articoliNewsNovità legislative

Reati alimentari. La nuova depenalizzazione ovvero quando la toppa è peggiore del buco!

Nel Supplemento ordinario n. 38/L della Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 243 del 17.10.2022, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della Legge 134/2021, meglio conosciuta come “Riforma Cartabia”, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Per il settore alimentare è di particolare interesse l’articolo 70 del Capo III, avente come oggetto:  “Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie”.

Nota: nelle Premesse del capitolo V della Relazione illustrativa al Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, avente come titolo “Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore” viene giustificato il provvedimento con l’esigenza di ridurre il numero dei procedimenti che arrivano a giudizio e il carico di lavoro delle procure.

Ancora una volta, mi si consenta la nota polemica, si maschera l’inefficienza della Magistratura facendo sparire con provvedimenti inattuabili i problemi.
Anziché riformare la Magistratura per renderla più efficiente, prevedendo le stesse regole in vigore per i dipendenti pubblici, quali schede di valutazione, regole per la progressione, etc etc, la politica ha ancora una volta risolto il problema delle aule giudiziarie ingolfate con un “tana libera tutti” dove a pagare sono ancora i consumatori.

Ricordate la depenalizzazione operata da Governo Renzi? Ufficialmente lo scopo era lo stesso, ovvero ridurre i carichi di lavoro dei Tribunali. La nuova depenalizzazione a firma Cartabia prosegue sulla stessa strada, senza risolvere realmente i problemi della Giustizia italiana ma nascondendoli agli occhi dei cittadini, creando di fatto ingiustizia.
Questo è l’ultimo regalo agli italiani del Governo dei Migliori.

Ma vediamo i contenuti relativi per i reati alimentari previsti dalla riforma Cartabia (è un pò lungo ma ne vale la pena perché è decisamente comico. In sintesi il legislatore che voleva alleggerire il carico delle Procure ha di fatto creato una procedura che ingolfa ulteriormente le stesse e, soprattutto, gli addetti ai controlli).

L’articolo 70 del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 riporta “Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283” inserendo dopo l’articolo 12-bis una serie di nuovi articoli che di fatto depenalizzano  il diritto alimentare.

L’articolo 12-ter relativo alla “Estinzione delle contravvenzioni per adempimento  di prescrizioni impartite dall’organo accertatore,” stabilisce che: “Salvo   che concorrano con uno o  più  delitti,  alle  contravvenzioni  previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza  di  legge, in  materia  di  igiene,  produzione,  tracciabilità  e  vendita  di alimenti e bevande, che  hanno  cagionato  un  danno  o  un  pericolo suscettibile  di  elisione  mediante   condotte   ripristinatorie   o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola  ammenda, ovvero  la  pena  dell’ammenda,  alternativa  o  congiunta  a  quella dell’arresto, si applicano le disposizioni del  presente  articolo  e degli  articoli  12-quater,  12-quinquies,  12-  sexies,  12-septies, 12-octies e 12-nonies.”
[omissis] …”Per consentire l’estinzione della contravvenzione ed eliderne  le conseguenze   dannose    o    pericolose,    l’organo    accertatore, nell’esercizio  delle  funzioni  di  polizia   giudiziaria   di   cui all’articolo 55 del codice di procedura  penale,  ovvero  la  polizia giudiziaria, impartisce al contravventore  un’apposita  prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il  periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi, prorogabile per una sola  volta,  a  richiesta  del contravventore, per un periodo non superiore a  ulteriori  sei  mesi, con  provvedimento  motivato  che  e’  comunicato  immediatamente  al pubblico ministero.”

“L’organo accertatore è in ogni caso obbligato a riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice  di  procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state  impartite  le prescrizioni. Il pubblico ministero, [omissis]… può disporre con decreto che l’organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.”

[omissis] “ Entro  trenta  giorni  dalla scadenza  del  termine  fissato,  l’organo  che   ha   impartito   le prescrizioni verifica se la violazione e’ stata eliminata secondo  le modalità e nel termine indicati nella prescrizione.  Quando la prescrizione e’ adempiuta, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede  amministrativa,  nel  termine  di trenta giorni, una somma pari ad un sesto  del  massimo  dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa,  ai  fini  dell’estinzione del reato, destinata all’entrata del bilancio dello Stato.”

Nel caso in cui il contravventore sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere al pubblico ministero di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità (Art. 12-quinquies).

Ma guardate cosa prevede il Decreto Legislativo 150/2022 a proposito del lavoro di pubblica utilità!

Art. 12-quinquies (Prestazione di lavoro di pubblica utilità  in alternativa al pagamento in sede amministrativa). – Entro il  termine previsto dal secondo comma dell’articolo 12-quater, il contravventore che,  per  le  proprie  condizioni  economiche  e  patrimoniali,  sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere  al  pubblico  ministero,  personalmente  o  a  mezzo   di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro  di  pubblica utilità presso lo Stato, le Regioni,  le  Citta’  metropolitane,  le Province, i Comuni o  presso  enti  o  organizzazioni  di  assistenza sociale  e  di  volontariato.  L’impossibilità  di   provvedere   al pagamento   e’   comprovata   con   dichiarazione   sostitutiva    di certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.    La richiesta di cui  al  primo  comma  è  comunicata all’organo accertatore. Con essa è depositata la documentazione  attestante  la manifestazione   di   disponibilità   dell’ente   a   impiegare   il contravventore nello svolgimento di lavoro di pubblica utilità.    La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di pubblica utilità sono determinati dal pubblico ministero con decreto notificato al contravventore  e  comunicato  all’organo  accertatore, nonchè all’autorità di pubblica sicurezza incaricata di controllare l’effettivo  svolgimento  del  lavoro  di   pubblica   utilità.   Il ragguaglio ha luogo calcolando 250 euro per ogni giorno di lavoro  di pubblica utilità. Un giorno di lavoro di pubblica utilità  consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di  lavoro.  Il lavoro di pubblica utilità non può avere  durata  superiore  a  sei mesi. L’attività viene svolta di regola nell’ambito della regione in cui risiede il contravventore e comporta la prestazione di  non  più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con  modalità  e  tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del  contravventore.  Tuttavia,  se  il  contravventore  lo richiede, il pubblico ministero può ammetterlo a svolgere il  lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore.  La  durata  giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto  ore.  Fermo quanto previsto dal presente articolo, le  modalità  di  svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal  Ministro  della giustizia con decreto d’intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  Il controllo sull’osservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità e’ effettuato dall’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza dell’ufficio di pubblica sicurezza, dal comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per  la conclusione del lavoro di pubblica utilità, l’autorità indicata nel quinto comma comunica all’organo accertatore e al pubblico  ministero l’avvenuto svolgimento o meno dell’attività  lavorativa.

Il  contravventore  può  in   ogni   momento   interrompere   la prestazione del lavoro di pubblica  utilità  pagando  una  somma  di denaro pari a un sesto  del  massimo  dell’ammenda  prevista  per  la contravvenzione, dedotta la  somma  corrispondente  alla  durata  del lavoro  già  prestato.  In  tal  caso  il   contravventore   attesta l’avvenuto   pagamento   all’organo   accertatore   e   all’autorità incaricata dei controlli sullo svolgimento  del  lavoro  di  pubblica utilità, che ne dà  immediata comunicazione al pubblico ministero.

NOTA 1: In sintesi, mentre prima si finiva davanti al Giudice di Pace e tutto veniva chiuso con un’udienza, ora vengono coinvolte (e per mesi!) varie figure per il controllo: agenti accertatori, Pubblico ministero, Carabinieri, Enti Locali, Servizi sociali, etc etc. Inoltre, calcolando una giornata di lavoro socialmente utile di massimo due ore, verrebbe spontaneo chiedersi  quale Ente sarà disposto a prendere una persona per solo due ore al giorno, considerato che pochissimi comuni sono riusciti a coinvolgere negli ultimi anni coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza!
Inoltre se due ore vengono calcolate con la decurtazione di 250 euro dalla sanzione, una malalingua potrebbe benissimo dire che non conviene assolutamente pagare visto che lo Stato non riuscirà mai a mettere in piedi il lavoro (riparatorio) socialmente utile. Per cui basterà solo scegliere questa opzione per rimanere completamente impuniti.

NOTA 2:
In base all’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’articolo 5 della Legge 283/62 può essere applicato anche quando si crea una situazione di pericolo e non solo quando il danno è stato arrecato.
Un esempio potrebbe essere il fruttivendolo che espone la frutta fuori dal negozio, lungo la pubblica via, esponendola all’inquinamento causato dai veicoli in transito.
Conseguentemente le condotte previste dall’art. 5 della Legge 283/62 sono idonee a integrare fattispecie di reato a “tutela anticipata” ove non è necessario, quindi,  che si realizzi un danno o un pericolo concreto.
Pertanto  agganciare la procedura estintiva alla presenza di un danno o un pericolo, pur non essendo questi elementi richiesti in concreto per la configurazione del reato, potrebbe essere scarsamente proficuo sul piano applicativo se non addirittura una forzatura.

Altra nota da evidenziare.

L’articolo 96 “Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti” recita:

1- Le disposizioni dell’articolo 70 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali sia già stata esercitata l’azione penale.

2- Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.”

Entrata in vigore

Ufficialmente le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore il 1° novembre 2022; tuttavia, in data 30/10/2022 è apparsa sulla stampa la notizia che il Governo Meloni è intenzionato a rinviare l’entrata in vigore della riforma Cartabia al 30 Dicembre 2022.

Piero Nuciari

Print Friendly, PDF & Email

Visits: 949

Condividi