Tra poco sarà legale vendere in Italia il succo di arancia chimico
Decisamente ai nostri politici non interessa la salute dei cittadini: dopo il vino senza uva, il cioccolato senza burro di cacao, il formaggio prodotto dai caseati e non dal latte ora sta per essere legalizzato il succo di arancia chimico. Il 17 Marzo 2009 l’aula del Senato ha infatti approvato il DDL (DL) denominato “Comunitaria 2008”, che ora passa alla camera dei Deputati.
Il DL aveva avuto una storia travagliata; approvato nella scorsa legislatura dal Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2008, era successivamente approdato in Parlamento ma aveva interrotto il suo iter a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
L’art. 21 della Legge Comunitaria, approvato dal Senato, prevede la possibilità di commercializzare bibite con colore e aroma d’arancia pur essendo prive del vero succo d’agrume, il cui limite minimo, fino ad oggi, è al 12%. Con l’articolo delle legge Comunitaria viene abrogato l’art. 1 della L. 3 Aprile 1961, n. 286, disciplinante le bevande analcoliche vendute con denominazione di fantasia, il quale stabilisce che: “ Le bevande analcoliche vendute con denominazione di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono essere colorate se non contengono anche succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento”.
Se passa la norma, ecco cosa perderemo
Come il lettore saprà i succhi di frutta (quindi anche quelli di arancia) sono una tipologia ben definita di prodotto, regolamentata dal D.P.R. 18.5.1982 n° 489, e da successivi Decreti Ministeriali (D.M. 7.5.1992 n° 399 e il D.M. 26.02.1996 n.209). Perché un prodotto si possa definire con i termini “succo di frutta”, la nostra legislazione prevede che debba essere costituito da frutta al 100%, con aggiunta opzionale di zucchero.
La definizione ufficiale di succo di frutta viene data invece a livello europeo dalla Direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi.
Con il termine “succo di frutta” si intende “il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto da frutta sana e matura, fresca o conservata al freddo, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l’aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene. L’aroma, la polpa e le cellule del succo che sono separati durante la lavorazione possono essere restituiti allo stesso succo. Nel caso degli agrumi il succo di frutta proviene dall’endocarpo”.
Sul fronte politico, per fortuna, non tutti sono d’accordo.
E’ infatti del 7 Aprile scorso la notizia che il ministro per le Politiche europee Andrea Ronchi ha annunciato che presenterà in sede di esame della legge Comunitaria un emendamento che mira a contrastare la vendita delle cosiddette aranciate senza arance; secondo una nota apparsa su un quotidiano a tiratura nazionale, il ministro ha dichiarato pubblicamente che punterà alla soppressione dell’art. 21.
Nonostante gli sforzi del Ministro, se l’articolo incriminato dovesse tuttavia essere approvato e divenire legge, i consumatori dovranno fare attenzione a ciò che acquisteranno al supermercato.
E’ brutto essere pessimisti, ma dopo i danni creati dalla Coca Cola, prima o poi verranno probabilmente fuori anche quelli creati da queste nuove bevande.
Occhio quindi all’etichetta!
…E’ comunque triste constatare che nonostante i tanti bei discorsi dei nostri politici, la salute dei consumatori resta sempre all’ultimo posto!
Piero Nuciari
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