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Un parere che farà parecchio discutere

Nel mio blog e nel sito di formazione che gestisco www.controllicommerciali.org, in più occasioni ho evidenziato l’importanza che riveste, durante un controllo commerciale , la verifica  della corretta applicazione delle norme igieniche relativamente ai locali e ai prodotti venduti.

Tale facoltà viene data alla Polizia Giudiziaria dall’art. 13, comma 4, della L. n. 689/81 che testualmente recita:
“All’accertamento   delle   violazioni   punite   con   la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche  gli  ufficiali  e  gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre  che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di  prova,  a  perquisizioni  in luoghi diversi dalla privata dimora, previa   autorizzazione   motivata  del  pretore  del  luogo  ove  le perquisizioni  stesse  dovranno  essere  effettuate.  Si applicano le disposizioni  del primo comma dell’articolo 333 e del primo e secondo comma dell’articolo 334 del codice di procedura penale.”

Nella frase, come avrete sicuramente notato, ho sottolineato “oltre  che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi”; se andiamo ad analizzare il contenuto del primo comma, è possibile constatare che alla Polizia Giudiziaria competono quindi anche poteri che la normativa in vigore attribuisce a determinate figure professionali specializzate come gli ispettori delle ASL (SIAN o Servizio veterinario), ispettori metrici, etc.

Questo è quello che dice la legge e che tutti, puntualmente, ignorano o fanno finta di ignorare.

Mi riferisco al recente parere comunicato in data  19/11/2009 al Comune di Rimini, firmato dal direttore generale del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Dr. Silvio Borrello, con il quale il comune più vacanziero d’Italia chiedeva delucidazioni circa i contenuti dell’art. 2 del D.Lgs. 193/2007, relativamente all’individuazione delle Autorità competenti per i controlli in materia di sicurezza alimentare.

Questo è il parere:

OGGETTO: Art. 2 D.Lgs. 193/2007 — Autorità competenti — Chiarimenti

In riferimento alla lettera di Codesto Ufficio prot. n. 0147762 del 17.09.2009 si comunica, come già anticipato via mail in data 22,1.2009, che il D.Lgs 193/2007 identifica le autorità competenti in materia di sicurezza alimentare di cui ai regolamenti CE 178/2002 852-853-854-882/2004 nelle seguenti Amministrazioni: Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Regioni e Province Autonome Aziende Sanitarie Locali.Possono pertanto elevare le sanzioni di cui al citato decreto legislativo 193/200 7 gli addetti ai competenti servizi di controllo delle predette Amministrazioni nonché i Carabinieri per la tutela della salute che dipendono funzionalmente dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Le altre forze di Polizia (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Capitaneria di Porto) possono elevare sanzioni nelle rispettive materie di competenza in relazione alle specifiche norme di settore. Tutte le forze di polizia possono in ogni caso, su mandato dell’Autorità Giudiziaria, operare provvedimenti anche in materia sanitaria. “

Analizzandolo, appare evidente che al Direttore generale siano sfuggiti i contenuti dell’art. 13 della L. 689/81, come i contenuti dell’art. 55, primo comma, del Codice di procedura penale, che testualmente recita:

Art. 55 – Funzioni della polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa (*), prendere notizia dei reati (347), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (348) e raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale (326). [omissis]”.

(*) Quindi non è corretta l’affermazione del Direttore del Ministero quando nel parere afferma : “Tutte le forze di polizia possono in ogni caso, su mandato dell’Autorità Giudiziaria, operare provvedimenti anche in materia sanitaria”, visto che per l’art 55 CPP,  consente alla polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati  “anche di propria iniziativa

Se andiamo ora ad analizzare i contenuti dell’art. 515 del Codice Penale (Frode in commercio), possiamo chiaramente dedurre che chi vende alimenti in cattivo stato di conservazione, (art 5 della L. 283/62), soggiace alle sanzioni penali previste dal suddetto articolo.L’art. 515 C.P. infatti stabilisce che:

“Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora ilfatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni [omissis] “.

Vendere al consumatore sostanze alimentari nello stato elencato dall’art. 5 della L. 283/62, ovvero:
“ a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiori ocomunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi eregolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o daordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte alavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
e) adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione concui sono designate o sono richieste;
f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che siaautorizzata, senza l’osservanza delle norme prescritte e senza l’indicazione a caratteri chiari e benleggibili, della colorazione stessa. Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quandola colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina od altricolori naturali consentiti;
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per lasanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loroimpiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali; h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo [omissis]”,
costituisce sicuramente frode in commercio.

Se proviamo ad analizzare attentamente l’elenco sopra descritto, è possibile constatare – senza ombra di dubbio –  che queste voci sono quelle che in genere si controllano ( o si dovrebbero controllare) in un’attività alimentare quando si effettuano i sopralluoghi commerciali.

Sono in pratica i “controlli igienici” che secondo il Direttore generale del Ministero della salute e i dirigenti ASL non competerebbero alla Polizia Municipale.

A questo punto il lettore si chiederà come mai il Direttore generale, nella sua risposta al Comune di Rimini, si sia “dimenticato” di quanto attribuito dalla normativa vigente alla Polizia Giudiziaria.

Considerato che ritengo della massima importanza – nell’interesse della salute dei consumatori – verificare durante i sopralluoghi commerciali anche le problematiche in materia di igiene che potrebbero verificarsi,  spiace constatare che ancora una volta, chi è in alto esprima superficialmente opinioni spesso non supportate dalla norma (come nel nostro caso) creando solo scompiglio tra chi, quotidianamente e spesso a prezzo di sacrificio personale, opera in mezzo ad una normativa poco chiara con il solo scopo di tutelare i cittadini.

L’antico detto “Noi siamo quello che mangiamo” è, purtroppo, una realtà: noi viviamo in salute, ci ammaliamo oppure moriamo a causa di quello che mangiamo.

Il lettore ricorderà sicuramente un’intervista dell’Oncologo Veronesi rilasciata agli organi di stampa nel 2005, quando affermò che la farina biologica può causare il cancro.

L’eminente studioso disse, come al solito, una mezza verità, che nessuno, neanche coloro che avevano conoscenze scientifiche in merito, ebbe il coraggio di smentire anche se ne avevano le possibilità.
Il Prof. Veronesi voleva dire che le aflatossine (tossine prodotte dal fungo aspergillus) potevano infettare la farina biologica e che, quindi, alimentandosi per lungo tempo con questi alimenti, ci si poteva ammalare di cancro.
Si era però “dimenticato” di aggiungere che anche le altre farine normali, non biologiche, correvano lo stesso rischio se coltivate o immagazzinate in ambienti umidi…

Nel video relativo al sopralluogo presso un fornaio, che potete visionare gratuitamente presso il mio sito di formazione www.controllicommerciali.org, evidenzio come sia molto semplice per un fornaio disonesto che ometta di rispettare le basilari norme igieniche, mettere a repentaglio la salute dei consumatori.

A questo punto, ricollegandomi al parere del Direttore generale Dr. Borrello sopra citato, viene spontaneo chiedersi:
ma se, a suo dire, determinati controlli non competono alla polizia Municipale, se le ASL (tutte!) hanno una carenza cronica di personale addetto ai controlli che rende praticamente impossibile ogni genere di prevenzione, se i NAS sono comunque pochi, qual è la figura professionale incaricata a tutelare la salute dei consumatori?

… errare humanum est, perseverare autem diabolicum!

Piero Nuciari

Il Parere del Dr. Silvio Borrello

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