Slitta al 30 giugno 2006 l’entrata in vigore del D.M. 21 settembre 2005 che disciplina le denominazioni di alcuni salumi ai fini della qualità
Con un decreto del 30 dicembre 2005, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali unitamente a quello delle Attività Produttive ha posticipato al 30 Giugno 2006, l’entrata in vigore del D.M. 21 Settembre 2005 che, come si ricorderà, disciplina le denominazioni di alcuni salumi ai fini della qualità.
La decisione è stata adottata per consentire alle imprese di smaltire le scorte di etichette ed imballi presenti nei magazzini, conformi alle norme precedentemente in vigore ma non alle norme prescritte dal citato decreto.
Il D.M. 21 settembre 2005, la cui entrata in vigore era prevista per il 1° Gennaio 2006, ha lo scopo di tutelare il consumatore nell’acquisto di alcuni prodotti di salumeria, consentendogli, in base alla denominazione, di capire immediatamente la percentuale degli ingredienti usati e quindi il rapporto qualità/prezzo.
Queste le nuove denominazioni previste:Prosciutto crudo stagionato.
La denominazione è riservata al prosciutto crudo stagionato da almeno 7 mesi, o da almeno 9 mesise il peso è superiore a 8 chili.
Prosciutto crudo.
La denominazione identifica il prodotto più scadente, privo dei requisiti del precedente, con ilperiodo di stagionatura discrezionale (può essere usata la stufatura).
Prosciutto cotto di alta qualità.
Questa denominazione identifica il prosciutto cotto migliore, il cui tasso di umidità non devesuperare il 75,5%. Non possono essere aggiunte sostanze come amidi, fecole, proteine del latte,proteine di soia e gelatine alimentari, né possono essere impiegati polifosfati o il glutammatomonosodico.
Prosciutto cotto scelto.
Trattasi di prodotto di qualità inferiore al precedente.Nella produzione possono essere aggiunte le sostanze non consentite nel precedente e l’umidità puòarrivare fino al 78,5%.
Prosciutto cotto.
E’ il prosciutto dalla qualità più scadente, visto che l’umidità può arrivare all’81%.
Salame.
La nuova normativa non consente che questo prodotto possa essere ottenuto da scarti (cioè da carniseparate meccanicamente), né che possa contenere coloranti.L’unico neo è che nell’impianto normativo non è previsto il rapporto grasso/proteine.
Si rammenta che dal 2003 sono in vigore le norme che hanno reso trasparente l’indicazione degli ingredienti.Per i prodotti di carne suina, se il grasso supera il 30 per cento oppure se le parti di scarto (tendini,neretti, etc.) superano il 25 per cento, devono essere dichiarati in etichetta.Come si ricorderà in precedenza era obbligatorio dichiarare in etichetta solo la dicitura“suino”.Grazie a questa disposizione , il consumatore è oggi più tutelato visto che, se in un salume èdichiarata soltanto “carne suina”, vuol dire che il prodotto è di qualità , contenendo meno del 30 %di grasso e meno del 25 % di tessuto connettivo.Viceversa, se anche questi ultimi sono dichiarati, vuol dire che superando le suddette percentuali ilprodotto è più scadente e non può avere il prezzo del salume di qualità.Un altro sistema per valutare la qualità del salume riguarda l’elenco degli ingredienti che, come noto, deve essere scritto per ordine decrescente di peso.Se in tale elenco la carne suina occupa il secondo o terzo posto, vuol dire che il salume è composto– per la maggior parte – da grasso e tessuto connettivo ed è quindi un prodotto scadente.Infine, se nell’elenco degli ingredienti viene dichiarata anche l’acqua, vuol dire che nel prodottosupera il 5% e, quindi, depone a svantaggio della qualità del salume.
Piero Nuciari
MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DECRETO 21 settembre 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti disalumeria.
Capo I
Prosciutto cotto IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l’art.4, commi 66 e 67, il quale prevede che con uno o piu’ decretiministeriali sono stabilite le condizioni d’uso delle denominazionidi vendita di alcuni prodotti di salumeria; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita’ 27 febbraio 1996, n.209, e successive modificazioni; Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi eper gli effetti della direttiva 98/34/CE; Ritenuta la necessita’ di assicurare la trasparenza del mercato,proteggere ed informare adeguatamente il consumatore attraverso ladefinizione di prodotti di salumeria di largo consumo in relazionealla composizione;
Adottano il seguente decreto:
Art. 1.
Definizione 1.
La denominazione «prosciutto cotto» e’ riservata al prodotto disalumeria ottenuto dalla coscia del suino eventualmente sezionata,disossata, sgrassata, privata dei tendini e della cotenna, conimpiego di acqua, sale, nitrito di sodio, nitrito di potassioeventualmente in combinazione fra loro o con nitrato di sodio enitrato di potassio. 2. Per coscia di suino si intende l’ano posteriore del suinosezionato trasversalmente dalla rimanente parte della carcassa nonanteriormente alla fine dell’osso iliaco. Art. 2. Ingredienti 1. Nella produzione del prosciutto cotto possono essere impiegativino, inclusi i vini aromatizzati e liquorosi, zucchero, destrosio,fruttosio, lattosio, maltodestrine (sciroppo di glucosio), proteinedel latte, proteine di soia, amidi e fecole nativi o modificati pervia fisica o enzimatica, spezie, gelatine alimentari, aromi, nonche’gli additivi consentiti. Art. 3. Metodologia di produzione 1. Le fasi principali del processo di lavorazione del prosciuttocotto sono: a) preparazione della salamoia mediante dissoluzione odispersione degli ingredienti; b) salagione: addizione della salamoia alla carne, eventualmenteseguita dall’omogeneizzazione dei componenti della salamoiageneralmente per via meccanica (massaggio/zangolatura a pressioneatmosferica o sottovuoto); c) formatura: posizionamento del prodotto all’interno di uncontenitore o involucro in grado di conferire al prodotto una forma; d) cottura: il trattamento termico che assicura la scomparsadelle caratteristiche della carne fresca, garantendo la salubrita’igienico-sanitaria del prodotto; e) pastorizzazione: il prodotto raffreddato e confezionato,sottoposto a pastorizzazione superficiale. Art. 4. Caratteristiche 1. Il prosciutto cotto possiede un tasso di umidita’ su prodottosgrassato e deadditivato (UPSD) inferiore o uguale a 81,00, dove perUPSD si intende [Umidita’ % / (100 – Grasso % – F)] x 100 e per F siintende 100 – (umidita’ % + proteine % + grasso % + ceneri %). Art. 5. Proprieta’ organolettiche 1. All’apertura della confezione il prosciutto cottocommercializzato intero presenta: a) all’esterno: 1) assenza o presenza trascurabile di liquidi nella confezione; 2) sufficiente resistenza alla compressione; 3) colore rosa, eventualmente tendente al rosa-rosso; 4) cavita’ e fessurazioni assenti o trascurabili; b) al taglio: 1) tenuta della fetta: la fetta di 2 millimetri di spessoremassimo che presenta una sufficiente tenuta tra i muscoli; 2) gusto caratteristico, non eccessivamente speziato; 3) colore rosa, eventualmente tendente al rosso in muscoli oporzioni di muscolo contenenti, naturalmente, elevate concentrazionidi pigmenti. Art. 6. Presentazione 1. Il prosciutto cotto e’ commercializzato in confezioni sottovuotoo in atmosfera protettiva, intero, in tranci, affettato o comunqueporzionato. 2. L’aggiunta di ingredienti e di alimenti, diversi da quelli dicui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, a scopo diaromatizzazione, e’ segnalata da specifica integrazione delladenominazione di vendita. 3. Analoga integrazione e’ necessaria nel caso in cui il prosciuttocotto viene sottoposto a trattamento di affumicatura. Art. 7. Vendita 1. Il prosciutto cotto e’ mantenuto a una temperatura non superiorea + 4°C. 2. Il prosciutto cotto confezionato in tranci, che non ha subito iltrattamento di pastorizzazione dopo confezionamento, riporta iltermine minimo di conservazione non superiore a giorni sessanta dalladata di confezionamento. 3. Il prosciutto cotto affettato o comunque porzionato riporta iltermine minimo di conservazione non superiore a giorni trenta dalladata di confezionamento. Art. 8. Prosciutto cotto scelto 1. E’ consentito integrare la denominazione «prosciutto cotto» conil termine «scelto» se nella sezione mediana del prodotto, salvoquando utilizzato per la vendita preconfezionato affettato, sonochiaramente identificabili almeno tre dei quattro muscoli principali(semitendinoso, semimembranoso, quadricipite e bicipite femorale)della coscia intera del suino ed il tasso di umidita’, su prodottosgrassato e deadditivato (UPSD), sia inferiore o uguale a 78,5. 2. Nella produzione del prosciutto cotto scelto e’ consentitoutilizzare gli ingredienti impiegati per la produzione del prosciuttocotto. Art. 9. Prosciutto cotto di alta qualita’ 1. E’ consentito integrare la denominazione «prosciutto cotto» coni termini «di alta qualita» se nella sezione mediana del prodottofinito, salvo quando il prodotto sia utilizzato per la venditapreconfezionato affettato, sono chiaramente identificabili almeno tredei quattro muscoli principali (semitendinoso, semimembranoso,quadricipite e bicipite femorale) della coscia intera del suino ed iltasso di umidita’ su prodotto sgrassato e deadditivato (UPSD) siainferiore o uguale a 75,5. 2. Nel prosciutto cotto di alta qualita’ e’ consentito impiegaresolo i seguenti ingredienti, oltre gli ingredienti indicati all’art.1, comma 1: a) vino, inclusi i vini aromatizzati e liquorosi; b) zucchero, destrosio, fruttosio, lattosio alla dose massimadell’1,5% sul prodotto finito; c) aromi, ad esclusione sostanze arornatizzanti ottenute persintesi chimica, ma non identiche chimicamente ad una sostanzanaturalmente presente in un prodotto di origine vegetale o animale; d) spezie e piante aromatiche; e) acido ascorbico ed eritorbico e loro sali sodici – glutammatomonosodico – lattato di sodio. 3. Il prosciutto cotto di alta qualita’ presenta, oltre a quantoprevisto dall’art. 3, le seguenti caratteristiche: a) il trattamento di cottura dev’essere tale da garantire ilraggiungimento di una temperatura a cuore del prodotto di almeno69°C. b) il prodotto raffreddato e confezionato e’ sottoposto apastorizzazione superficiale. Capo IIProsciutto crudo stagionato Art. 10. Definizione 1. La denominazione generica «prosciutto crudo stagionato» e’ usataper il prodotto di carne stagionato, non affumicato, ottenuto dacosce suine mediante tecnica tradizionale, basata su salagione asecco e stagionatura a temperatura controllata. 2. La materia prima carnea e’ costituita dalla coscia intera delmaiale, comprendente la base ossea rimanente dopo rimozione delcastelletto. 3. Le cosce idonee alla produzione del prosciutto crudo stagionatopresentano grasso esterno di colore bianco, non untuoso, una moderatapresenza di grasso intramuscolare (marezzatura) e un limitatospessore del grasso di copertura. 4. Le cotenne sono di colore chiaro e non vi sono segni rilevantidi venature e macchie emorragiche. 5. Non e’ ammesso l’impiego di: a) cosce di scrofe e di carni pallide soffici e ricche diessudato (PSE) e scure, dure e disidratate (DFD); b) cosce recanti le seguenti anomalie: 1) fratture delle ossa interne (femore, tibia) o esterna (testadel femore, anchetta); 2) assenza dell’anchetta; 3) presenza del «castelletto»; 4) rifilatura irregolare: estensione del magro per oltre 9 cmal di sotto della testa del femore. 6. E’ ammesso l’impiego di cosce congelate e singolarmenteconfezionate all’origine. 7. Il prodotto intero con osso sottoposto a congelamento non e’commerciabile con la denominazione prosciutto crudo stagionato o contermini similari. Art. 11. Ingredienti 1. Gli ingredienti del prosciutto crudo stagionato sono il salealimentare (compreso il sale iodato) e il pepe. 2. E’ ammesso l’impiego di aromi, zuccheri semplici (destrosio,fruttosio, saccarosio), nitriti e nitrati, cloruro di potassio ealtri sostitutivi del sodio, antiossidanti e correttori di acidita’(acido lattico, acetico, citrico e loro sali). Non sono ammessi altriadditivi. Art. 12. Metodologia di produzione 1. Le fasi di lavorazione del prosciutto crudo stagionato sono leseguenti: a) salagione. Aspersione con sale secco; non e’ ammessa lasalagione per immersione ne’ l’iniezione di salamoia; b) riposo. Asciugamento a freddo dopo la rimozione del saleresiduo. La durata minima della fase e’ di 45 giorni; di sessantagiorni per cosce di peso iniziale superiore a 11 kg; c) lavaggio. Rimozione dei residui superficiali di sale mediantelavaggio con acqua tiepida; d) asciugamento. Disidratazione della superficie in condizioni diumidita’ e temperatura controllate; non e’ ammesso l’uso ditemperature superiori a 22° C, ne’ l’affumicamento, ne’ tecniche dimaturazione accelerata; e) sugnatura. Applicazione sulla superficie di un impasto disugna. farina, sale e pepe, allo scopo di evitare l’eccessivadisidratazione del magro; f) stagionatura. Maturazione a umidita’ e temperaturacontrollate. Non sono ammesse la stufatura, l’impiego di temperaturesuperiori a 22° C, ne’ la maturazione accelerata. Il prodotto finito,integro, e’ stabile a temperatura ambiente. Art. 13. P e s o 1. Il prosciutto crudo stagionato presenta, pronto per il consumo,un peso minimo di 6 kg con osso; la durata minima complessiva delprocesso di produzione e’ di 7 mesi e di 9 mesi per i prosciutti conpeso finale superiore a 8 kg. Art. 14. Caratteristiche 1. La frazione magra interna (muscolo bicipite femorale) e’definita per mezzo dei seguenti parametri, intesi come valori mediottenuti dalla media dei risultati analitici di almeno sei prosciuttidi eta’ compresa fra 7 e 9 mesi per azienda: a) umidita’ ” 64%; b) prodotto sale x umidita’ ” 500%; c) indice di proteolisi 22-30%; d) proteine ” 24%; 2. Il prosciutto crudo stagionato e’ di colore rosso uniforme altaglio, privo di infiltrazioni, sfesature o cavita’ e presenta odoree sapore tipici di stagionato, con moderata percezione salina eassenza di gusti rancidi, nonche’ consistenza morbida, non fibrosaalla masticazione. Art. 15. Presentazione 1. Il prosciutto crudo stagionato puo’ essere venduto intero,disossato, in tranci e affettato. Capo IIISalame Art. 16. Definizione 1. Si intende per «salame» il prodotto di salumeria, costituito dacarni ottenute da muscolatura striata appartenente alla carcassa disuino con aggiunta di sale ed eventualmente di carni di altre specieanimali, macinate e miscelate con grasso suino in proporzionivariabili, ed insaccato in budello naturale o artificiale. 2. La definizione di salame non pregiudica l’uso di denominazioniche si riferiscono a prodotti di natura diversa, purche’ tali da nonconfondersi con i prodotti disciplinati dal presente decreto. 3. Il salame e’ asciugato e stagionato in condizioni climatichesuscettibili di determinare, nel corso di una graduale riduzione diumidita’, l’evolversi di fenomeni fermentativi ed enzimatici naturalitali da comportare modificazioni che conferiscono al prodotto lecaratteristiche organolettiche tipiche e tali da garantire laconservazione e la salubrita’ in condizioni normali di temperaturaambiente. 4. Il prodotto che contiene carni separate meccanicamente non e’commerciabile con la denominazione «salame» o con termini similari. Art. 17. Ingredienti 1. Nella preparazione del salame e’ consentito impiegare vino,pepe, aglio, piante aromatiche, zucchero, destrosio, fruttosio,lattosio, latte magro in polvere, proteine del latte, colturemicrobiche di avviamento alla fermentazione, spezie, aromi, additiviconsentiti ad eccezione dei coloranti. 1. Nella preparazione del salame e’ consentito impiegare vino,pepe, aglio, piante aromatiche, zucchero, destrosio, fruttosio,lattosio, latte magro in polvere, proteine del latte, colturemicrobiche di avviamento alla fermentazione, spezie, aromi, additiviconsentiti ad eccezione dei coloranti. Art. 18. Metodologia di produzione 1. Le frazioni muscolari ed adipose sono macinate e impastate conil sale e gli altri ingredienti ed insaccate in budello o ininvolucro. 2. Il salame e’ poi sottoposto ad asciugamento e stagionatura, chegarantiscono la conservazione e la salubrita’ in condizioni normalidi temperatura ambiente. 3. E’ ammesso trattare i budelli o gli involucri in superficie concolture microbiche, farine di cereali, amidi, oli e sostanze grassealimentari. Art. 19. Caratteristiche Il salame presenta una carica microbica mesofila superiore a 1 x 10alla settima unita’ formanti colonia/grammo con prevalenza dilattobacillacee e coccacee. 2. In commercio il salame presenta un pH superiore o uguale 4.9. Art. 20. Presentazione 1. E’ consentito commercializzare il salame sfuso o confezionatosottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci, affettato ocomunque porzionato. Art. 21. Mutuo riconoscimento 1. I prodotti legalmente fabbricati o commercializzati negli altriStati membri dell’Unione europea o in Turchia o legalmente fabbricatiin uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economicoeuropeo, possono essere commercializzati nel territorio italiano. Tuttavia e’ vietato utilizzare le denominazioni di vendita previstedal presente decreto, anche se accompagnate da integrazioni ospecificazioni, per designare prodotti che si differenziano in modosostanziale da quelli indicati nel presente decreto dal punto divista della composizione o della fabbricazione. Art. 22. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2005
Allegato A CONTROLLI Caratteristiche e modalita’ di prelievo del campione da analizzare Le analisi vengono eseguite, con metodi accreditati, sui campionipreparati secondo le modalita’ riportate di seguito per ciascunprodotto.Prosciutto cotto, prosciutto cotto scelto, prosciutto cotto di altaqualita’. Sul prodotto intero si individua la linea mediana dell’asse piu’cotto, quindi spostandosi 1 cm a destra ed uno a sinistra di dettalinea si procede al taglio di una fetta dello spessore di duecentimetri. Sul campione ottenuto, dopo completa eliminazione della cotenna edel grasso di copertura, triturazione ed omogeneizzazione, sonoeffettuate le analisi previste dai disciplinari di produzione. Per prodotti quali tranci ed affettati l’analisi deve essereeffettuata sull’intero contenuto della confezione o delle confezioniin modo tale che il campione da sottoporre ad analisi previaeliminazione della cotenna e del grasso di copertura, laddovenecessario non sia inferiore a 300 g.Prosciutto crudo stagionato. La porzione da analizzare e’ prelevata asportando dal centro delmuscolo bicipite femorale (sezione mediana) una porzione pari a circa100 grammi di muscolo. Il campione prelevato e’ conservato al freddo,sotto vuoto, fino all’analisi. Le determinazioni sono quelle previstedal disciplinare di produzione e vanno eseguite sul campionepreliminarmente tritato e omogeneizzato. Cio’ vale anche per ilprodotto confezionato, porzionato e/o affettato. I controlli sonoeseguiti su prosciutti di eta’ compresa tra i 7 ed i 9 mesi.Salame. La misura del pH viene eseguita mediante infissionedell’elettrodo nel centro geometrico del salame; la misura e’registrata a lettura costante. Per prodotti quali tranci ed affettatil’analisi deve essere effettuata sull’intero contenuto dellaconfezione o delle confezioni in modo tale che il campione dasottoporre ad analisi non sia inferiore a 100 g. Piani di campionamento L’azienda esegue in regime di autocontrollo i prelievi e ledeterminazioni necessarie per il controllo periodico della propriaproduzione. I controlli finalizzati alla verifica dei limitichimico-analitici imposti nei disciplinari di produzione di: prosciutto cotto; prosciutto cotto scelto; prosciutto cotto di alta qualita’; prosciutto crudo stagionato; salame;sono effettuati prelevando per ciascuno dei prodotti summenzionati,da uno dei lotti di produzione annua, almeno sei campioni perproduzioni inferiori a 100.000 pezzi, otto campioni per produzionicomprese tra 100.000 e 200.000 e 10 per produzioni superiori a200.000 pezzi. Per ciascun parametro, la media delle determinazionichimico-analitiche eseguite su tutti i campioni prelevati, deveessere conforme ai limiti imposti dal disciplinare. Decreto 30 dicembre 2005
Ministero delle Attività Produttive. Deroga all’applicazione del decreto ministeriale
21 settembre 2005 relativo alla disciplina della produzione e della vendita di taluni
prodotti di salumeria. (GU n. 4 del 5-1-2006)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2005, concernente la disciplina della produzione
e della vendita di taluni prodotti della salumeria, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
repubblica italiana n. 231 del 4 ottobre 2005;
Considerato che numerose imprese hanno una quantita’ elevata di etichette ed imballi
conformi alle norme precedentemente in vigore ma non alle norme prescritte dal citato decreto;
Ritenuta la necessita’ di consentire l’uso di tali etichette ed imballi;
Decretano:
Art. 1.
1. E’ consentito utilizzare fino al 30 giugno 2006 etichette conformi alle disposizioni
vigenti alla data del presente decreto e non conformi alle disposizioni del decreto citato
nelle premesse.
2. I prodotti di cui al comma 1 sono posti in vendita fino al 31 dicembre 2006.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2005
Il Ministro delle attivita’ produttive
Scajola
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
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