Vendita di prodotti alcolici e licenza fiscale. Obbligo di denuncia entro il 31 Dicembre 2019
Come già accennato in un precedente approfondimento pubblicato su questo blog, a decorrere dal 30 Giugno 2019, per le previsioni dell’articolo 13-bis, introdotto dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione de D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. “Decreto crescita”), è stato ripristinato l’originario campo di applicazione dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, parzialmente abrogato dall’art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017, nell’ agosto 2017.
Tale ultima disposizione, come si ricorderà, aveva previsto l’esclusione dall’obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle Dogane, le seguenti attività:
esercizi pubblici;
esercizi di intrattenimento pubblico;
esercizi ricettivi e rifugi alpini.
Con la Nota del 20 settembre 2019, Prot. n.131411/RU, l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli esercizi di vendita di prodotti alcolici e reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale.
L’Agenzia delle Dogane ha per prima cosa delimitato la platea di esercenti ricadenti nell’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 504/1995, precisando che sono sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che nel periodo dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo.
Entro il 31 dicembre 2019, tali soggetti dovranno presentare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa, utilizzando l’apposito modulo di denuncia reperibile nel sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Lo stesso obbligo è previsto per tutti coloro che pur avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017, non avevano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.
Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/1995 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.
Nell’ipotesi in cui nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia le attività interessate abbiano subito variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ne dovrà dare tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.
Al medesimo Ufficio dovranno essere presentate le eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione del menzionato atto.
Per le attività di vendita avviate a decorrere dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della nuova normativa), l’Agenzia ricorda che la comunicazione da presentare allo Sportello unico (SUAP) all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tenuto presente che lo stesso SUAP è tenuto alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle dogane.
Pertanto, qualora l’interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l’autorità comunale non occorre presentare la denuncia all’ Agenzia delle Dogane, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.
Sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata
Riguardo alle sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata , l’Agenzia delle dogane ha precisato che le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nelle suddette manifestazioni, causa la durata limitata non sono soggette all’obbligo di denuncia fiscale.
In sintesi
ATTIVITA’ AVVIATA DAL 29/08/2017 AL 29/06/2019
Gli esercenti che svolgevano la propria attività prima del 29/08/2017, in possesso della licenza fiscale, non sono tenuti ad ulteriori adempimenti, in quanto la licenza rilasciata in precedenza ha piena efficacia.
ATTIVITA’ AVVIATA DAL 30/06/2019
I soggetti che hanno iniziato l’attività senza essere tenuti ad osservare l’obbligo di denuncia, sono ora tenuti a presentare, entro il 31/12/2019, la denuncia di avvenuta attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa per il rilascio della licenza di esercizio
La comunicazione SCIA inviata al SUAP equivale alla denuncia di attivazione all’Agenzia delle Dogane e, di conseguenza, il SUAP è tenuto a trasmettere tale comunicazione al competente ufficio delle Dogane. All’interno della SCIA è stata infatti prevista una sezione che prevede l’inserimento della domanda per l’UTF da inviare con la SCIA.
Piero Nuciari
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