Tra poco sapremo finalmente se la passata di pomodoro di marca, che tanto ci piace, è ricavata da materie prime provenienti dalla Cina!
Il 20 febbraio scorso il Governo ha approvato il DDL che rende obbligatoria l’indicazione in etichetta del luogo di origine e provenienza della materia prima agricola utilizzata.
Il provvedimento che ora dovrà passare al vaglio delle Camere, prevede l’adozione di un’etichetta sia per i prodotti trasformati che per i prodotti alimentari non trasformati.
Nel primo caso l’etichetta riporterà il luogo di ultima trasformazione e il luogo di origine della materia prima prevalente, nel secondo, indicherà il luogo di origine della materia prima agricola.
Nel DDL è da segnalare il contenuto dell’art. 6, che prevede disposizioni urgenti in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari.
L’articolo abroga le disposizioni introdotte dalla legge 3 agosto 2004, n. 204 in materia di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, al fine di sanare le problematiche venutesi a creare negli anni passati con la Commissione Europea per la presunta illegittimità comunitaria delle norme ivi contenute, prevedendo nel contempo disposizioni atte a armonizzare la normativa nazionale con quanto previsto dal diritto comunitario in tema di regolamentazione dell’etichettatura dei prodotti alimentari, salvaguardando il diritto all’informazione posto a tutela dei consumatori
Dal punto di vista strutturale l’articolo 6 si divide in cinque commi e modifica profondamente le prescrizioni contenute nell’articolo 1-bis della legge 204/2004.
Al comma 1 si evidenzia l’inciso: “nei casi in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore” molto probabilmente inserito con l’obiettivo di adeguare il dettato normativo alla Direttiva consumatori (il lettore ricorderà la messa in mora della Commissione europea sulla legge 204 del 2004), che impone l’obbligo di indicare il luogo di origine o provenienza dei prodotti.
Il secondo comma prevede l’adozione di decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tesi ad individuare, in relazione alle filiere e alle considerazioni delle valutazioni espresse dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, i prodotti che soggiacciono agli obblighi previsti al comma 1.
Il comma 3 rinvia ai suddetti decreti l’individuazione delle modalità di indicazione del luogo di origine o provenienza, nonché il requisito della prevalenza della materia prima utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.
Per quanto riguarda le sanzioni previste al comma 4 relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 , la norma le prevede simili a quelle previste dall’articolo 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.
Il comma 5 abroga formalmente l’art. 1 bis della legge n. 204 del 2004 avendo il DDL provveduto alla riscrittura completa della disciplina, in adeguamento alle contestazioni comunitarie.
Come si ricorderà la precedente disciplina era rimasta sostanzialmente inattuata per mancanza della previa notifica alla Commissione Europea (trattandosi di regole tecniche) e perché lo Stato italiano non aveva mai emanato i decreti attuativi che, soli, potevano consentire la entrata in vigore della intera disciplina..
Per ultimo è da segnalare il contenuto dell’art 7, con il quale il Governo ha voluto eliminare la rilevanza penale ad infrazioni per le quali è di norma da escludere il fatto intenzionale e che non comportano rischi per la salute sia umana che animale.
Per assicurare, comunque, adeguate sanzioni in caso di reati di particolare gravità, sono stati lasciati i relativi riferimenti così come vengono mantenute sanzioni elevate in caso di comportamenti fraudolenti.
Viene anche disciplinata la reiterazione delle violazioni con una sanzione costituita dalla sospensione dell’attività da 3 giorni a 3 mesi.
Inoltre, se il fatto accertato è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, è previsto che l’autorità competente possa disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio, inibendo al titolare dello stabilimento o dell’esercizio la possibilità ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.
Piero Nuciari
DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGROALIMENTARE.
ART. 1.
(Estensione dei contratti di filiera e distretto a tutto il territorio nazionale)
1. All’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n., 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.”.
ART. 2.
(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta)
1. All’articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n.138, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:
“ Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti CE n. 509 e n. 510 del 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti.”.
ART. 3
(Promozione della produzione diffusa di energia elettrica da biomasse)
1. All’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato il comma 382-ter.
2. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: “biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003 e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;
b) la riga 7 è eliminata;
c) la riga 8 è rinumerata riga 7 e la corrispondente fonte è sostituita dalla seguente: “gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003.
3. All’articolo 2, comma 150 punto c), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole “e 3” sono eliminate.
4. All’articolo 2, comma 152, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole “in conto interessi con capitalizzazione anticipata.” è aggiunto il seguente periodo: “Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l’accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.”.
ART. 4.
(Disciplina delle attività selvicolturali)
1. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i “Criteri e buone pratiche di gestione forestale”, nel rispetto degli impegni assunti dall’Italia nell’ambito delle Convenzioni internazionali che a diverso titolo, perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.”.2. Il decreto di cui all’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è adottato entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
ART. 5.
(Impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli)
1. All’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di rispettiva competenza, l’AGEA e l’AGECONTROL spa possono avvalersi dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui al all’articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.”.
2. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: “regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989”, sono inserite le seguenti: “nonché per i controlli effettuati congiuntamente all’AGEA ed all’Agecontrol spa”.
ART. 6
(Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti alimentari nell’etichettatura)
1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori finali, in tutti i prodotti commercializzati in Italia, l’etichettatura dei prodotti alimentari, nei casi in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l’origine o la provenienza del prodotto alimentare, deve riportare l’indicazione del luogo di origine o provenienza. 2. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, sono determinati, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all’obbligo di indicazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i prodotti alimentari non trasformati l’indicazione del luogo di origine o provenienza riguarda il paese di origine ed eventualmente la zona di produzione del prodotto. Per i prodotti alimentari trasformati l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o provenienza della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Per luogo di origine o provenienza si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola stessa ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale.3. Con i decreti di cui al comma 2 sono definite le modalità per l’indicazione del luogo di origine o provenienza, nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa da euro mille a euro diecimila.5. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo 1-bis della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca.
Art.7.
(Misure sanzionatorie per la produzione ed il commercio dei mangimi)
1. L’articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
“1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all’analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l’impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione e per il consumo, sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con la sanzione amministrativa da euro 20.000,00 a euro 66.000,00.
4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche all’allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi.”
2. L’articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall’articolo 22, comma 2 e 3 della presente legge, l’autorità competente dispone la sospensione dell’attività per un periodo da 3 giorni a 3 mesi.
2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l’autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell’esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.”
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