Ritornano i controlli di Polizia nei circoli privati
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185, del 9 agosto 2012, è stata pubblicata la legge 7 agosto 2012, n. 131, di conversione del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, avente come oggetto “ misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile”.
Degno di nota è il contenuto dell’articolo 2-bis, che ripristina, con modifiche, il secondo comma dell’art. 86 del T.U.L.P.S. (Testo Unico leggi Pubblica Sicurezza), che, come si ricorderà era stato abrogato dall’art. 13, lett. g) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Il nuovo testo del 2° comma dell’articolo 86 TULPS, stabilisce che: «Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al Questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma».
Rispetto al comma abrogato nel Febbraio 2012, dal nostro Governo di tecnici pasticcioni, il quale prevedeva che: “La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci”, vengono ora evidenziati i poteri di controllo degli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza anche per questo genere di attività.
Da 10 Agosto 2012, infatti, le Forze di Polizia potranno entrare senza limitazioni negli spacci dei circoli privati per effettuare le ordinarie attività di controllo ed il Questore avrà la facoltà di emanare nei loro confronti provvedimenti di sospensione e di chiusura dell’attività, nel caso di gravi disordini, di ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose per l’ordine pubblico, la moralità, il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Da quello che si deduce, la comunicazione alla Questura dovrà essere preventiva e le sanzioni a carico dei contravventori, considerato che la legge 131/12, nulla dice sugli effetti dell’inadempimento all’obbligo della comunicazione, sono quelle previste dall’art. 17/bis del RD 773/31 (da 516,00 a 3.098 euro), visto che il comma reintrodotto riguarda l’articolo 86 TULPS.
Nonostante le problematiche appena descritte, è tuttavia da evidenziare che se il circolo privato ha una licenza rilasciata dal Comune, non può comunque essere impedito l’accesso alla Polizia Municipale.
A tale riguardo si vedano gli artt. 2, comma 6, e 3, comma 8, del DPR 235/201 in base ai quali la Polizia Municipale può entrare nei circoli senza particolari autorizzazioni del Magistrato visto che è espressamente previsto nella normativa che “ Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni”.Dal punto di vista operativo, dopo l’entrata in vigore del DPR 235/2001, in caso di controlli all’interno di un circolo, occorre comunque redigere un verbale di ispezione ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81 e degli artt. 2 e 3 del DPR 235/2001.
In conclusione…
Considerati i potenziali danni che avrebbe causato alla collettività l’abrogazione del 2° comma dell’articolo 86 TULPS da parte del Decreto semplificazioni, si spera che l’ideatore di questa “bravata” sia stato un personaggio politico, uno dei soliti che antepongono gli interessi propri o dei propri “amici” a quelli dei cittadini, perché, altrimenti, sorgerebbero seri dubbi sulla preparazione professionale di qualche Dirigente ministeriale.
Appare infatti alquanto difficile credere che nel prevedere l’abrogazione del 2° comma, creando quindi una zona franca a vantaggio del malaffare, un tecnico del settore non abbia minimamente pensato alle conseguenze sociali di tale scelta, a fronte di un vantaggio in termini si “semplificazione” veramente risibile.
Piero Nuciari
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