Tutti i documenti che debbono essere esposti nei Pubblici Esercizi
Durante i controlli commerciali presso un Pubblico Esercizio, una verifica di routine è quella di accertare la presenza della cartellonistica e delle autorizzazioni varie previste dalla normativa vigente.
L’art. 180 del Reg. di Esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940) prevede che all’interno del locale debba essere esposta in maniera ben visibile la licenza di pubblico esercizio e tutte le altre autorizzazioni necessarie per l’attività.
Nota Art. 180, R.D. n. 635/1940 “I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l’autorizzazione e la tariffa dei prezzi.Hanno pure l’obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l’elenco delle bevande alcoliche indicate nell’art. 89 della Legge che trovansi in vendita nell’esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della Legge e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento.” |
Per quanto sopra debbono essere presenti ed esposte:
• Autorizzazione comunale di esercizio oppure SCIA• Cartello con l’Estratto degli articoli del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) -> riproduzione degli articoli 96, 97,101 TULPS e 173, 176 e 186 del Reg. di Esecuzione del TULPS. (*)
(*) Nota Gli artt. 89 – 96 – 97 del TULPS sono stati abrogati dalla L. 14.10.1974, n. 524. L’abrogazione è stata mantenuta dall’art. 1 della L. 25 agosto 1991, n. 287 che ha abrogato la L. 14.10.74, n. 524 L’art. 173 del Regolamento del TULPS (r.d. 6 maggio 1940 n. 635) è da intendersi superato, a seguito dell’abrogazione, a norma della L. 14.10.1974, n. 524, degli artt. 89,90,91,95,96,97,98,103, terzo e quarto comma, del T.U.L.P.S. |
• Listino prezzi indicante il costo delle consumazioni e i servizi offerti, nonché eventuali maggiorazioni;
(deve essere visibile anche all’esterno del locale, se previsto dalla propria normativa regionale)
• Autorizzazione sanitaria o nuova “registrazione” effettuata con D.I.A. / NIA
Nota Si ricorda che dal 24 novembre 2007 è stata abrogata l’autorizzazione sanitaria prevista dall’articolo 2 della legge 283 del 1962 in ambito alimentare e sostituita dalla “registrazione” prevista dal regolamento n. 852/2004/CE. Come è noto, il regolamento prevede la registrazione presso le autorità competenti di tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita. La registrazione non implica l’obbligo di un’ispezione preventiva da parte dell’organo competente. Gli operatori di suddette attività sono quindi tenuti a notificare all’autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo. Secondo le linee guida, la notifica si effettua attraverso la vigente procedura della Denuncia di Inizio Attività. E’ da evidenziare che le attività già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, o di una registrazione ai sensi di specifica normativa di settore, non devono effettuare un’ulteriore notifica ai fini della registrazione. |
Inoltre il gestore dovrà esporre anche:
• Licenza UTF (Ex UTIF) per la vendita di alcolici e liquori
Nota E’ obbligo possedere tale licenza per tutti gli operatori commerciali che hanno come attivita’ la produzione,la trasformazione,la commercializzazione di prodotti alcolici (vino,profumi,alcool denaturato, ecc.). Per questo la richiesta e’ obbligatoria per bar, ristoranti, farmacie, panetterie, tabaccherie, ecc.. |
• Eventuale copia della documentazione da cui risulta la nomina del Procuratore o del Preposto, in possesso dei requisiti professionali, nominati dopo il rilascio delle autorizzazioni
• Eventuale licenza o patentino dei Monopoli di stato per la vendita di tabacchi (*)
Nota (*) Tale attività è consentita dall’art. 23 della L. 1293/57. La procedura per l’ottenimento del patentino prevede una domanda all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Nella domanda occorre indicare le 3 rivendite più vicine al Pubblico esercizio con le relative distanze; successivamente è previsto il sopralluogo di un incaricato della Guardia di Finanza per le opportune misurazioni al fine del rilascio di un parere. Una volta assegnato il patentino, vige l’obbligatorio di prelevare i generi di monopolio sempre dalla tabaccheria aggregata. |
• Eventuale denuncia per giochi leciti (gioco delle carte, biliardo, calcetto, ping-pong, ecc.) –
Dal Gennaio 2006 non occorre più visto che, comunque, un P.E. è in possesso della licenza rilasciata ai sensi dell’art. 86, commi 1 e 2 TULPS
Nota La competenza a rilasciare le licenze per i giochi leciti , precedentemente della Questura, è stata attribuita ai Comuni dall’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.L’art. 86 del T.U.L.P.S (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), modificato dal comma 534 della Finanziaria 2006 (L. 266/2005), sancisce che, relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, comma 6 e 7, la licenza è necessaria:Per attività di produzione o di importazione; Per attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; Per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi (*) da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’art. 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.(*) Con l’entrata in vigore della legge finanziaria del 2006 (L. 266/2005), non occorre più la licenza di polizia amministrativa per installare apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS, quando i locali nei quali si intende installarli sono già in possesso di una licenza rilasciata ai sensi dell’art. 86, commi 1 e 2.E’ da evidenziare che la licenza suddetta è stata sostituita da una denuncia di inizio attività (di seguito denominata D.I.A.) e questo per effetto della legge 24 dicembre 1993 n. 537 – art. 2 comma 10- che ha modificato l’articolo 19 della legge 07 agosto 1990 n. 241, che prevedeva che in tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività provata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, nulla- osta o altro atto di consenso …. il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l’esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l’atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio attività da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge….L’interessato poteva iniziare l’attività economica contestualmente alla presentazione della denuncia, permanendo comunque in capo all’Amministrazione procedente la possibilità di svolgere la relativa istruttoria e di inibire, in caso negativo, l’esercizio dell’attività stessa. L’istituto della denuncia di inizio attività di cui all’art. 19 della legge 241/1990 è stato successivamente modificato con legge n. 15/2005 e legge n. 80/2005.Il procedimento del nuovo art. 19 risulta modificato dalla previsione di una dichiarazione e da una comunicazione che l’interessato deve indirizzare alla P.A. competente. Fonte: www.jamma.tv |
. • Nella sala da biliardo – se presente – deve essere esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario
• Tabella dei giochi proibiti, rilasciata dal Comune
• Autorizzazione ministeriale per detenere eventuali giochi elettronici (nulla-osta, messa in esercizio) su ogni slot machine (art. 38, comma 5, L. 23/12/2000 n. 388)
Su ciascun apparecchio messo a disposizione del pubblico dovranno invece essere permanentemente esposti, in modo visibile, i seguenti documenti:
1) nulla osta di distribuzione;
2) nulla osta per la messa in esercizio;
3) scheda esplicativa
Nota Le slot machine sono descritte dettagliatamente all’art. 110, comma 6, del TULPS. Questi apparecchi debbono essere accompagnati da due nulla osta esposti in originale:Nulla osta di distribuzione (indicante il costruttore della macchina) Nulla osta di messa in esercizio (indicante il gestore proprietario della macchina) Entrambi sono forniti dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).Una curiosità… Le imposte su questo tipo di apparecchi vengono calcolate sul volume delle giocate effettuate. La tassazione è così suddivisa: – 12% Tassa PREU (Prelievo Erariale Unico); – 0.80% ad AAMS; – una percentuale variabile a seconda del gestore come tassa concessione di rete. Il resto viene solitamente diviso con l’esercente dell’esercizio pubblico, al netto delle vincite.Inutile dire che sono divenute una vera e propria piaga sociale visto che in Italia sono migliaia le famiglie che si sono rovinate con questo gioco ormai legalizzato dallo Stato… |
• Eventuale autorizzazione comunale per trattenimenti, anche danzanti, nel locale e relativi pagamenti SIAE
Nota Nei pubblici esercizi dove, unitamente alla somministrazione di alimenti e bevande, l’esercente fornisce anche un diverso servizio di musica o di spettacolo, non occorre nessuna autorizzazione (*) se:a) l’ingresso sia libero e gratuito;b) l’attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;c) nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all’attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.);d) il locale non pubblicizzi gli avvenimenti di spettacolo in modo che l’avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;e) il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati.Diversamente occorrerà che l’esercente si munisca di licenza di pubblico spettacolo ai sensi dell’art. 68 T.U.L.P.S.(*) Si vedano le disposizioni previste dalla propria legge regionale |
• Cartello “Vietato fumare”, con l’indicazione dei soggetti ai quali spetta vigilare
Nota A partire dal 10 gennaio 2005 sono in vigore le nuove norme antifumo per la generalità dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori. Si evidenzia che il TAR-Lazio, con sentenza n.6068 del 1° Agosto 2005, ha stabilito che i conduttori hanno il solo obbligo di “ esporre i cartelli riproducenti il divieto di fumo, e non anche degli ulteriori <<obblighi positivi>> illegittimamente previsti dagli atti oggetto di gravame (in specie al punto n. 4 dell’Accordo, ed ai punti nn. 4 – 5 della circolare).”Inoltre, sempre nella stessa sentenza , viene stabilito “ l’annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui impongono ai soggetti responsabili di locali privati aperti al pubblico, o loro delegati, l’obbligo di richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare, e di segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficiali competenti a contestare la violazione e ad elevare il conseguente verbale di contravvenzione”. |
• Per i titolari di Pubblici esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione, vige l’obbligo di esporre un cartello posto all’entrata/uscita e all’interno del locale con riportate le apposite tabelle relative a:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo
L’inosservanza di questi obblighi previsti dall’art. 6 della L. 02/10/2007, n. 160 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a 30 giorni, secondo le valutazioni dell’Autorità competente, individuata in base ai contenuti della circolare del Ministero dell’Interno 23/04/2008, prot. 557/PAS.56B.13500.B, nella figura del Prefetto.(La circolare suddetta cita una lettera del 12 febbraio 2008 nella quale il Vice Capo Gabinetto del Ministro, considerato che la materia rientra nell’ambito della sicurezza pubblica, attribuisce la competenza a Prefetto)E’ da evidenziare che esiste una difficoltà di individuazione dei locali soggetti all’obbligo di esposizione del cartellino suddetto, visto che la sopra citata Circolare del Ministero dell’Interno, fa un distinguo che di fatto confonde le acque di una normativa già poco chiara. Mentre infatti l’art. 6, comma 2, della L. n. 160/2007, stabilisce che l’obbligo del cartello riguarda “Tutti i titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche”, nella Circolare ministeriale viene fatta una distinzione tra le attività soggette a tale incombenza. In pratica viene detto che l’obbligo di esporre il cartellino e di mettere a disposizione l’etilometro riguarda solamente i locali pubblici dove è vietato somministrare bevande alcoliche dopo le ore 2 e dove i clienti non rimangono per il tempo necessario per soddisfare le loro esigenze di ristorazione ma possono prolungare la loro permanenza al fine di assistere a spettacoli o ad altre forme di intrattenimento. Da quanto sopra si evince che la norma riguarderebbe solo i pubblici esercizi dove l’attività prevalente è l’attività di spettacolo e intrattenimento in possesso delle licenze previste dagli artt. 68,69 e 80 del TULPS. Il dubbio che sorge, è se anche i bar – dove in estate si svolgono spesso piccoli intrattenimenti che in base a diverse leggi regionali in vigore non necessitano di alcuna autorizzazione – rientrano negli obblighi previsti dall’art. 6 della L. 02/10/2007, n. 160 |
Inoltre è da evidenziare che sempre l’art. 6, comma 2, della L. 160/2007, prevede in capo ai gestori l’obbligo di dotarsi e di mettere a disposizione del pubblico, all’uscita del locale, apposite apparecchiature per la misurazione del test alcolico.
Al riguardo è da precisare che tali apparecchi, rigorosamente monouso, non sono quelli “economici” in vendita nei supermercati. Nella circolare del Ministero dell’Interno 23/04/2008, prot. 557/PAS.56B.13500.B viene precisato che possono essere usati solo apparecchi omologati dal Ministero dei Trasporti, secondo le prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 22 maggio, n. 196. In pratica sono gli stessi apparecchi in dotazione alla Forze di Polizia , soggetti ad omologazione e a verifiche periodiche dal costo medio di circa 8.000 euro. Ogni etilometro deve poi avere una targhetta inamovibile con l’indicazione del nome del costruttore, del tipo di apparecchio, degli estremi dell’omologazione, del numero di identificazione del singolo apparecchio; deve anche essere dotato di un manuale di istruzione in italiano e di un libretto metrologico. |
• Cartello orario, visibile sia all’interno che all’esterno, indicante l’orario prescelto
• Cartello, ben visibile dall’esterno dell’esercizio, del giorno o dei giorni di chiusura settimanale, anche se facoltativa
Nota Gli esercenti devono comunicare per iscritto al Comune l’orario prescelto, devono rispettarlo e renderlo noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi di informazione. La chiusura temporanea degli esercizi è comunicata al pubblico mediante esposizione di apposito cartello leggibile all’esterno dell’esercizio. |
• Cartello indicante il prezzo di vendita per i prodotti venduti per asporto (dolciumi, gelati, brioches, panini, ecc.)
Nota In caso di vendita per asporto, il prezzo dei prodotti deve essere esposto nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo ben visibile, a meno che il prezzo di vendita al dettaglio non sia già impresso in modo chiaro e ben leggibile sul prodotto stesso. Valgono le stesse regole previste dal D.Lgs. n. 114/98. |
• Cartello unico degli ingredienti con tutte le informazioni sulla composizione dei prodotti venduti per asporto, compresi gli eventuali ingredienti allergenici presenti.
Relativamente ai tramezzini o ai panini imbottiti, nell’elenco degli ingredienti deve essere esposto in percentuale il quid caratterizzante il prodotto (art. 8, D,Lgs, 109/92)
Es: Tramezzino al prosciutto- ingredienti: pane, prosciutto 25%, insalata, etc.
Nota 1 Il cartello unico, ai fini e per gli effetti dell’art. 16, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, deve essere realizzato secondo le disposizioni previste dal D.M. 20 dicembre 1994.Nota 2 La normativa sugli allergeni è stata introdotta nel nostro Paese con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23.03.06 del D. Lgs n. 114 del 08.08.06 avente come oggetto “attuazione delle direttive 2003/89/Ce, 2004/77/Ce, 2005/63/Ce in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari”, che ha apportato modifiche anche al D.Lgs. 109/1992 in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale.Nota 3 Con l’Ordinanza 29 gennaio 2010 del Ministero della salute è stato imposto al settore della ristorazione di indicare nei menù e nei cartellini degli ingredienti degli alimenti somministrati, i prodotti allergeni utilizzati. L’Ordinanza, se non rinnovata, scade il 31/12/2010. |
• Cartello con l’orario di lavoro del personale dipendente ed assimilato (esposto in luogo accessibile ai dipendenti)
• In caso di utilizzo di “acqua trattata”, indicazione sul contenitore, sul menù o sul listino, del tipo di acqua servita (“acqua potabile trattata” oppure “acqua potabile trattata e gassata”)
Nota Sempre più spesso nei bar e nei ristoranti viene somministrata acqua, naturale o frizzante, servita in caraffa. E’ questa l’alternativa alla vecchia “carta delle acque minerali” servita in ristoranti di un certo livello.Questo tipo di acqua è quella del rubinetto, che viene microfiltrata e sterilizzata per togliere tutto quanto la rende poco gradevole al palato, raffreddata ed addizionata, se desiderato, di anidride carbonica, per renderla frizzante.Il DL 181/2003 ha stabilito che questo tipo di acqua, quando offerta nella ristorazione, deve essere etichettata quale “acqua potabile trattata” o “acqua potabile trattata e gassata”. |
L’esercente deve inoltre possedere, senza esporli, i seguenti documenti:
– il piano HACCP
– il documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione) in base al Decreto Legislativo n. 81/2008 (ex 626) sulla sicurezza, nonché la nomina del Responsabile della prevenzione e protezione e dell’addetto al pronto soccorso
– l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per tavolini, sedie, ombrelloni
Nota Norma di riferimento: Decreto Legislativo n.507 del 15/11/1993 |
– l’autorizzazione comunale all’esposizione delle eventuali insegne e tende
Nota L’installazione di insegne d’esercizio e altri mezzi pubblicitari (cartelli, preinsegne, vetrofanie, ecc.), è subordinata al rilascio di autorizzazione comunale da parte dell’ufficio del servizio comunale competente e al pagamento della relativa imposta pubblicitaria.Se il mezzo pubblicitario è installato su una strada provinciale o statale o in vista su di essa posta all’esterno del centro abitato, l’autorizzazione deve essere richiesta all’ente proprietario della strada (Provincia o Anas).L’imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne d’esercizio fino a 5 mq., anche in caso di pluralità di insegne con superficie complessiva inferiore a 5 mq. |
– libretti attestanti la formazione sanitaria di ciascun addetto alla manipolazione delle sostanze alimentari
Nota A seguito della sospensione/abrogazione del libretto di idoneità sanitaria avvenuta in quasi tutte le Regioni italiane, gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti e bevande sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità biennale.L’onere della formazione e dell’aggiornamento è a carico dei datori di lavoro. Il mancato possesso dell’attestato di formazione per il personale alimentarista comporta una sanzione amministrativa. |
– per gli assunti di primo impiego, copia del “decalogo” (norme di comportamento per una preparazione/manipolazione sicura degli alimenti) datato e sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro.
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Piero Nuciari
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