Quando un commerciante può chiedere i documenti al cliente
La teoria dell’evoluzione delle specie è uno dei pilastri della biologia moderna.
Nelle sue linee essenziali, è riconducibile all’opera di Charles Darwin, che vide nella selezione naturale il motore fondamentale dell’evoluzione della vita sulla Terra.
In biologia, l’evoluzione è il fenomeno di cambiamento, attraverso successive generazioni, del patrimonio genetico delle specie (il genotipo) e conseguentemente della sua manifestazione somatica (il fenotipo).
Quando eravamo giovani, spesso, anche se diciottenni, il bigliettaio del cinema non ci faceva entrare perché il film era vietato e noi con la faccia da ragazzini, per poterlo vedere, dovevamo girare con un documento di riconoscimento.
Oggi i tempi sono cambiati, i ragazzi crescono super-alimentati dagli omogeneizzati e i biscotti plasmon per poi passare agli integratori vitaminici nell’età dello sviluppo.
Sono precoci, precorrono i tempi riuscendo a sperimentare sulla propria pelle, in pochi anni, tutte le esperienze che magari il genitore ha vissuto in tutta la sua vita.
Sono vecchi anche a 14-15 anni e, spesso, lo si vede anche nel fisico, che dimostra più anni di quelli realmente posseduti.
Questi minorenni “precoci” sono spesso la causa dei guai giudiziari dei baristi che somministrano loro alcolici, nonostante il divieto previsto dalla legge per i minori degli anni 16.
Il nostro ordinamento, infatti, all’art. 689 del codice penale, prevede che il gestore di un osteria, di un pub o di un bar che «(…) somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità» sia punito «con l’arresto fino ad un anno», prevedendo inoltre che, a seguito della condanna, vi sia anche l’ulteriore pena accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività.
Il problema che assilla tutti i baristi è se, per evitare di essere sanzionati per somministrazione di alcolici a minori degli anni 16, possono chiedere i documenti all’avventore minorenne senza violare la privacy del ragazzo.
Secondo la Cassazione Penale, che si è espressa con sentenza n. 27916/09, il barista deve tassativamente chiedere i documenti prima di servire alcool se i suoi avventori sono presumibilmente minorenni.
Questa sentenza del Maggio 2009, poco pubblicizzata dai media, è della massima importanza perché finalmente chiarisce una problematica che da anni assilla i gestori di pubblici esercizi e, diciamolo pure, le Forze dell’Ordine addette ai controlli.
Finalmente la Suprema Corte ha fatto chiarezza!
La vendita di tabacchi ai minorenni
Anche i tabaccai (e i baristi in possesso del patentino dei tabacchi) sono tenuti a chiedere i documenti al minorenne che vuole acquistare sigarette.
La circolare dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 26 maggio 2003, infatti, riconosce al rivenditore o comunque a colui che è addetto al servizio al banco, la facoltà di accertarsi dell’età dell’acquirente, eventualmente anche richiedendo l’esibizione di un documento d’identità.
Una precauzione, questa, che può evitare i guai giudiziari e amministrativi capitati nel Dicembre 2009 ad un tabaccaio di Giulianova, denunciato ai Carabinieri dalla madre di un ragazzino dodicenne, al quale aveva venduto un pacchetto di sigarette senza chiedere di poter verificare l’età attraverso un documento di riconoscimento.
Piero Nuciari
Views: 9899