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Servizi di telefonia e Internet. Sono cessati gli obblighi previsti dal Decreto Pisanu

Dopo gli attentati dell’11 Settembre 2001 alle Torri Gemelle e, nei mesi successivi, a Londra e a Madrid ad opera del terrorismo internazionale, molti Governi compreso quello italiano corsero ai ripari, attivando sistemi di controllo straordinari al fine di tutelare la sicurezza collettiva.

I governanti italiani di allora pensarono di mettere sotto controllo anche gli internet point, perché in base ai rapporti dei servizi segreti, potevano essere utilizzati dai terroristi per pianificare gli attentati e per scambiarsi informazioni sensibili in perfetto anonimato.

Al fine di contrastare tale attività illecita, il Governo italiano emanò la legge 155, del 31 luglio 2005, meglio conosciuta come “Decreto Pisanu” (D.L. 144/2005), in forza della quale i gestori di pubblici esercizi che intendevano porre a disposizione della propria clientela connessioni internet in Wi-Fi, dovevano sottostare a tre obblighi:

– richiedere un’autorizzazione al Questore;
– identificare la propria clientela attraverso la registrazione di un documento di identità;
– acquisire e conservare i file log relativi all’attività on-line della propria clientela.

La ratio fondamentale di queste norme era quella di tenere traccia ed individuare sempre chi si collegava ad Internet da una determinata postazione in “luoghi aperti al pubblico”.

Dal punto di vista tecnico, non è possibile non evidenziare l’inutilità di questa iniziativa del Governo di allora, visto che se un terrorista volesse collegarsi via internet e rimanere completamente anonimo,  oggi come allora potrebbe farlo comodamente dalla propria abitazione, collegandosi con Skype o con altri programmi simili criptati, impossibili da intercettare.

Potrebbe anche girare per la città con un semplice portatile Wi-Fi, e “rubare” il primo segnale ASDL privato, non protetto, che trova, oppure potrebbe navigare utilizzando programmi reperibili in internet gratuitamente, che mascherano il proprio indirizzo Ip, come Tor, Jap e altri; infine, potrebbe collegarsi attraverso i canali segreti di internet, dove è materialmente impossibile identificare chicchessia.

Da informatico posso dire di essere rimasto molto sorpreso per la superficialità e la faciloneria con la quale l’ex Ministro Pisanu e alcuni Magistrati di allora pensavano di “rendere la vita difficile” ai potenziali terroristi, utilizzatori di internet, presenti sul territorio italiano.

Non è dato sapere se il provvedimento sia servito o meno a tutelare la nostra sicurezza nazionale; di sicuro  ha avuto l’innegabile effetto di disincentivare la diffusione di Internet pubblico nel nostro Paese, frenando lo sviluppo di un fenomeno culturale che è invece letteralmente esploso nel resto d’Europa, dove l’80% delle attività commerciali mette a disposizione della clientela il servizio WI-FI, con rientri economici non indifferenti.

La data di scadenza degli obblighi contenuti nel Decreto Pisanu, inizialmente fissata al 31 dicembre 2007, è stata successivamente prorogata di anno in anno, nella convinzione che in questo modo si potesse impedire l’utilizzo degli internet point per fini eversivi.

Secondo alcune indiscrezioni anche la versione 2011/2012  del decreto “Milleproroghe” avrebbe dovuto contenere, all’art. 33, l’estensione di un anno della valida dell’articolo 7, del D.L. 144/2005; tuttavia, grazie presumibilmente alla pressione esercitata dal popolo di internet e alla prima “spallata” dell’allora Ministro Maroni, che, come si ricorderà, in più occasioni dichiarò la sua contrarietà agli obblighi previsti dall’articolo 7 del Decreto Pisanu, i nostri governanti sono tornati sulle loro decisioni e dal 1° Gennaio 2012, per l’apertura di un Internet Point non è più necessaria la licenza del Questore.

Da un punto di vista giuridico, l’abrogazione dell’articolo 7 del decreto Pisanu significa che  il gestore di un internet point, che voglia rendere disponibile alla propria clientela l’utilizzo di un punto di accesso Wi-Fi ad Internet, non ha più bisogno di chiedere alcuna autorizzazione al Questore, né di identificare, mediante documento di riconoscimento, i propri clienti e conservare il registro del file log dell’attività da questi svolta online.

Occorre tuttavia evidenziare che le disposizioni abrogate riguardano esclusivamente l’utilizzo di internet Wi-Fi all’interno di esercizi pubblici/internet Point e non le connessioni Wi-Fi delle piazze, nei condomini o in piccole o grandi comunità.

Per questi ultimi profili non cambia assolutamente nulla, visto che in queste zone l’accesso sarà sì libero, ma potrebbero comunque diffondersi sistemi di identificazione  a tutela dei fornitori di connettività che in questo modo saranno in grado di fornire  all’Autorità dati utili a rintracciare l’autore di un abuso telematico.

Il sistema più conosciuto è quello che prevede l’invio di un sms al fornitore che risponde inviando la chiave di accesso WI-FI.

Piero Nuciari

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