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Sicurezza dei giocattoli: recepita la Direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009

In Italia, lo scorso anno, la Guardia di Finanza ha sequestrato 8,8 milioni di giocattoli pericolosi (il 55,8% in più rispetto al 2009) e 10,3 milioni di giocattoli contraffatti (7,6% in meno rispetto allo scorso anno).
I primi mesi del 2011 non sono stati molto incoraggianti, visto che in base ai dati reperibili in internet, già sono stati sequestrati oltre 2,17 milioni di giocattoli pericolosi e 745,6 milioni giocattoli contraffatti.

Nel 2009, per garantire consumatori e aziende, l’Unione Europea ha emanato una direttiva che ha l’obiettivo di tutelare maggiormente l’incolumità dei consumatori e il commercio del settore: la direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009.

Con il d.lgs. n. 54, dell’11 aprile 2011, il Governo italiano ha dato attuazione alla suddetta Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, abrogando contestualmente il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 .

Da evidenziare è che l’abrogazione decorre dal 20 luglio 2011, fatta eccezione per l’articolo  2,  comma  1,  e l’allegato II, parte III, che sono abrogati a  decorrere  dal  20  luglio 2013.

Come si ricorderà, la Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli n. 2009/48/CE, del 18 giugno 2009, stabilisce gli adempimenti a carico dei vari operatori della catena di fornitura dei giocattoli, interessando i fabbricanti, gli importatori e i distributori.
Il decreto attuativo n. 54/2011, definisce un sistema di controllo sull’immissione sul mercato dei giocattoli che coinvolge anche gli operatori economici (rivenditori), i quali debbono dotarsi di un sistema di dati capace di garantire la tracciabilità del giocattolo.

Relativamente ai fabbricanti, la norma prevede che debbono garantire che i giocattoli immessi sul mercato siano conformi ai requisiti previsti dall’articolo 9 e dall’allegato II del decreto in oggetto; debbono inoltre predisporre la documentazione tecnica  prescritta dall’articolo 18  e la  procedura di valutazione della conformità prevista dall’articolo 16.

Per i prodotti che rispondono alle prescrizioni previste dalla legge, deve essere redatta una  dichiarazione  CE  di  conformità, al fine di poter apporre la marcatura CE.

Indicazioni obbligatorie che debbono essere apposte dai fabbricanti

Il Decreto di attuazione prevede l’obbligo, in capo ai fabbricanti, di indicare sul giocattolo il  loro  nome, la  loro denominazione commerciale registrata (o il loro marchio  registrato) e l’indirizzo dove possono essere contattati.
Nell’ipotesi in cui ciò non sia possibile per motivi di spazio, le indicazioni possono essere stampate sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento  del giocattolo. I fabbricanti debbono inoltre garantire che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite in  lingua italiana.

Riguardo agli importatori, la novità introdotta dal decreto di attuazione è che possono immettere  sul   mercato   comunitario   solo giocattoli conformi.

In capo a questa categoria di imprenditori  è previsto che debbono assicurarsi che le incombenze sulla sicurezza – previste a carico dei fabbricanti – siano state tutte rispettate, ovvero che sia stata eseguita la  procedura di valutazione della conformità, che sia stata preparata la  documentazione  tecnica e che  la  marcatura CE sia stata apposta sul giocattolo.
Altro obbligo riguarda la verifica della presenza dei documenti scritti accompagnatori del giocattolo e la verifica del rispetto delle prescrizioni previste dal decreto (art. 3, commi 6 e 7).

La nuova norma, inoltre, stabilisce che se l’importatore  ha  motivo  di  credere  che  un giocattolo non sia conforme ai requisiti  di  cui  all’articolo  9  e all’allegato II, questi non deve immetterlo sul mercato fino a che non sia stato  reso  conforme.
Nell’ipotesi in cui dovesse accorgersi di potenziali rischi per la sicurezza e la salute dei bambini, ha l’obligo di informare contemporaneamente il  fabbricante  e l’autorità di vigilanza del mercato.

Indicazioni obbligatorie che debbono essere apposte dagli importatori

In base al dettame delle nuova normativa, gli importatori indicano sul giocattolo (oppure, laddove non sia possibile, sull’imballaggio o sul documento di accompagnamento) il loro  nome,  la  loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e l’indirizzo a cui possono essere contattati; debbono inoltre assicurarsi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua  italiana.

L’ultimo controllo viene affidato dal Decreto ai distributori che, al momento di immissione del giocattolo sul mercato, debbono verificare che sia fornito di marchio CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da  istruzioni  e  informazioni  sulla  sicurezza  almeno  in  lingua italiana, e che il fabbricante e l’importatore  si  siano  conformati alle  prescrizioni  di  cui  al decreto in oggetto (art. 3,  commi  6,7 e 8,  e art. 5, commi 3 e 4).

Vigilanza

Leggendo l’articolo 29 del decreto, colpisce il lungo elenco di autorità addette alla vigilanza e al controllo.
Sono:
– Il Ministero dello sviluppo economico che si avvale delle Camere di Commercio;
– La Guardia di Finanza:
– L’Agenzia delle Dogane;
– Il Ministero della Salute;
– Il Ministero dell’interno (e quindi la PG) per quanto riguarda tutela della sicurezza pubblica, della salvaguardia della pubblica incolumità e della prevenzione incendi.

Le sanzioni

L’articolo 31 del decreto disciplina le sanzioni per i contravventori.
Leggendolo, non si può non rimanere colpiti dall’ammontare delle stesse e dal lungo elenco di violazioni previste.
Un esempio per tutti è la sanzione (descritta al comma 7) a carico del distributore che immette sul mercato un giocattolo privo di marchio CE o delle avvertenze prescritte dall’articolo 10: da 1.500 a 10.000 euro.
Da evidenziare, infine, è il successivo comma 10, che individua l’Autorità competente a ricevere i ricorsi nella Camera di Commercio territoriale.

Piero Nuciari

 

Il D.Lgs. 11 Aprile 2011 n. 54

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