Novità legislative

Relazione annuale RAPEX sui prodotti di consumo pericolosi

La Commissione europea ha pubblicato il 19 aprile 2007 la relazione annuale RAPEX, il sistema comunitario di allarme rapido per i prodotti di consumo pericolosi. Attraverso RAPEX le autorità nazionali notificano alla Commissione i prodotti che rappresentano un grave rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Tali informazioni sono trasmesse a tutte le autorità preposte alla sorveglianza in 30 paesi europei: i prodotti pericolosi sono fatti oggetto di divieto o di restrizioni alla commercializzazione.

Nel sito della Commissione Europea che è possibile visitare all’indirizzo internet http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm, è riportato il lungo elenco e le caratteristiche dei vari prodotti segnalati.
In un’apposita casella sono descritti i difetti che costituiscono pericolo per i consumatori.

Solo per il 2007 il sito riporta un elenco impressionante di prodotti:
giochi che generano incendi o danni all’udito, elettrodomestici e lampade che provocano scosse elettriche, cosmetici con sostanze chimiche che danneggiano la pelle, airbag che causano ferite, etc.

La maglia nera dei prodotti fuori legge spetta comunque alla Cina, da cui proviene quasi la metà della merce segnalata a Rapex (48%). In Europa il primato spetta a Germania (5%) e Italia (4%). Seguono Stati Uniti, Gran Bretagna e Giappone (a pari merito con un 3%) mentre Spagna, Francia e Polonia si attestano al 2%. Solo l’1% dei prodotti oggetto di notifica da parte del sistema Rapex proviene da Taiwan, Tailandia e Corea del Sud.

I giocattoli costruiti in Cina,  che rappresentano circa l’80% delle vendite negli Stati membri dell’Ue, risultano ai primi posti per la pericolosità, seguiti da utensili ed elettrodomestici di uso comune, palle colorate, pistole giocattolo, phon, frullatori, lampade, accessori per le automobili, etc.

E’ da segnalare che di recente l’Unione Europea ha siglato un accordo con il paese asiatico, in base al quale le autorità doganali di Pechino aiuteranno ad individuare i prodotti poco sicuri.

Una nota preoccupante da evidenziare è che  negli ultimi anni il numero delle segnalazioni è in aumento costante; nel 2006, rispetto all’anno precedente, si è addirittura registrato un aumento del 32%.

Nota:
Nell’elenco delle segnalazioni relative ai paesi europei, la Germania detiene il primo posto con 144 notifiche, seguita da Ungheria ( 140 notifiche), Grecia ( 98 notifiche), Regno Unito ( 92 notifiche), Spagna (79 notifiche).

 

Più di metà delle notifiche presentate nel 2006 riguardano giocattoli, che per la prima volta hanno superato le apparecchiature elettroniche.
Di seguito si riporta un elenco dei prodotti notificati con maggiore frequenza:

– giocattoli (221 notifiche);
– apparecchiature elettroniche (174 notifiche);
– veicoli a motore (126 notifiche).

 

Questi i rischi più frequenti: lesioni; folgorazioni; incendio/ustioni; strangolamento/soffocamento.

Nota
Le norme sulla sicurezza dei giocattoli, per i minori di anni 14, sono state fissate dal D. Lgs. 27 settembre 1991 n. 313 di attuazione della direttiva 88/378/CEE e dal D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 41, di attuazione della direttiva 93/68/CEE

In base alle suddette normative, sulle confezioni debbono essere indicate, in lingua italiana, le seguenti indicazioni:
* la marcatura CE (Conformita’ Europea);
* il nome del fabbricante o dell’importatore;
* l’indicazione dell’eta’ del bambino;
* le avvertenze per l’utilizzo.

Purtroppo (ed è triste ammetterlo) il marchio comunitario “CE” non garantisce nulla!
La marcatura, che dovrebbe certificare la rispondenza alle norme di sicurezza europea, viene apposto sui giocattoli dai produttori o dagli importatori e ma gli stessi non sono tenuti alla verifica e non sono responsabili in caso di incidenti.
E’ un dato accertato che la stragrande maggioranza dei giocattoli proviene dai Paesi asiatici dove la garanzia del rispetto delle norme europee lascia molto a desiderare.
Altro dato negativo da evidenziare è che il Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbe sopperire a queste problematiche,  ma nella situazione attuale risulta che interviene solo su segnalazione.
E’ da evidenziare tuttavia che in Italia ci sono due organismi privati che effettuano test e rilasciano il relativo attestato: l’Istituto per il marchio di qualita’ (IMQ), che fa test sui giocattoli elettrici, e l’Istituto italiano sicurezza giocattoli, che esegue controlli.
Non essendo obbligatorio sottoporre i suddetti giocattoli ai controlli degli Istituti, al consumatore  non resta che fare test autonomi, verificando, per esempio nelle bambole, la tenuta delle cuciture, dei bottoni, degli occhi e del tessuto.
A questo punto viene spontaneo chiedersi a cosa serva il marchio comunitario!
Nel novembre 2006, addirittura, i media riportarono la notizia di giocattoli costruiti con rifiuti speciali pericolosi.
Secondo l’inchiesta dei carabinieri di Genova, che sgominarono un’organizzazione dedita al traffico di rifiuti pericolosi, plastiche nocive sarebbero state utilizzate per produrre giocattoli destinati ai bambini italiani.
All’epoca il CODACONS pubblicò un decalogo per l’acquisto “sicuro” dei giocattoli:

1- Acquistate i doni solo in negozi di fiducia, mai da venditori ambulanti e non autorizzati. Acquistate solo giochi di ditte specializzate e note nella vendita di giocattoli per bambini. Non mettete in pericolo la sicurezza dei vostri bambini per risparmiare qualche soldo, piuttosto fate un regalo in meno. 2- Acquistate solo regali con i marchi di sicurezza IMQ e CE. Sia per prodotti elettrici (IMQ) che per gli altri regali è importante avere la massima garanzia della loro affidabilità. C’è anche il marchio “Giocattoli Sicuri” dell’Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli. Ovviamente i marchi possono essere facilmente contraffatti. Per questo occorre prestare attenzione anche ai punti successivi.3 – Non prendete doni troppo piccoli che possono essere ingoiati dai bambini. Attenti in particolare alle sorpresine, solitamente molto piccole e facilmente ingeribili.4 – Non comprate pupazzi con pezzi (braccia, gambe, testa …) che possono essere staccati.5 – I giocattoli non devono avere parti appuntite o taglienti. Tutto deve essere arrotondato.6 – I materiali devono essere molto resistenti, altrimenti, sottoposti alle “torture” dei bambini, possono improvvisamente rompersi e diventare pericolosi.7 – I materiali non devono essere tossici o facilmente infiammabili. E’ uno dei punti meno facili da valutare per una persona inesperta. Attenti ad esempio alle bambole in plastica, spesso sono in PVC, una sostanza derivata dal cloro, con l’aggiunta di ammorbidenti che rendono il giocattolo morbido e duttile. Si teme che queste sostanze siano cancerogene ed il rischio aumenterebbe se il prodotto fosse ingerito. Privilegiate materiali naturali come le bambole in stoffa. In caso di peluche scegliete fibre naturali, come mohair, cotone, che siano lavabili. Lavatelo anche se nuovo, prima che il bambino ci possa giocare ed asciugatelo all’aria aperta per evitare che si formino muffe. Il legno è un materiale consigliato purché non sia trattato con vernici o parti dipinte.8 – Controllate l’indicazione dell’età per la quale il gioco è consigliato e rispettatela (molti   genitori considerando il figlio più intelligente degli altri o credendo di velocizzarne lo sviluppo intellettivo giocano d’anticipo, non considerando che l’età è indicata anche per una questione di sicurezza). 9 – Controllate che la confezione sia integra e conservate sempre lo scontrino per poter cambiare la merce difettosa.10 – non assecondate sempre le richieste dei vostri figli, indotte spesso dalle pubblicità illegali trasmesse dalle televisioni durante i cartoni animati. Pensate innanzitutto al fatto che l’acquisto deve essere adatto e sicuro per vostro figlio.   

Considerata l’importanza della materia e le difficoltà che si potrebbero incontrare durante i controlli commerciali/annonari, si riporta uno specchio riepilogativo reperito in internet nel sito della Camera di Commercio di Bologna.

Fonte: /www.bo.camcom.it

GIOCATTOLODefinizione: qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14.Per immissione sul mercato si intende sia la vendita che la distribuzione a titolo gratuito. I prodotti esclusi da tale definizione sono elencati nell’allegato I del D.Lgs. n. 313/1991.
FONTI NORMATIVE
D. Lgs. 27 settembre 1991 n. 313 di attuazione della direttiva 88/378/CEE D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 41 di attuazione della direttiva 93/68/CEE
CONFORMITÀ
Sono considerati sicuri i giocattoli conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del D.Lgs. n. 313/1991 e fabbricati secondo le norme armonizzate comunitarie (EN) recepite da norme nazionali emanate con decreto dél Ministro dell’Attività Produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Possono esserci altre disposizioni specifiche per particolari giocattoli.
MARCATURA SUI PRODOTTI
Sul giocattolo o sul suo imballaggio devono essere apposti, in maniera visibile, leggibile ed indelebile:a) la marcatura CE (la cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm),b) il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, nonchéc) l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell’immissione sul mercato della Comunità economica europea, anche in forma abbreviata purché di semplice ed agevole identificazione, oltre alle avvertenze e precauzioni d’uso.L’apposizione della marcatura CE indica la presunta conformità dei giocattoli anche alle altre eventuali disposizioni specifiche.

Esistono due tipi di attestati CE:1) attestato CE di conformità: si riferisce solo ad alcune caratteristiche del giocattolo e rispetta alcune delle norme EN (es. EN 71/1, EN 71/2, EN 71/3).2) attestato CE del tipo: è stata effettuata un’analisi di laboratorio completa che assicura il giocattolo a 365°.
OBBLIGHI DEL FABBRICANTE O IMPORTATORE
La marcatura CE è apposta sul giocattolo dal fabbricante o suo mandatario nella Comunità europea. Con l’apposizione del marchio essi attestano sotto la propria responsabilità che il giocattolo è stato fabbricato in conformità alle norme armonizzate e nazionali.Se nella fabbricazione queste ultime non sono state integralmente osservate, i giocattoli possono essere immessi sul mercato solo dopo aver ottenuto un attestato CE del tipo rilasciato da un organismo autorizzato.Quindi:– è necessario tenere a disposizione dell’ Autorità competente al controllo il certificato di conformità e la documentazione tecnica del controllo interno della fabbricazione.
VIGILANZA
È demandata al Ministero dell’Attività Produttive – Direzione Generale per l’armonizzazione e la tutela del mercato – Divisione il – Sicurezza dei prodotti che, anche mediante le Camere di Commercio (in base al d.lgs. 112/98 che trasferisce le competenze degli UU.PP.I.C.A.) dispone verifiche, accertamenti e controlli,anche nella fase di commercializzazione.
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
La mancata o irregolare apposizione della marcatura CE comporta:S c h e d a   s i c u r e z z a   d e i   G i o c a t t o l i1) il divieto di commercializzazione od obbligo di conformare il prodotto entro 60 gg.
2) il ritiro dal mercato/sequestro del prodotto già commercializzato a spese del fabbricante/rappresentante/ importatore.
Sanzioni previste:– mancanza del marchio CEchi immette sul mercato, vende o distribuisce: ammenda da Euro 516 a Euro 20.658.– apposizione indebita marchio CEfabbricante/mandatario: arresto fino a 6 mesi ed ammenda da Euro 2.582 a Euro 15.493.– apposizione di marchi che possano generare confusione con la marcatura CE sanzione amministrativa da Euro 774 a Euro 10.329.– apposizione di indicazioni errate sul giocattolo (nome, ragione sociale, ecc.)sanzione amministrativa da lire Euro 2.582 a Euro 10.329.– a chiunque non permetta accertamenti e controlli da parte del Ministero dell’industria per la verifica della conformità dei giocattoli ai requisiti di sicurezza sanzione amministrativa da Euro 2.065 a Euro 12.324.
NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI1) D.Lgs. 27/09/1991 n. 313 di attuazione della Direttiva n. 88/378/CEE a norma dell’art. 54 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, riguardante i requisiti di sicurezza che devono possedere i giocattoli.2) D.Lgs. 25/01/1992 n. 73: attuazione della direttiva 87/357/CEE re lativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (simulati alimenti).3) D.M. 14/01/1992: riferimenti delle norme nazionali (UNI) che recepiscono le norme armonizzate comunitarie (EN) sulla sicurezza dei giocattoli.4) Circ. 31/10/1996 n.559/C-50.824-E-93(96) del Ministero dell’Interno: norma per le armi giocattolo.5) D.Lgs. 24/02/1997 n 41: attuazione dell’art. 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli.6) D.M. 28/03/1997: aggiornamento delle norme armonizzate comunitarie ai sensi della direttiva 88/378/CE sulla sicurezza dei giocattoli.7) Circol. Prot. n.1252907 del 17/06/1998: provvedimento di ritiro dal mercato di Il articoli di giocattoli.8) Circol. Prot. n. 1253151 del 16/07/1998: provvedimento di ritiro dal mercato di 60 articoli di giocattoli.9) D.M. 11/12/1998: ritiro dal mercato di alcune tipologie di giocattoli di importazione.10) Circol. Prot. n. 1253772 dell’1l/12/1998: provvedimento di ritiro dal mercato di 59 articoli di giocattoli.11) D.M. 14/07/1999: divieto di commercializzazione dei giocattoli di provenienza cinese denominati “Tappetino puzzle ABC 123″ e un mio primo tappetino”.12) D.M. 30/09/1999: disposizioni tecniche relative all’immissione sul mercato dei giocattoli in plastica morbida.
NORMATIVA TECNICA
· Norma UNI EN 71· Norma CEI EN 50088· Norma CEI 96-2In sostituzione o in aggiunta dell’indicazione scritta di avvertimento sull’età possiamo trovare il cosiddetto “fantasmino”.La gamma di età per la quale il giocattolo non è idoneo, deve essere espressa in anni. 0-3 

                                                                                                                Piero Nuciari

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