Riporzionamento dei prodotti preconfezionati: cosa cambia dal 1° Ottobre 2025
Con l’approvazione definitiva della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, avvenuta al Senato nel dicembre scorso (77 voti favorevoli e 40 contrari), è stata introdotta una rilevante modifica al Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) in materia di tutela dei consumatori contro pratiche commerciali scorrette, in particolare il fenomeno della shrinkflation.
Il testo normativo è stato aggiornato con l’inserimento dell’articolo 15-bis, intitolato “Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati”, che introduce obblighi specifici di trasparenza per i produttori.
Testo integrale dell’articolo 15-bis del Codice del Consumo
Art. 15-bis. (Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati)
I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite di distributori operanti sul territorio nazionale, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, abbia subito una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, sono tenuti ad informare il consumatore dell’avvenuta riduzione della quantità del prodotto medesimo.
Tale informazione deve essere resa mediante l’apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o mediante apposita etichetta adesiva, della seguente dicitura:
«Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X [unità di misura] rispetto alla precedente quantità».
L’obbligo informativo decorre dalla data di immissione in commercio del prodotto riporzionato e ha durata pari a sei mesi.
Cosa significa nella pratica per aziende e consumatori
A partire dal 1° Ottobre 2025, i produttori dovranno adeguarsi a questa nuova disposizione. In concreto:
- Chi è soggetto all’obbligo: tutti i produttori, anche se distribuiscono i prodotti attraverso terzi, sono coinvolti qualora modifichino il contenuto di un prodotto preconfezionato senza alterare il formato o il confezionamento esterno.
- Quando scatta l’obbligo: l’obbligo entra in vigore il giorno dell’immissione in commercio del prodotto con contenuto ridotto, e dura sei mesi per ciascun prodotto interessato.
- Cosa bisogna fare: il produttore dovrà applicare un’etichetta ben visibile sulla parte frontale della confezione (campo visivo principale) riportante obbligatoriamente la dicitura prevista, personalizzata con l’effettiva quantità sottratta (es. “Questa confezione contiene un prodotto inferiore di 25 grammi rispetto alla precedente quantità”).
- Come si misura l’aumento del prezzo per unità di misura: la norma fa riferimento al caso in cui la riduzione della quantità nominale è accompagnata da un aumento del prezzo per litro, chilo, metro, ecc. determinato dal produttore (cioè non imputabile, ad esempio, a rincari lungo la filiera distributiva).
Nota: Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, nel modificare la L. 16 dicembre 2024, n. 193, ha conseguentemente disposto (con l’art. 13, comma 1-sexies) che “All’articolo 23, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: “a decorrere dal 1° aprile 2025” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° ottobre 2025“.”
Obiettivo della norma: contrastare la shrinkflation
Il legislatore ha voluto intervenire su una pratica commerciale sempre più diffusa: la shrinkflation, ovvero la riduzione della quantità del contenuto di un prodotto mantenendo invariato il packaging esterno e, spesso, aumentando anche il prezzo relativo. Questo comportamento inganna il consumatore, che si basa sul formato visivo e sulle abitudini d’acquisto per stimare quantità e valore.
Con la nuova norma, si intende ripristinare trasparenza e correttezza informativa a tutela dei consumatori, fornendo loro un messaggio chiaro in etichetta in modo che possano compiere scelte consapevoli.
Prospettive e criticità
Il provvedimento è stato accolto con pareri contrastanti. Da una parte, le associazioni dei consumatori hanno espresso soddisfazione per la misura, considerandola un passo importante contro pratiche scorrette. Dall’altra, alcune imprese del settore alimentare e cosmetico hanno sollevato dubbi sull’onerosità dell’adeguamento, in particolare in relazione alla logistica delle etichette e al rischio di difficoltà interpretative sul calcolo della variazione di prezzo per unità di misura.
Le sanzioni previste per il mancato rispetto dell’art. 15-bis
Il mancato rispetto degli obblighi informativi previsti dall’articolo 15-bis configura una pratica commerciale scorretta, disciplinata dal Titolo III, Parte II del Codice del Consumo. Pertanto, in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 27 e 27-bis del Codice.
Nello specifico:
- L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è competente ad accertare la violazione e a irrogare le sanzioni.
- L’importo della sanzione può arrivare fino a 10 milioni di euro, in funzione della gravità e durata dell’infrazione, della dimensione dell’impresa e dell’eventuale recidiva.
- L’AGCM può altresì imporre misure correttive e obblighi di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio per garantire la massima trasparenza.
Piero Nuciari
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