Tra poco anche in Italia sarà vendibile il vino in contenitori di plastica e cartone
Anche se la notizia farà storcere il naso ai puristi, amanti del vetro, tra poco sarà possibile trovare nei supermercati il vino in bag in box ( confezione composta da un otre di plastica o alluminio contenente il prodotto e, a sua volta dentro una scatola di cartone).
La novità è stata introdotta con il Dm Politiche agricole 4.8.2008, Gu 14.8.2008, che ha però escluso i vini Doc designabili con l’indicazione della sottozona, della menzione “riserva”, “superiore”, “vigna” e altre menzioni tradizionali e quelli Docg.
Il decreto Ministeriale è stato redatto dietro sollecitazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano a seguito delle numerose richieste pervenute dai mercati del Nord Europa.
Il decreto entrerà in vigore in tempi rapidi visto che è prevista una procedura semplificata per la modifica dei disciplinari al fine di consentire ai produttori di avvalersi presto di questa possibilità. Piero Nuciari
Il Testo del Decreto
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – DECRETO 4 agosto 2008 Modificazione al decreto 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine. (GU n. 190 del 14-8-2008 )
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 febbraio 1992, n. 47, S.O., recante nuova disciplina delle denominazioni d’origine;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 giugno 1994, n. 132, S.O., recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 22 luglio 1993, come modificato dal decreto ministeriale 12 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 10 settembre 1999, recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;
Visto il Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Vista la richiesta delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano espressa nella riunione del Comitato Tecnico Permanente di coordinamento in materia di agricoltura nella riunione del 13 marzo 2008; Sentiti al riguardo gli enti e le organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo;
Visto il parere favorevole espresso dalle Regioni e Province autonome con nota n. 4580 del 22 maggio 2008 della Regione Puglia, in qualità di Regione capofila in materia di agricoltura in seno alla Conferenza Stato Regioni e Province autonome; Considerato altresì che le Regioni e le Province autonome al momento dell’espressione del proprio parere, ai fini della modifica degli specifici disciplinari di produzione DOC per l’inserimento della previsione in questione, possono prevedere parametri più restrittivi per quanto concerne il livello di rappresentatività dei richiedenti; Ravvisata la necessità di prevedere, a determinate condizioni, l’uso di contenitori alternativi al vetro per i vini a denominazione di origine controllata;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Permanente di coordinamento in materia di agricoltura della Conferenza Stato Regioni e Province autonome nella riunione del 23 luglio 2008; Decreta:
Articolo unico
All’art. 2 del decreto ministeriale 7 luglio 1993, come modificato dal decreto ministeriale 12 luglio 1999, sono aggiunti i seguenti comma:
«2. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti comma 1 e 1-bis, limitatamente ai vini a denominazione di origine controllata, con esclusione delle tipologie con l’indicazione della sottozona, della menzione «riserva», «superiore», «vigna» e delle altre menzioni tradizionali di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 753/2002, i relativi disciplinari di produzione possono consentire l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri, conformi alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1935/2004 richiamato in premessa.
3. La modifica dei disciplinari di produzione delle singole DOC interessate alla previsione di cui al comma 2 avviene con decreto del dirigente responsabile del procedimento, nel rispetto della seguente procedura che comporta:
a) la presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994 e corredata:
dalla proposta di modifica del disciplinare e dalla relativa relazione tecnico-commerciale;
la relativa DOC ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, il predetto elenco può essere sostituto dalla deliberazione dell’Assemblea dei soci del Consorzio medesimo, nel cui ordine del giorno sia stata espressamente prevista la trattazione della modifica del disciplinare di cui trattasi;
dal parere favorevole della competente Regione o Provincia autonoma;
b) l’acquisizione del preventivo parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IGT dei vini, da esprimersi nella prima riunione utile dalla data di presa in carico della relativa istanza.». Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2008
Il Ministro: Zaia
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