Una “dimenticanza” tutta italiana: che fine ha fatto il termine di durabilità delle paste alimentari fresche?
Come ricorderete, il DPR 9.2.2001 n.187 aveva disciplinato la durabilità della pasta fresca da vendersi sfusa in un termine massimo di 5 giorni dalla data di produzione; in base a questo obbligo, tutti gli alimentaristi che ponevano in vendita questo tipo di alimento erano obbligati ad indicare, oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 109/92, anche la data di produzione e quella di scadenza (max 5 giorni).
Successivamente, come si ricorderà, l’ art. 36 della legge comunitaria 2001 abrogò l’art.9, comma 4, del DPR 187/2001 (Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell’articolo 50 della legge 22.02.1994, n. 146).
Nota La cancellazione non era stata resa necessaria da una direttiva dell’ Ue, ma dal convincimento che l’introduzione del limite di durata per la pasta fresca, per come era stato fatto, violava le norme europee sull’ etichettatura dei prodotti alimentari, vecchie di oltre 10 anni. |
Il risultato di tale provvedimento è che ora sia la “pasta fresca preconfezionata” (di produzione industriale e conservata in “atmosfera protettiva”) sia la “pasta fresca confezionata” (sempre di produzione industriale ma contenuta in imballaggi recanti la dicitura “pasta fresca da vendersi sfusa”) potranno essere”confezionate” e vendute sfuse con il solo obbligo di indicare su un cartello una data di scadenza fissata a discrezione del produttore (nel caso della pasta fresca preconfezionata) o del commerciante (pasta fresca confezionata).
Nota |
La Legge 3 febbraio 2003, n. 14, meglio conosciuta come “Legge Comunitaria 2002”, all’articolo 12 ha successivamente previsto la reintroduzione del termine dei 5 giorni precedentemente abrogato con la Legge comunitaria 2001.
Nota
Art. 12. (Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187) 1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in base ai seguenti criteri direttivi: a) prevedere un regime differenziato per le «paste alimentari fresche» da vendersi sfuse, alle quali applicare termini di durabilità non superiori a cinque giorni dalla data di produzione, e per le «paste alimentari fresche pastorizzate» da vendersi sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione; b) stabilire che le diciture «paste alimentari fresche» e «paste alimentari fresche pastorizzate» siano esposte in modo visibile sul banco di vendita, così come il termine per il consumo.
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Purtroppo il Governo del 2002 si è dimenticato di apportare tale modifica, per cui attualmente continua a non essere obbligatorio, per la pasta alimentare fresca venduta sfusa, indicare il termine di durabilità non superiore a cinque giorni dalla data di produzione.
Piero Nuciari
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