Raccolta provinciale degli usi e delle consuetudini – 1^ parte
Con il termine “usi” sono intesi i comportamenti aventi contenuto giuridico che una comunità adotta ed osserva uniformemente, costantemente e spontaneamente, con durata nel tempo, senza che la loro osservanza sia imposta da una norma scritta né assicurata da alcuna sanzione.
L’accertamento e la revisione degli usi è un compito tradizionalmente attribuito alle Camere di Commercio sin dal Regio Decreto n° 2011 del 1934, ma assume un rilievo particolare alla luce della legge n° 580/1993 di riforma degli enti camerali che valorizza il ruolo di controllo che le Camere di Commercio sono chiamate ad assumere nell’ambito della regolazione del mercato.
Gli usi, infatti, quali risultano accertati nella Raccolta provinciale, si presumono esistenti fino a prova contraria e sono di per sé fonti del diritto in senso formale.
La Raccolta degli Usi non riveste solo la caratteristica, pur rilevante, di fonte del diritto secondo quanto previsto dal capo I delle Disposizioni sulla legge, ma costituisce un indispensabile strumento per l´esercizio di tali nuove importanti funzioni attribuite al sistema camerale.
Nota Come il lettore saprà, nel nostro ordinamento giuridico gli usi sono fonte terziaria, dopo la legge ed i regolamenti: essi, come recita l’art. 8 delle preleggi, hanno efficacia solo se espressamente richiamati, nel caso di materie regolate da leggi e regolamenti (c.d. uso “secundum legem”); gli usi sono invece fonte autonoma nelle materie non regolate da legge o regolamento (c.d. uso “praeter legem”). Quelli fonti del diritto sono esclusivamente quelli c.d. normativi (art.1374 c.c.) che si distinguono da quelli c.d. negoziali o contrattuali (art. 1340 c.c.), i quali hanno la funzione di integrare e di interpretare i contratti. |
La revisione periodica degli usi e le consuetudini commerciali, viene svolta dalla Camera di Commercio a mezzo di un’apposita Commissione di esperti che si avvale di comitati tecnici composti, a loro volta, da esperti designati dalle associazioni di categoria dei diversi settori, dagli Ordini Professionali e da giuristi.
Presidente della Commissione è un magistrato di qualifica non inferiore a Consigliere d’Appello, designato dal Presidente della Corte d’Appello.
Nota Ogni cinque anni si procede alla revisione della Raccolta: una copia viene inviata ai comuni della provincia per l’affissione presso l’albo comunale assieme ad un manifesto con cui vengono invitate le categorie economiche interessate, gli esperti e gli ordini professionali a formulare osservazioni motivate e documentate e proposte di modificazioni o di integrazioni. La Commissione, sulla base dei lavori dei singoli Comitati, redige il progetto di raccolta e lo sottopone alla Giunta camerale.Il procedimento si conclude con la pubblicazione di un volume consultabile che aiuta privati, operatori e imprenditori della provincia nell’effettiva applicazione. |
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Dal punto di vista storico, già dai primi anni del 1900 le Camere di Commercio curavano le raccolte degli usi, costituendo questa una delle attribuzioni tradizionali ereditate da organismi che le avevano precedute nel tempo.
La prima legge che assegnò ufficialmente alle Camere di Commercio l’incarico della redazione di tali raccolte, è la n° 121 del 20 marzo 1910 che, all´art. 5 lett. d, stabilisce che le Camere di Commercio “compilano e rivedono periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini del proprio distretto e rilasciano certificati su tale materia indicando la deliberazione camerale, in cui i singoli usi furono accertati”.
Nota E´ da tener presente che l´esistenza dell´uso, per potersi affermare, deve risultare dal consolidatosi spontaneo compimento di una serie di atti uniformi, praticati dalla generalità degli appartenenti ad una collettività di operatori, nella convinzione di obbedire ad un obbligo giuridico. Si sottolinea che non è ammissibile l´uso in contrasto con la legge o che valga ad abrogare per desuetudine la legge. Pertanto, gli usi possono avere efficacia quando manchi del tutto la legge che disciplina una materia e nelle materie regolate dalla legge o dai regolamenti, in quanto espressamente richiamati. Oltre gli usi normativi di cui sopra, nella Raccolta possono essere inclusi anche i cosiddetti usi negoziali. Tali usi hanno funzione interpretativa o integrativa della volontà negoziale. Tra gli usi negoziali hanno particolare rilievo le clausole di uso e cioè le pratiche di carattere generale e non individuale che si siano consolidate nel tempo: queste spesso derivano dalla generalizzazione di clausole contrattuali, rispondenti alle particolari esigenze di mercati tipici di certe merci. |
A volte può capitare, durante i sopralluoghi commerciali, di notare modalità di vendita diverse da quelle convenzionali per determinati tipi di prodotti.
Con molta probabilità il commerciante, in queste occasioni, pone in vendita determinati prodotti secondo le regole dettate dagli usi locali.
Occorre in questi casi fare attenzione perché non sempre il rispetto delle disposizioni riportate nelle raccolte provinciali degli usi da parte del commerciante coincidono con il rispetto delle leggi in vigore.
Ne parleremo dettagliatamente in un prossimo articolo.
Piero Nuciari
Alcuni esempi di usi estrapolati dalla Raccolta provinciale della Camera di Commercio di Macerata
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Capo II – Bovini adulti
1 – Modalità di vendita La vendita viene effettuata a peso o a vista. 2 – Garanzia “a patti di legge” La vendita del bestiame da vita è effettuata “a patti di legge”. Tale clausola comprende le garanzie per la salute e per la mansuetudine. La garanzia della salute concerne tutte le malattie che rispondano ai requisiti, tecnicamente accertati, di gravità, di occultezza e di preesistenza al contratto. La garanzia per la mansuetudine comprende tutti i “vizi d’animo”. 3 – Garanzia per la gravidanza
Nella compravendita di vacche, la garanzia della gravidanza, qualora tale eventualità non si verifichi, importa una riduzione non inferiore al 15% del prezzo convenuto. La percentuale (“pendenza”) viene trattenuta dal compratore sul prezzo di acquisto. La “pendenza” per le lattifere e per bovine di razza marchigiana gravide, iscritte al Libro Genealogico gravide è non meno del 25%, anche in considerazione del periodo di gravidanza. Il danno conseguente all’aborto o alla nascita di un feto morto sta a carico del compratore. 4 – Garanzia per le bovine lattifere Il difetto di non dare latte fa luogo all’azione redibitoria solo se trattasi di bovine lattifere. La prova della resa del latte si fa, normalmente, nella stalla del venditore, dopo la conclusione del contratto, considerando la produzione giornaliera. Per la prova della qualità viene prelevato un campione di latte sgorgato durante la prima mungitura. Le spese di analisi sono a carico del venditore. 5 – Garanzia per i riproduttori maschi Nella compravendita di riproduttori maschi si considera tacitamente garantita l’idoneità alla monta e alla fecondità. Sono a carico del venditore i certificati genealogici e sanitari. 6 – Durata delle garanzie Le garanzie hanno la durata di otto giorni. Il termine decorre dalle ore zero del giorno successivo a quello in cui sono stati presi in consegna gli animali e scade alla mezzanotte dell’ottavo giorno. Per garanzie di durata superiore agli otto giorni occorre il patto espresso.
7 – Pagamento Il pagamento del prezzo avviene alla scadenza degli otto giorni di garanzia. 8 – Mediazione Se nel contratto è intervenuto un mediatore, questi percepisce non meno di euro 6,00 a capo, dal venditore. 9 – Rapporto In mancanza dei requisiti voluti, il compratore è tenuto a fare “rapporto” al venditore. La denuncia, detta comunemente rapporto, va fatta a mezzo raccomandata A/R o telegramma, ovvero verbalmente alla presenza di due testimoni, dal compratore e deve essere diretta al venditore. Se la denuncia è fatta a mezzo del servizio postale o telegrafico, è valida la data di spedizione. 10 – Termine per il rapporto Il rapporto va fatto nel termine indicato nel precedente numero 7. 11 – Prova Il venditore ha otto giorni di tempo, dalla ricezione del rapporto, per accettarlo o contestarlo. In questo ultimo caso, deve nello stesso termine recarsi a fare la “prova”, a pena di decadenza della sua contestazione. 12 – Obblighi del compratore dopo il rapporto Dopo il rapporto e sino allo scadere del termine utile per fare la prova, il compratore non può servirsi dell’animale a scopi utilitari e nemmeno compiere su di esso atti di proprietà, pena la nullità del rapporto e la decadenza a far valere qualsiasi diritto alla risoluzione del contratto.
13 – Modalità della prova La prova per i difetti organici ed i vizi interessanti la sanità consiste in accertamenti da parte di un sanitario designato dalle parti o, in difetto di accordo, di due sanitari scelti da ciascuna delle parti medesime. Qualora i due veterinari non concordassero nel giudizio tecnico, deciderà un veterinario arbitro da essi scelto. Nel caso di vizi d’animo la prova consiste nell’accertamento di essi mediante idonei esperimenti, che possono essere eseguiti anche in stalla diversa da quella del compratore e per mezzo di persona estranea. 14 – Lesioni riscontrate alla prova Se il venditore, nel procedere all’accertamento del vizio o del difetto denunciato, riscontra nell’animale lesioni ovvero malattie imputabili al compratore, detto animale deve considerarsi definitivamente venduto e quindi divenuto proprietà di quest’ultimo. 15 – Giudizio sull’esito della prova Per i difetti organici ed i vizi interessanti la sanità dell’animale, il giudizio sul risultato della prova viene dato dal veterinario. 16 – Spese per la prova Le spese per la prova sono a carico della parte soccombente. 17 – Restituzione dell’animale Nel caso di restituzione dell’animale, questo deve essere riportato nel luogo dove fu preso in consegna, a spese del compratore. Il venditore è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal compratore per la custodia ed il governo dell’animale, limitatamente però ai giorni successivi agli otto riservati al
venditore per l’esecuzione della prova, nonché per le eventuali cure sanitarie praticate. 18 – Condizioni per l’azione giudiziaria Il rapporto ed il decorso del termine per effettuare la prova sono condizioni indispensabili per poter far valere in giudizio la garanzia.
Sezione XV – Vini e Vermut
Capo I – Vini
1. Modalità delle contrattazioni I vini vengono contrattati su campioni, con riferimento al grado alcolico e ad assaggio.
2. Modalità di vendita
Il vino viene venduto a grado/quintale.
3. Caparra Se alla conclusione del contratto viene prestata una caparra, questa non è inferiore al 20% del prezzo pattuito per la partita.
4. Recipienti I recipienti sono forniti dal compratore.
5. Pesatura La pesatura avviene in presenza del compratore, a spese del venditore.
6. Consegna La consegna della partita è franco cantina venditore, posta su automezzo compratore.
7. Pagamento Il pagamento avviene alla consegna. Se la consegna è ripartita, la caparra si sconta all’ultima consegna.
8. Mediazione Se nel contratto è intervenuto un mediatore, un agente o un procacciatore di affari, questi percepisce un compenso in misura non inferiore al 3% e non superiore all’8% dell’importo della transazione a carico della ditta venditrice.
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