Somministrazione di alcoolici nei locali di intrattenimento: pubblicato il decreto attuativo 30 Luglio 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 210, del 08/09/2008, è stato pubblicato il Decreto attuativo del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 30 Luglio 2008.
Il provvedimento, avente come oggetto “Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”,  prevede nuovi obblighi per i titolari e i gestori di locali ove si svolgono – con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario – spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche.

La norma, che entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sull G.U., era stata prevista dall’art. 6 del D.L. n. 117/2007, convertito con modificazioni nella Legge 2 Ottobre 2007 n. 160.
Al secondo comma e seguenti del suddetto articolo, è previsto che:

“ [omissis]
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita’ e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attivita’ di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre
devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantita’, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu’ comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorita’ competente.
[omissis]”

Dal 23 settembre 2008, quindi, i pubblici esercizi ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, dovranno esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali, apposite tabelle che riproducano la descrizioni dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata e le quantita’, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu’ comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corpore.

In aggiunta alle suddette indicazioni, dovranno mettere a disposizione della clientela anche le apparecchiature per la rilevazione del tasso alcolemico.

E’ da evidenziare, infine, il contenuto del terzo comma, che prevede per i gestori inadempienti, la sanzione della chiusura del locale da sette a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.

Nota
A qesto link
sono consultabili le tabelle fissate dal Ministero che, ripetiamo, dovranno essere esposte a partire dal 23/9/2008: (http://www.aduc.it/dyn/documenti/allegati/DMMin.salute30_7_2008ALLEGATO.pdf)

                                                                                                    

                                                                                                             Piero Nuciari

In allegato il testo del Decreto attuativo 30 Luglio 2008 del  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche sociali – Decreto 30 luglio 2008
   

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
(GU n. 210 del 8-9-2008 )

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante «Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160;
Visto in particolare l’art. 6, commi 2 e 4, del sopra citato decreto-legge, nel quale si prevede che il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, i contenuti delle tabelle, da esporre nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, le quali riproducono la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata nonche’ le quantita’, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu’ comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;
Preso atto della documentazione prodotta dalla Commissione costituita presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria con decreto dirigenziale 19 ottobre 2007;
Preso atto delle considerazioni della Commissione circa
l’impossibilita’ di stabilire a priori la precisa quantita’ di bevanda che produce un determinato tasso alcolemico, ancor piu’ sulla base del solo peso corporeo del soggetto assuntore, prescindendo da altre importanti variabili quali ad esempio il sesso, l’eta’,
l’eventuale stato di digiuno, il contingente stato fisico del sog-getto, l’eventuale contemporanea assunzione di altre sostanze;
Preso atto che la Commissione ha ribadito che il tasso alcolemico e’ funzione delle specifiche caratteristiche di reazione di ciascun individuo e che, pertanto, indicare un valore puntuale di tasso alcolemico in corrispondenza di determinate quantita’ di alcol assunte, anche tenendo conto di alcune delle variabili sopra indicate, puo’ non essere adeguato ai fini dell’orientamento per una guida sicura;
Preso atto della necessita’, rilevata dalla Commissione, di inserire tra i contenuti delle tabelle anche adeguate istruzioni per una corretta lettura ed utilizzo delle stesse da parte del cittadino;
Ritenuto opportuno che nella tabella relativa ai sintomi correlati ai diversi livelli di alcolemia siano inserite informazioni relative alla concentrazione alcolemica pari a «0», onde sottolineare adeguatamente che anche un’alcolemia considerata bassa (da 0,1 a 0,3 grammi per litro) puo’ avere effetti concreti sulla guida, in particolare per alcuni soggetti;
Ritenuto altresi’ che i contenuti proposti dalla Commissione sono adeguati a rendere le previste tabelle strumenti di semplice e sicuro orientamento del cittadino;
Considerato che l’utilizzo delle tabelle di cui trattasi riveste grande importanza per la prevenzione dei danni alcolcorrelati e in particolare degli incidenti stradali nonche’ al fine di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione;

Decreta:

Art. 1.
1. In attuazione dell’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono approvati i contenuti di cui agli allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente decreto.
2. I contenuti di cui agli allegati 1 e 2 sono integralmente riprodotti nelle tabelle di cui all’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160, a cura dei titolari e gestori dei locali nello stesso indicati, per le finalita’ ivi previste.
3. Nell’allegato 3 sono riportate ulteriori indicazioni di riferimento dirette ai titolari e gestori dei locali.

Art. 2.
1. I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita’ e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attivita’ di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di cui all’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160 si adeguano alle disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organi di controllo.
Roma, 30 luglio 2008
Il Ministro: Sacconi

Registrato alla Corte dei conti l’8 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 110

 

 

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