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REINTRODUZIONE DELLA LICENZA UTF OBBLIGATORIA PER LA VENDITA DI ALCOLICI

La Legge 58/2019, di conversione del D.L. 34/2019, introducendo l’articolo 13 bis ha reintrodotto la licenza fiscale per la vendita di alcolici anche per gli esercizi che prima ne erano stati esonerati.
Tale obbligo, come si ricorderà, era stato soppresso a partire dal 29 agosto 2017 in virtù della legge n° 124/2017.

L’articolo che ha reintrodotto la licenza UTF è il seguente:
“Dopo l’articolo 13 sono inseriti i seguenti: «Art. 13-bis. – (Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici) – 1. Al comma 2 dell’articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: “, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,” sono soppresse.”

In merito alla reintroduzione della licenza per la vendita dei prodotti alcolici, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha emanato la seguente circolare, che si riporta in maniera integrale:

” Come è noto la legge di conversione n. 58/2019 all’art. 13bis, intitolato “Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici”, ha riformulato il contenuto del comma 2 dell’art. 29 del Testo Unico Accise (T.U.A.) di cui al decreto legislativo n. 504/95 disponendo che le parole “ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini” sono soppresse.

Per tale effetto, quindi, deve ritenersi ripristinato il generale obbligo di denuncia di attivazione oltre che della necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle dogane competente territorialmente.

Premesso quanto sopra ed evidenziato come “…(omissis)…la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs. n. 504/95. Tale previsione di rango primario dispone quindi una concentrazione delle fasi d’iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti  producendo l’assorbimento della denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP.

Qualora l’interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l’autorità comunale e del regime amministrativo per esso previsto non occorre presentare la denuncia all’Ufficio delle Dogane.

Resta fermo l’obbligo di munirsi della licenza fiscale di cui al comma 4 del predetto art. 29(1)” si invita a  sensibilizzare i propri associati/iscritti sulla portata della nuova disciplina e si ricorda che:

  1. a) l’istanza per il rilascio della licenza fiscale, di cui si allega il facsimile, è assoggettata all’imposta di bollo e vige l’obbligo di inviare a quest’Ufficio unitamente all’istanza una ulteriore marca da bollo da € 16,00 (valore attualmente in vigore) che verrà applicata sulla licenza una volta terminato l’iter amministrativo di rilascio della stessa;
  2. b) l’istanza deve essere inviata tramite posta raccomandata A/R o consegnata a mano a questa Sezione Operativa Territoriale, il cui indirizzo si trova in calce alla presente.

Infine, per quanto riguarda gli esercizi che non erano più soggetti all’obbligo della denuncia a seguito della modifica all’art. 29, comma 2, del T.U.A. (e di riflesso del comma 4 del medesimo articolo) operato dalla Legge n. 124/2017, comma 178, si fa riserva di comunicare eventuali chiarimenti che dovessero pervenire da parte degli uffici centrali di questa Agenzia Dogane Monopoli. (…)”

Piero Nuciari

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