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Prorogata al 15 Novembre 2011 l’iscrizione all’albo degli operatori del settore gioco

Sarebbe dovuto scadere il prossimo 30 Giugno ma è stato prorogato al 15 Novembre il termine ultimo per l’iscrizione degli esercenti in possesso di apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. (videogiochi che consentono vincite in denaro), all’Albo degli “operatori del settore gioco”, tenuto dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato (AAMS) e pubblicato sul sito istituzionale della stessa, con lo scopo di avviare il primo censimento del settore.

Tale obbligo è previsto dal decreto 5 aprile 2011, pubblicato sulla G.U.  del 2 maggio 2011 ed ora in via di ripubblicazione a seguito delle modifiche apportate dal decreto direttoriale n.2011/23843, del 22 giugno 2011.
E’ da sottolineare che l’iscrizione, di durata annuale, è un obbligo (e non una facoltà) per tutti coloro che detengono all’interno della propria attività apparecchi new slot.

La nuova norma, considerata da molti operatori come l’ennesimo “giro di vite” nella lotta contro l’abusivismo, interesserà anche i circoli ricreativi nei quali sono installati questo genere di apparecchi.

I circoli interessati sono quelli elencati nel decreto Aams del 2003, prot. 495 udg, ovvero “circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande”.

Questi circoli, pertanto, anche se privi dell’iscrizione al R.E.A. e/o al registro delle imprese della Camera di Commercio, debbono richiedere l’inserimento nell’elenco di Aams, per continuare a detenere apparecchi da gioco lecito con premio in denaro.

L’articolo 1 del Decreto che istituisce l’Albo prevede, infatti, che: “l’iscrizione all’elenco costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate”.

Per l’iscrizione gli interessati dovranno versare la somma di 100,00 euro annui.
Il non comparire nell’Albo che verrà pubblicato il 1° Dicembre 2011, comporterà per l’esercente la rimozione degli apparecchi dal locale e la sanzione amministrativa di 10.000,00 euro.

Per il successivo rinnovo annuale, il decreto prevede che entro il  31 marzo di ciascun anno, i soggetti che intendono mantenere l’iscrizione, dovranno inoltrare apposita istanza all’ufficio Regionale di AAMS, dimostrando la sussistenza dei requisiti morali previsti dal decreto e allegando copia della quietanza di versamento annuale dovuta.

Piero Nuciari

 Allegato:

 Decreto direttoriale n.2011/11181 del 5 aprile 2011 integrato e coordinato con le modifiche apportate dal decreto direttoriale n.2011/23843 del 22 giugno 2011 in via di pubblicazione sulla G.U.

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