ministero dell’Industria – alle Camere di Commercio.

L’Ufficio Affari Legali della Camera di Commercio – Servizio Sanzioni Amministrative – è deputato (come in precedenza l’ U.P.I.CA.) a ricevere i processi verbali redatti dai Pubblici Ufficiali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, N.A.S., Polizia Municipale etc.) in merito ad illeciti amministrativi rilevati nell’ambito della propria attività di accertamento a carico di operatori economici i quali non abbiano effettuato il pagamento liberatorio della sanzione irrogata.

Di seguito si riporta uno specchio relativo alle competenze della Camera di Commercio in modo di poter individuare, per esclusione, quelle regionali e/o comunali.

L’Ufficio Affari Legali della Camera di Commercio è autorità competente ad esaminare i processi verbali inerenti le seguenti violazioni:

·         Confezione o detenzione per la vendita di prodotti con omessa o irregolare etichettatura nutrizionale: Art. 10 del D.Lgs 16 febbraio 1993, n. 77
(attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 ¿ G.U. 24 marzo 1993, n. 69)

·         Omessa, irregolare o infedele etichettatura dei prodotti alimentari destinata ad una alimentazione particolare: Articoli 4 e 6 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111
(attuazione della direttiva 89/398/CEE, G.U. 17 febbraio 1992, n. 39 s.o.)

·         Violazioni al commercio di specifici prodotti alimentari regolato da una legislazione particolare.
(prodotti quali: i formaggi, aceti, alimenti surgelati, aromi, cacao e cioccolato, caffè, funghi, mangimi, marmellate, miele, olio di oliva, tipo di prosciutti, pane e panificazione, riso, solventi di estrazione impiegati per alimenti, succhi di frutta, uova, disciplina delle determinazioni d’origine dei vini, zucchero).

·         Altre violazioni di prodotti non alimentari.
(metalli preziosi e strumenti metrici, peso netto, marchio di conformità CE, bottiglie munite del contrassegno CEE, cronografi, detersivi, etichettatura elettrodomestici, controllo marchio CE sui giocattoli, omessa indicazione di targhetta del rendimento energetico, specialità medicinali non regolarmente etichettati, olii lubricanti, pelli, prodotti petroliferi, tessili, unità di misura)

·         Violazione a determinati servizi
(ritardata denuncia o deposito di atti al registro delle imprese, agevolazioni alle imprese, agenti, rappresentanti, mediatori, spedizionieri, agenti di assicurazione, autoriparatori, consumo energetico, contratti a distanza, contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali, impiantistica, imprese di pulizia, magazzini generali)

NB: L’art. 16 del D.Lgs. n. 181 del 23.6.2003 ha trasferito la competenza ad esaminare i rapporti relativi al D.Lgs. n. 109 del 27.1.1992 (violazioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari) dalle Camere di Commercio alle Regioni.

 

                                                                                                               Piero Nuciari

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