News

Riceviamo, pubblichiamo e rispondiamo

Oggi, 3 Dicembre, ho avuto la lieta sorpresa di ricevere un fax  dal parte della società LIDL srl, con il quale vengono evidenziate delle presunte inesattezze presenti sul mio articolo intitolato: “i dolci natalizi travestiti da panettone”.

La lettera, per la verità molto lunga, disquisisce sui contenuti di alcune normative da me citate e termina con  una richiesta di integrazione del mio precedente articolo.
Di seguito riporto i contenuti della lettera, commentandoli.

“In primo luogo nel suo articolo si afferma che il decreto del 22 luglio 2005 impone un divieto generale di vendita dei Panettoni che presentino una ricetta diversa da quella prevista dal medesimo decreto. Tale interpretazione, tuttavia, non corrisponde al vero in quanto l’art. 9 del citato decreto ministeriale ha previsto la clausola del “Mutuo riconoscimento”, in base alla quale un produttore con sede in uno dei Paesi dell’Unione europea, ad esempio in Francia, potrebbe vendere in Italia un dolce non conforme alla “ricetta Ministeriale” e, ciò nonostante, avrebbe il diritto di designarlo con la denominazione <Panettone>. “
 

Prima considerazione

Sul sito www.simone.it viene riportata una chiara definizione del  “Principio del mutuo riconoscimento” che viene definito come: ” il principio fondamentale che scaturisce dalla giurisprudenza Cassis de Dijon : esso implica l’accettazione, da parte di ogni Stato della Comunità, dei prodotti legalmente o lealmente fabbricati negli altri Stati membri, anche se secondo prescrizioni diverse da quelle nazionali, purché i prodotti in questione rispondono in maniera adeguata alle esigenze normative dello Stato importatore.

Il principio del mutuo riconoscimento trova il suo fondamento nella reciproca fiducia tra Stati che, pur presentando tradizioni culturali e normative diverse, sono legati da vincoli di affinità dettati dall’appartenenza alla Comunità.
Tali vincoli sono in grado di giustificare la fiducia che ogni Stato può riporre nei confronti della legislazione degli altri Stati contraenti.
Corollario del principio dell’“accettazione dei prodotti legalmente e lealmente fabbricati nella Comunità” è il principio del mutuo riconoscimento delle regole tecniche, prescrizioni e certificati richiesti dagli Stati diversi da quello importatore, purché il livello di tutela dell’obiettivo perseguito sia equivalente.”

Ora, se questi “Dolci di Milano” fossero stati prodotti all’estero, in uno stato membro CE, si potrebbe anche parzialmente accettare il ragionamento della LIDL (anche se, per quanto riportato nella definizione del “principio del mutuo riconoscimento”, rimarrebbero parecchi dubbi).

Nella realtà, dopo una breve ricerca in internet (non avendo sotto mano uno di questi dolci dal quale risalire all’indirizzo della sede di produzione), è risultato che vengono prodotti a Parma, in via della Cooperazione 25/A. (la risposta l’ho trovata sul Forum http://tuttoirlanda.com).
A questo indirizzo (via della Cooperazione 25/A, Parma) fa capo la ditta “BATTISTERO”, famosa in campo nazionale per i suoi panettoni.

…Quindi sono dolci prodotti in Italia e pertanto debbono sottostare in pieno alla legge italiana!

Per quanto sopra, a mio avviso, il principio del mutuo riconoscimento non è applicabile.

Proseguendo nella lettura del fax della Lidl:
“Inoltre, l’asserita e riferita circostanza che i dolci da forno prodotti con la margarina debbano essere considerati prodotti scadenti, non corrisponde alla realtà. Infatti non può essere affermato che la presenza della margarina, peraltro correttamente segnalata in etichetta, modifichi a tal punto le caratteristiche organolettiche di un prodotto dolciario da forno da renderlo meno appetibile per i consumatori”.

Seconda considerazione

Che la margarina, come ingrediente, debba essere segnalata in etichetta è un obbligo previsto dal D.lgs. 109/92 (ci mancherebbe!).
Non metto in discussione che il “Dolce di Milano” sia buonissimo (dal punto di vista del sapore); ma è anche vero che, dal  punto di vista della salute, tutti gli studi scientifici più recenti asseriscono che la margarina sia dannosa per l’organismo umano.
Non è pertanto un problema di modifica “delle caratteristiche organolettiche”, ma esclusivamente un problema di salute!
La margarina è infatti un grasso che non esiste in natura ma deriva da un mix di oli vegetali e grassi animali lavorati tramite processi industriali; i grassi utilizzati per realizzarla sono spesso di qualità scadente e con valore alimentare molto basso.  Poiché gli oli vegetali sono liquidi in natura, vengono resi solidi mediante il processo di idrogenazione, che inattiva alcune sostanze positive per l’organismo; non solo, queste modificazioni biochimiche vengono riconosciute come estranee dal nostro organismo che tende ad accumulare questi grassi sottoforma di lipoproteine a bassa densità, il famoso LDL o colesterolo cattivo.

Recenti studi hanno dimostrato che la margarina, a differenza del burro, non solo aumenta il cosiddetto colesterolo cattivo, ma diminuisce al contempo quello buono, con effetti altamente deleteri sulla nostra salute.
Prova di quanto da me asserito è che in Danimarca e in Olanda già da parecchi anni questo ed altri prodotti sono stati messi al bando.

L’1 Aprile 2008  sono stati messi al bando anche in Svizzera  dove non è più possibile commercializzare prodotti che contengono più del 2% di grassi trans (2% del totale di grassi).
Negli USA dal primo gennaio 2006 sulle etichette nutrizionali deve essere indicata la presenza di grassi trans (che provengono da grassi vegetali idrogenati, margarine ecc.).
Addirittura nello Stato di New York sono vietati! (Fonte: www.albanesi.it)

Continuando la  lettura del Fax della Lidl…

“Ma un’ulteriore importante inesattezza appare rilevante. Dall’articolo sembra dedursi che la nostra società offra in vendita ai propri clienti anche “panettoni” che non sono stati prodotti secondo le prescrizioni del Decreto MI.I.A.P. 22.7.5: “Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno”.
Dopo aver controllato i prodotti proposti alla nostra Clientela, le confermiamo che la nostra società non ha affatto messo in vendita prodotti dolciari non conformi alle prescrizioni del predetto Decreto.
In effetti la nostra Società offre ai propri consumatori, oltre ai dolci con le denominazioni “Panettone” e “Pandoro” anche altri dolci natalizi, tra cui alcuni prodotti dolciari da forno, denominati “Dolce di Milano” e “Dolce di Verona”.

Tali dolci, fabbricati tra l’altro da una nota azienda italiana che opera nel settore della produzione di dolci, non essendo prodotti secondo la ricetta riportata nel decreto sopra citato, non riprendono in alcuna parte dell’etichetta la denominazione “Panettone”.

Tali prodotti sono presenti, infatti, in imballaggi ben diversi dai tradizionali “Panettone” e “Pandoro”, in quanto offerti in buste trasparenti e vengono reclamizzati in modo chiaro ed inequivocabile, mediante la denominazione commerciale posta al centro della busta (Es: Dolce di Milano) e mediante il cartello prezzo posto immediatamente accanto al prodotto stesso.
Le informazioni sono fornite dunque in modo evidente e leggibile e non sono poste in fondo alla scatola in caratteri piccoli (Cfr. Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3 Dicembre 2009 nr. 7021).

Per di più nella sistemazione delle scaffalature, in previsione delle festività, questi prodotti sono messi in vendita su appositi scaffali.Non riteniamo pertanto che un cliente possa in qualche modo confondere i due dolci natalizi che, oltre ad essere offerti in imballaggi completamente diversi, con denominazioni del tutto diverse, vengono anche venduti ad un prezzo differente.
Non si tratta quindi di panettoni “taroccati” (il termine è utilizzato nel suo articolo), ma di dolci diversi che possono essere legittimamente prodotti ed offerti in vendita ad una categoria di consumatori che desiderano risparmiare negli acquisti.

Da ultimo, vorremmo portare alla Sua attenzione che il marchio “Favorina” è utilizzato dalla nostra società per indicare l’intera gamma dei dolci natalizi venduti da Lidl (ca. 33 prodotti).

Per concludere, pertanto, non vi è alcuna violazione delle norme applicabili e a tale proposito occorre ricordare che Lidl Italia, operando in 18 paesi europei, rispetta scrupolosamente le norme dei diversi paesi e quelle dell’Unione europea da cui quelle nazioni derivano.
Siamo certi che vorrà apprezzare questo nostro chiarimento e che lo vorrà porre ad integrazione di quanto da lei già pubblicato.”

Terza ed ultima considerazione

Premesso che nessuno vuol mettere in discussione la serietà della Lidl (peraltro sono anche io un loro cliente!), il problema che ha originato l’articolo nasce dal mancato rispetto del D.M. 22 Luglio 2005 e, soprattutto, della Circolare del 3 Dicembre 2009, n. 7021 da parte di questa Società.

Porre in vendita i “Dolci di Milano” e i “Dolci di Verona” sugli stessi scaffali o nelle vicinanze dei veri panettoni (ovvero dei prodotti realizzati secondo la ricetta prescritta dal Decreto Ministeriale), viola di fatto la suddetta circolare (che, come si ricorderà, per la PG rappresenta un vero e proprio “Ordine di servizio”) laddove viene stabilito che:
[omissis]
“Si ritiene utile pertanto che gli organi di controllo, nello svolgimento della loro attività tengano nella dovuta  considerazione  quanto  di seguito evidenziato.

A) Prodotti di imitazione del Pandoro, del Panettone e della Colomba.
I  prodotti  di  imitazione  sono  prodotti  che,  pur   riportando denominazioni di vendita diverse da  quelle  previste  nel  decreto  e  non  rispettando  le    caratteristiche    di    composizione    quali-quantitativa previste, utilizzano forme e modalità di presentazione  identiche  e confondibili con  i prodotti  disciplinati  creando  confusione  nel consumatore.

Al riguardo si ritiene utile precisare anzitutto che il decreto  22 luglio 2005 nasce dalla «necessità di  assicurare  la  trasparenza     del  mercato,   proteggere   ed    informare   adeguatamente    il consumatore attraverso la definizione di taluni prodotti  dolciari   da  forno  di largo consumo in relazione alla loro composizione, nel rispetto delle regole stabilite dal decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  109  e successive modifiche».

Relativamente al «Panettone», «Pandoro» e «Colomba»,  i  cosiddetti «Lievitati di Ricorrenza», la normativa si  concentra  principalmente nella tutela delle versioni classiche fornendo una precisa carta  di identità dei prodotti definendo  la  denominazione  di  vendita,  la composizione, la forma (esempio: «forma a tronco di cono con  sezione a stella ottagonale e  con  superficie  esterna  non crostosa»),  le regole di etichettatura e i processi tecnologici.”

 

E ancora:
[omissis]
“E’  del tutto evidente che la non rispondenza della denominazione di vendita alle caratteristiche merceologiche previste e’  sanzionata  a norma dell’art. 4, commi 66 e 67 della legge Finanziaria 2004, mentre le modalità di presentazione del  prodotto  ricadono  nel  campo  di applicazione  del decreto  legislativo  n.   109/1992   e     successive modifiche,    concernente  l’etichettatura,   la presentazione   e   la pubblicità dei prodotti alimentari.
Tale  normativa,  all’art.  1,  ha  disciplinato  il  concetto   di presentazione, intendendo per esso:    

1) la forma o l’aspetto conferito ai prodotti alimentari  o  alla loro confezione;
2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;
3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;
4) l’ambiente nel quale sono esposti.  

Le  sanzioni  previste  per  la  violazione  dei  principi    suddetti    sono le  stesse  previste  per  la pubblicità ingannevole, in relazione  alla gravità del comportamento degli operatori  che  violano  i principi suddetti traendo in errore il consumatore nella scelta dei prodotti.

Risulta evidente , pertanto, come siano da ritenere  ingannevoli  e potenziale fonte di concorrenza sleale:
a)  le modalità  di  presentazione  dei  prodotti  di    imitazione    che  richiamano   in   maniera inequivocabile  i  lievitati   classici   di  ricorrenza (forma del  prodotto,  forma della confezione, immagine)  e che si distinguono da essi  solo  per  il  fatto  di  utilizzare,  in maniera poco evidente (fondo della scatola, caratteri piccoli,  ecc.) denominazioni  alternative  a   quelle   disciplinate   dal decreto ministeriale di cui sopra;
b) le modalità di commercializzazione perche’ nei punti  vendita le due categorie di prodotti (originali e di imitazione)   sono   posti gli uni accanto agli  altri, confondendo  i  consumatori  e arrecando illecita concorrenza agli operatori corretti.

Gli organi di controlli sono invitati a prestare massima attenzione a quanto sopra e ad intervenire per  un  corretto  svolgimento  delle attività di vendita soprattutto durante le  festività  natalizie  e pasquali.
[omissis].” 

Per quanto sopra, anche se questi dolci vengono posti in scaffali differenti, si viola comunque l’articolo 1, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 109/92 sulla presentazione dei prodotti alimentari che disciplina, a tutela dei consumatori,  il  concetto   di presentazione, intendendo per esso (lo ripeto):    

1) la forma o l’aspetto conferito ai prodotti alimentari  o  alla loro confezione;   

2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;    

3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;    

4) l’ambiente nel quale sono esposti.

La legge è in questo caso molto chiara.

Il legislatore non ritiene quindi sufficiente utilizzare un imballaggio diverso e una denominazione differente per informare correttamente il consumatore.

Questi dolci, in sintesi, non potrebbero essere prodotti e venduti con la loro forma attuale.

Piero Nuciari

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 298

Condividi