Reati alimentari: abrogata la legge 283 del 1962
E’ di qualche giorno la notizia dell’abrogazione della Legge n. 283/62, pietra miliare dei controlli di igiene alimentare, ad opera del D.Lgs n. 27/2021 che adegua la normativa nazionale al regolamento UE n. 625/2017 sui controlli ufficiali, che diverrà operativo il 26 Marzo 2021.
L’articolo 18, lettera b) del regolamento, infatti, prevede l’abrogazione della Legge 30/04/62 n. 283 sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande << fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7, 10 e 22>>.
Che dire? Un altro pezzo di Italia che funzionava che se ne va!
Per inquadrare meglio il problema, che ad avviso di chi scrive è alquanto serio, si riporta integralmente il testo dell’articolo 18, avente come oggetto “Abrogazioni”, ripreso dalla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’11/03/21.
“1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
- a) regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;
- b) legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7, 10 e 22;
- c) legge 26 febbraio 1963, 441, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 283 del 1962, fatta salva la disposizione di cui all’articolo 7;
- d) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- e) decreto legislativo 27 gennaio 1992, 110, recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana, limitatamente all’articolo 10 recante importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE;
- f) decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande;
- g) decreto del Ministro della sanita’ 12 gennaio 1996, 119, recante regolamento concernente l’impiego di sale alimentare nelle paste alimentari fresche e secche e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno;
- h) articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;
- i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
- l) articolo 8, comma 16-quater del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute;
- m) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
- n) decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell’alimentazione degli animali;
- o) decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, 433, recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell’alimentazione degli animali;
- p) decreto legislativo 24 febbraio 1997, 45, recante attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, lettere a) e b), comma 2 e commi 3, 4, 5, 6 e all’allegato II;
- q) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1998, 214, recante regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/113/CE relativa alla utilizzazione ed alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell’alimentazione degli animali;
- r) decreto del Capo del Governo del 20 maggio 1928, recante norme obbligatorie per l’attuazione della legge 23 marzo 1928, 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche;
- s) decreto del Ministro della sanità del 19 giugno 2000, n. 303, recante regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale;
- t) articoli 5, 6, 7, 9 e 10, comma 5, decreto legislativo del 17 giugno 2003, n. 223, recante attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale;
- u) decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato 3 febbraio 1977, recante regolamento di esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione delle carni congelate, emanato ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3;
- v) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, recante approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo “
Note all’art. 18:
– Per i riferimenti normativi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse.
– Per i riferimenti normativi della legge 30 aprile 1962, n. 283, abrogata dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse.
– La legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750», abrogata dal presente decreto con l’esclusione dell’art. 7, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 dell’11 aprile 1963″,.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, abrogato dal presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980, recava “Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
– Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana, abrogato dal presente decreto limitatamente all’art. 10, recante «Importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2001.
– Il decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, abrogato dal presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995, S.O., recava «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande».
– Il decreto del Ministro della sanita’ 12 gennaio 1996, n. 119, abrogato dal presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 1996, recava «Regolamento concernente l’impiego di sale alimentare nelle paste alimentari fresche e secche e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno».
– L’art. 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, abrogato dal presente decreto, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 1986.
– Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse.
– L’art. 8, comma 16-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, abrogato dal presente decreto, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2012, S.O.
– Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse.
– Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse.
– Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse.
– Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse.
– Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1998, n. 214, abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse.
– Il decreto del Capo del Governo del 20 maggio 1928, abrogato dal presente decreto, recava «Norme obbligatorie per l’attuazione della legge 23 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche».
– Il decreto del Ministro della sanita’ 19 giugno 2000, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2000, abrogato dal presente decreto, recava «Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale».
– Gli articoli 5, 6, 7, 9 e 10, comma 5, del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, recante «Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2003, S.O., sono abrogati dal presente decreto.
– Il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 1977, abrogato dal presente decreto, recava «Regolamento di esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione delle carni congelate», emanato ai sensi dell’art. 2 del decreto- legge 17 gennaio 1977, n. 3.
– Per i riferimenti normativi del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, abrogato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse.
Se avete avuto la pazienza di leggere l’elenco delle norme abrogate e le relative note, sicuramente converrete sul fatto che si è abbattuto un vero e proprio terremoto sulle normative italiane relative ai controlli alimentari.
Ma le novità non sono finite qui.
Vi è infatti un altro aspetto che pochi hanno considerato, ovvero che l’articolo 18 ha abrogato anche le disposizioni penalistiche previste dagli articolo 5, 6, 12 e 12/bis della L. 283/62!
Infatti, dopo l’ordinario termine di vacatio, si consolideranno gli effetti abolitivi su tutte le contravvenzioni di pericolo e di danno previste dall’articolo 5 della l. 283/62 che per decenni ha costituito il deterrente , il principale strumento penale di prevenzione e repressione dei reati di natura alimentare a tutela della salute pubblica, precursore dei più gravi reati penali previsti dall’articolo 439 e seguenti del C.P. (che come si ricorderà sono applicabili solo ad eventi lesivi già avvenuti).
Come se non bastasse, da ora in poi, le sanzioni saranno solo amministrative.
Infatti i più ricorrenti fatti colposi di adulterazione di alimenti (impiego di additivi non consentiti, aggiunta di sostanze cancerogene o nocive per la salute, la vendita di alimenti invasi da parassiti, contaminati con salmonella, etc.) saranno perseguibili solo con sanzione amministrativa di poche migliaia di euro!
In sintesi, chi vuole delinquere è come se venisse invitato a nozze!
Ma c’è di più!
L’abolitio criminis riguarderà anche i fatti pregressi, con la cessazione dell’esecuzione di eventuali condanne e degli effetti penali.
E’ da evidenziare che questa “imprevedibile” depenalizzazione riguarda l’intero statuto penale posto a presidio dell’ordine alimentare al fine di tutelare il consumatore.
In particolare duole constatare l’abolizione dell’articolo 5 della Legge n. 283/62, che insieme al successivo articolo 6, che prevedeva le sanzioni, costituivano un muro di protezione dei consumatori per certi versi invalicabile.
Era l’articolo più utilizzato dagli addetti ai controlli alimentari!
Rattrista anche vedere abrogati i successivi articoli 12 e 12/bis.
Il primo, come si ricorderà, vietava l’introduzione di sostanze destinate all’alimentazione non rispondenti ai requisiti di legge, mentre il secondo prevedeva la sanzione accessoria della chiusura della definitiva dello stabilimento o dell’esercizio oltre alla revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.
L’unico articolo “importante” della L. 283/62 che “si è salvato” è l’articolo 10 che punisce con l’ammenda chiunque produce, vende o mette in commercio sostanze alimentari o carta ed imballaggi destinati a involgere le sostanze stesse od oggetti di uso personale o domestico colorati con colori non autorizzati.
Una considerazione sul “giallo” dell’abrogazione della L. 283/62
La legge di delegazione europea n. 117/2019 aveva fissato agli artt. 11 e 12 i principi e i criteri per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. Ue n. 625/2017 (controlli ufficiali in materia di alimenti e mangimi).
Le principale normative da modificare erano “solo” il D.Lgs. 193/2007e il D,Lgs 194/2008.
In origine la L. 283/62 non rientrava nelle suddette modifiche.
Successivamente per un “eccesso di zelo” o con “un eccesso di delega” (come asseriscono parecchi giuristi), è stata inserita, in corsa, all’ultimo minuto.
Sembrerebbe, infatti, che il progetto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 625/2017, sottoposto al confronto parlamentare il 2 Novembre 2020, non prevedesse nel testo originario dell’art. 13, l’abrogazione della Legge n. 283/62.
L’abrogazione della L. 283/62 viene inserita, invece, nella formulazione approvata dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 3 dicembre 2020: In quella sede, per quanto noto, la Conferenza aveva altresì richiesto e concordato una revisione degli illeciti amministrativi igienico-sanitari (d.lgs. 193/2007, d.lgs. 190/2006 e altri) ma quest’ultimo emendamento non risulta essere stata approvato dal Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2021.
Le conseguenze
L’abolizione dell’articolo 5 e delle altre norme sanzionatorie della L. 283/62 comporteranno, inevitabilmente, un’invasione del mercato di prodotti alimentari in violazione di ogni disciplina preventiva e l’adulterazione di alimenti potrebbe diventare una normalità a discapito della salute dei consumatori.
Per fare un esempio, non costituirà più reato (ex lettera g, art. 5) la vendita di alimenti cui siano stati aggiunti nitrati.
In Italia, nel 2020, sono stati registrati 377.000 nuovi casi di cancro (più di 10.000 unità rispetto all’anno precedente). L’alimentazione, per questa malattia, gioca un ruolo importante e questo, purtroppo la politica italiana non lo ha proprio capito.
Tutti abbiamo letto delle tonnellate di grano canadese sequestrato negli anni dal Corpo Forestale dello Stato (soprattutto prima che venisse sciolto), ma in pochi abbiamo capito l’importanza di quei sequestri. Con il grano pieno di sostanze tossiche veniva fatto il pane, la pizza o la pasta e i consumatori si avvelenavano ogni giorno, lentamente.
Già era una lotta impari e gli addetti ai controlli avevano comunque armi valide a livello di prevenzione, ora, a meno che a qualche politico torni il senno e rimetta in discussione l’abrogazione della Legge 283/62, coloro che vogliono lucrare sulla salute delle persone avranno la strada spianata, pagando poche migliaia di euro di sanzione.
Si dice che: “pensar male è peccato ma che quasi sempre ci si azzecca!” …Ma dopo più di 40 anni che mi occupo di controlli annonari non posso non pensare che questa abrogazione, inserita all’ultimo minuto, non sia stata commissionata da qualche lobbies che ha interesse a “disarmare” gli addetti ai controlli.
Piero Nuciari
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