Reati alimentari. La nuova depenalizzazione ovvero quando la toppa è peggiore del buco!
Nel Supplemento ordinario n. 38/L della Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 243 del 17.10.2022, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della Legge 134/2021, meglio conosciuta come “Riforma Cartabia”, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
Per il settore alimentare è di particolare interesse l’articolo 70 del Capo III, avente come oggetto: “Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie”.
Nota: nelle Premesse del capitolo V della Relazione illustrativa al Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, avente come titolo “Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore” viene giustificato il provvedimento con l’esigenza di ridurre il numero dei procedimenti che arrivano a giudizio e il carico di lavoro delle procure.
Ancora una volta, mi si consenta la nota polemica, si maschera l’inefficienza della Magistratura facendo sparire con provvedimenti inattuabili i problemi.
Anziché riformare la Magistratura per renderla più efficiente, prevedendo le stesse regole in vigore per i dipendenti pubblici, quali schede di valutazione, regole per la progressione, etc etc, la politica ha ancora una volta risolto il problema delle aule giudiziarie ingolfate con un “tana libera tutti” dove a pagare sono ancora i consumatori.
Ricordate la depenalizzazione operata da Governo Renzi? Ufficialmente lo scopo era lo stesso, ovvero ridurre i carichi di lavoro dei Tribunali. La nuova depenalizzazione a firma Cartabia prosegue sulla stessa strada, senza risolvere realmente i problemi della Giustizia italiana ma nascondendoli agli occhi dei cittadini, creando di fatto ingiustizia.
Questo è l’ultimo regalo agli italiani del Governo dei Migliori.
Ma vediamo i contenuti relativi per i reati alimentari previsti dalla riforma Cartabia (è un pò lungo ma ne vale la pena perché è decisamente comico. In sintesi il legislatore che voleva alleggerire il carico delle Procure ha di fatto creato una procedura che ingolfa ulteriormente le stesse e, soprattutto, gli addetti ai controlli).
L’articolo 70 del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 riporta “Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283” inserendo dopo l’articolo 12-bis una serie di nuovi articoli che di fatto depenalizzano il diritto alimentare.
L’articolo 12-ter relativo alla “Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore,” stabilisce che: “Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell’ammenda, alternativa o congiunta a quella dell’arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12- sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies.”
[omissis] …”Per consentire l’estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l’organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi, prorogabile per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e’ comunicato immediatamente al pubblico ministero.”
“L’organo accertatore è in ogni caso obbligato a riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni. Il pubblico ministero, [omissis]… può disporre con decreto che l’organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.”
[omissis] “ Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, l’organo che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione e’ stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati nella prescrizione. Quando la prescrizione e’ adempiuta, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato, destinata all’entrata del bilancio dello Stato.”
Nel caso in cui il contravventore sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere al pubblico ministero di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità (Art. 12-quinquies).
Ma guardate cosa prevede il Decreto Legislativo 150/2022 a proposito del lavoro di pubblica utilità!
Art. 12-quinquies (Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa). – Entro il termine previsto dal secondo comma dell’articolo 12-quater, il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le Regioni, le Citta’ metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L’impossibilità di provvedere al pagamento e’ comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La richiesta di cui al primo comma è comunicata all’organo accertatore. Con essa è depositata la documentazione attestante la manifestazione di disponibilità dell’ente a impiegare il contravventore nello svolgimento di lavoro di pubblica utilità. La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di pubblica utilità sono determinati dal pubblico ministero con decreto notificato al contravventore e comunicato all’organo accertatore, nonchè all’autorità di pubblica sicurezza incaricata di controllare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il ragguaglio ha luogo calcolando 250 euro per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità. Un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. Il lavoro di pubblica utilità non può avere durata superiore a sei mesi. L’attività viene svolta di regola nell’ambito della regione in cui risiede il contravventore e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del contravventore. Tuttavia, se il contravventore lo richiede, il pubblico ministero può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il controllo sull’osservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità e’ effettuato dall’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza dell’ufficio di pubblica sicurezza, dal comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del lavoro di pubblica utilità, l’autorità indicata nel quinto comma comunica all’organo accertatore e al pubblico ministero l’avvenuto svolgimento o meno dell’attività lavorativa.
Il contravventore può in ogni momento interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilità pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato. In tal caso il contravventore attesta l’avvenuto pagamento all’organo accertatore e all’autorità incaricata dei controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che ne dà immediata comunicazione al pubblico ministero.
NOTA 1: In sintesi, mentre prima si finiva davanti al Giudice di Pace e tutto veniva chiuso con un’udienza, ora vengono coinvolte (e per mesi!) varie figure per il controllo: agenti accertatori, Pubblico ministero, Carabinieri, Enti Locali, Servizi sociali, etc etc. Inoltre, calcolando una giornata di lavoro socialmente utile di massimo due ore, verrebbe spontaneo chiedersi quale Ente sarà disposto a prendere una persona per solo due ore al giorno, considerato che pochissimi comuni sono riusciti a coinvolgere negli ultimi anni coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza!
Inoltre se due ore vengono calcolate con la decurtazione di 250 euro dalla sanzione, una malalingua potrebbe benissimo dire che non conviene assolutamente pagare visto che lo Stato non riuscirà mai a mettere in piedi il lavoro (riparatorio) socialmente utile. Per cui basterà solo scegliere questa opzione per rimanere completamente impuniti.
NOTA 2:
In base all’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’articolo 5 della Legge 283/62 può essere applicato anche quando si crea una situazione di pericolo e non solo quando il danno è stato arrecato.
Un esempio potrebbe essere il fruttivendolo che espone la frutta fuori dal negozio, lungo la pubblica via, esponendola all’inquinamento causato dai veicoli in transito.
Conseguentemente le condotte previste dall’art. 5 della Legge 283/62 sono idonee a integrare fattispecie di reato a “tutela anticipata” ove non è necessario, quindi, che si realizzi un danno o un pericolo concreto.
Pertanto agganciare la procedura estintiva alla presenza di un danno o un pericolo, pur non essendo questi elementi richiesti in concreto per la configurazione del reato, potrebbe essere scarsamente proficuo sul piano applicativo se non addirittura una forzatura.
Altra nota da evidenziare.
L’articolo 96 “Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti” recita:
1- Le disposizioni dell’articolo 70 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali sia già stata esercitata l’azione penale.
2- Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.”
Entrata in vigore
Ufficialmente le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore il 1° novembre 2022; tuttavia, in data 30/10/2022 è apparsa sulla stampa la notizia che il Governo Meloni è intenzionato a rinviare l’entrata in vigore della riforma Cartabia al 30 Dicembre 2022.
Piero Nuciari
Views: 1025