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Strutture ricettive: dal 18 Gennaio comunicazione delle persone alloggiate solo via web

A seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Interno 7 gennaio 2013, avente come oggetto “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14, del 17 gennaio 2013 – dal 18 gennaio 2013, i gestori delle strutture ricettive dovranno trasmettere alle Quesure territoriali competenti le generalità delle persone alloggiate (art. 109, del R.D. n. 773/1931 TULPS), entro 24 ore successive all’arrivo delle persone e, comunque, per soggiorni inferiori alle 24 ore,  all’arrivo delle stesse, con mezzi informatici o telematici oppure, in casi particolari, tramite fax o posta elettronica certificata (PEC).

E’ questa la principale novità introdotta dal decreto del Ministero dell’Interno 7 gennaio 2013, che ha sostituito i precedenti provvedimenti che si sono succeduti nel tempo (DD.MM: 5 luglio 1994, 12 luglio 1996 e 11 dicembre 2000) con l’obiettivo di dare certezza applicativa.

La novità relativa all’utilizzo di mezzi informatici o telematici, era stata originariamente prevista dall’art. 40, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che, come si ricorderà, aveva modificato il comma 3, dell’art. 109 del T.U.L.P.S., rinviando l’attuazione dello stesso ad un apposito Decreto Ministeriale.

In base al contenuto dell’articolo 2, del decreto 7 gennaio 2013,  al fine di abilitare la trasmissione telematica dei dati, i gestori delle strutture ricettive dovranno produrre specifica domanda alla Questura della provincia in cui ha sede l’attività.

La Questura procederà all’abilitazione della struttura, attraverso la necessaria certificazione digitale, al fine di consentire l’inserimento dei dati degli alloggiati in un apposito sito internet, con possibilità di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione.
La norma prevede che la struttura ricettiva potrà anche trasferire, direttamente nell’applicazione, i dati già digitalizzati, tramite programmi applicativi a proprie spese secondo le modalità previste nell’allegato tecnico.

E’ da evidenziare che i dati da trasmettere via internet sono quelli indicati al punto 1 dell’allegato tecnico al decreto in questione.
Dopo aver effettuato l’inserimento, il gestore potrà scaricare una ricevuta digitale degli inserimenti effettuati secondo le modalità previste dall’allegato tecnico al decreto che varrà come attestazione dell’avvenuto adempimento.

Nel caso di malfunzionamenti che non consentano la trasmissione dei dati con la modalità descritte sopra, il gestore dovrà tempestivamente provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera mediante trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata.

Degno di nota, infine, è il contenuto dell’articolo 4, comma 1, che prevede la centralizzazione dei dati acquisiti, naturalmente separati per ciascuna questura, in una struttura informatica presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.
Una volta che il sistema funzionerà a regime, grazie all’informatica diverrà molto facile per le questure tenere sotto controllo i movimenti dei cittadini e degli stranieri, visto che le ricerche o i riscontri potranno essere fatti in tempo reale.

Piero Nuciari

Il decreto con l’allegato tecnico

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