Regolamento CE n. 1318/2005 …e la chiamano ancora frutta biologica!
L’Agricoltura Biologica è un sistema complesso, che ha al centro la conservazione della fertilità del suolo, l’uso di tecniche a basso impatto ambientale, la conservazione della diversità genetica, agronomica e, per quanto possibile, naturale.
In Agricoltura Biologica non si utilizzano sostanze chimiche di sintesi come concimi, diserbanti, anti-crittogamici, insetticidi, pesticidi.
La disciplinata di riferimento è il Reg. CEE 2092/91, più volte modificato e integrato, il quale definisce le norme tecniche di produzione, i prodotti utilizzabili per la difesa, per la fertilizzazione, per la preparazione e la conservazione dei prodotti, i canoni per etichettare i prodotti “da agricoltura biologica”.
Alla difesa delle colture si provvede innanzi tutto in via preventiva, selezionando specie rustiche e resistenti alle malattie e intervenendo con tecniche di coltivazione appropriate (rotazione delle colture, piantumazione di siepi e alberi che diano ospitalità ai predatori naturali e fungano da barriera fisica a possibili inquinanti esterni, consociazioni di diverse colture e semine, etc…
Quando vi recate al supermercato o dal fruttivendolo per acquistare frutta e, nonostante il prezzo elevato, scegliete per i vostri figli quella biologica, forse è il caso di tenere conto che con l’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1318/2005 ora, oltre alle banane (allegato II del regolamento CEE n. 2092/91), anche i cachi e i kiwi potrebbero aver subito una maturazione artificiale con il gas etilene.
In pratica, i frutti da coltivazione biologica (banane, cachi e kiwi) ora potranno arrivare in magazzino verdi, non maturi, e tenuti a basse temperature fino a qualche giorno prima di essere posti in vendita, per essere poi trattati con l’etilene che, risvegliando in maniera molto veloce gli enzimi della maturazione, li preparerà per la vendita, dando loro le identiche sembianze della frutta maturata sulla pianta.
Anche se stiamo parlando di un regolamento europeo, come comuni cittadini la cosa dà alquanto fastidio, proprio perché ad essere trattati sono prodotti biologici che dovrebbero invece essere posti in vendita, ad avviso di chi scrive, a maturazione naturale.
Dal punto di vista della sicurezza dell’etilene, è da dire che è un idrocarburo insaturo, altamente reattivo, usato per regolare la crescita delle piante già dal 1901.
In pratica l’etilene può essere considerato un ormone vegetale, accelera la maturazione anche di ortaggi come i pomodori e sincronizza la fioritura e la formazione di frutti come l’ananas.
In Italia, secondo il disposto del DM Sanità del 15/02/84, è autorizzato l’impiego di etilene in agricoltura convenzionale, per il trattamento della frutta che non ha ancora raggiunto lo sviluppo fisiologico necessario alla autonoma maturazione biologica.
Attualmente, con il Decreto del Ministero della Salute del 13 Dicembre 2005, che ha modificato ed integrato il precedente Decreto del 15 febbraio 1984 ( trattamento della frutta con gas etilene), nel nostro Paese è consentito utilizzare il suddetto gas, in agricoltura convenzionale, oltre che per la maturazione di banane, agrumi e cachi, anche per kiwi e pere .
Anche se da più parti viene considerato un “gas sicuro”, lascia alquanto perplessi che l’art. 1 del D.M. 13 Dicembre 2005, stabilisca i tempi di esposizione e la proporziona massima di gas utilizzabile per i vari tipi di frutta trattata, come se esistesse una “remota possibilità di pericolo per la salute umana”.
Piero Nuciari
Le normative trattate
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 13 dicembre 2005 Modifica ed integrazione del decreto del Ministero della sanità del 15 febbraio 1984, recante il trattamento della frutta con gas etilene.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , con il quale è stata conferita al Ministro della sanità la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;
Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1984 concernente “Trattamento della frutta con gas etilene”, attualmente previsto per agrumi, banane e loti;
Sentiti i pareri del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive;
Sentito il parere dell’Istituto superiore di sanità;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 dicembre 2004;
Vista la comunicazione alla Commissione dell’Unione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 427/2000.
Decreta:
Articolo 1.
Al decreto del Ministro della sanità del 15 febbraio 1984 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’art. 1, secondo comma, è sostituito dal seguente:
È altresì consentita la maturazione accelerata, delle banane, dei loti, dei kiwi e delle pere con il gas etilene”;
b) l’art. 2, primo comma, è sostituito dal seguente:
“L’etilene, ai fini dei trattamenti di cui all’art. 1, può essere impiegato nelle celle di maturazione, nella proporzione massima rispettivamente: del 2 per mille per gli agrumi, le banane ed i loti, dell’1 per mille per le pere e dello 0,1 per mille per i kiwi. Il trattamento per le pere è previsto per un periodo della durata da uno a quattro giorni e per i kiwi per un periodo della durata da sei a dodici ore”;
c) l’art. 3, secondo comma, è sostituito dal seguente:
“Le banane, i loti, le pere ed i kiwi da sottoporre al processo di maturazione accelerata di cui all’art. 1 devono avere dimensioni corrispondenti a quelle caratteristiche della specie, allo stadio di sviluppo in cui sono stati già raggiunti i requisiti fisiologici che consentirebbero la naturale evoluzione del processo di maturazione. In particolare i kiwi devono aver raggiunto, al momento del raccolto, un grado di maturazione, constatato mediante il test di Brix, di almeno il 6,2 per mille”.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2005
Il Ministro: Storace
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REGOLAMENTO (CE) N. 1318/2005 DELLA COMMISSIONE
dell’11 agosto 2005
recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13, secondo trattino, considerando quanto segue:
(1) Come previsto dalla procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91, dal 2002 alcuni Stati membri hanno trasmesso le informazioni necessarie per inserire determinati prodotti nell’allegato II di detto regolamento.
(2) I fanghi industriali, che costituiscono un sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane, sono considerati essenziali per specifiche esigenze di ammendamento e di concimazione del terreno in alcuni
Stati membri e privi di effetti nocivi sull’ambiente.
(3) L’idrossido di calcio si è rivelato essenziale nella lotta contro una micosi degli alberi da frutta in alcuni climi.
Il controllo di tale micosi nella produzione biologica è difficile e necessita l’impiego di rame, riducibile con l’applicazione di idrossido di calcio.
(4) L’etilene figura già nella parte B dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 come sostanza tradizionalmente usata nell’agricoltura biologica. È opportuno completare le condizioni per l’uso di tale sostanza contemplandone l’applicazione, oltre che alle banane, anche ad altri frutti per la cui produzione essa risulta necessaria.
(5) L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 va modificato di conseguenza.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato
conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
IT 12.8.2005 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 210/11
(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione (GU L 385
del 29.12.2004, pag. 20).
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:
1) Nella tabella della parte A «Prodotti per la concimazione e l’ammendamento del terreno», dopo la voce «Fanghi industriali provenienti da zuccherifici» è inserita la seguente voce:
Nome Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l’uso
«Fanghi industriali risultanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione
Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane
Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo»
2) Nella parte B «Antiparassitari», il punto 1, «Prodotti fitosanitari», è modificato come segue:
a) Nella tabella IV «Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica», la voce «etilene» è sostituita dal seguente testo:
Nome Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso
«(*) Etilene Sverdimento di banane, kiwi e cachi; induzione della fioritura dell’ananas
Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo»
b) È inserita la seguente tabella:
«V. Altre sostanze
Nome Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso Idrossido di calcio Fungicida
Solo in alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la Nectria galligena»
IT L 210/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.8.2005
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