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Vendita mediante distributori automatici dopo le ore 22.00 – Deve essere richiesta la deroga al Comune

Negli ultimi anni sta prendendo piede in Italia la vendita di prodotti alimentari e non, mediante distributori automatici.
Mentre prima il fenomeno si registrava prevalentemente nelle attività artigianali che in questo modo aggiravano la problematica della licenza di somministrazione, ora su tutto il territorio nazionale vengono aperti locali “specializzati” con all’interno un discreto numero di distributori automatici di vario tipo.
Il problema riscontrabile in questi locali è che, spesso, non rispettano gli orari delle altre attività commerciali stabiliti dal D.Lgs. 114/98 e/o dalle varie normative regionali.
Da una parte gli organi di vigilanza sostengono che deve essere comunque rispettato il disposto dell’art. 11, comma 2, del D.lgs. 114/98, dall’altra, gli interessati vorrebbero invece poter tenere aperte dette attività 24 ore su 24.
A far chiarezza sulla problematica, è recentemente intervenuto il Ministero per lo Sviluppo economico con la risoluzione del 9/10/2008, prot. 003980, nella quale ha precisato che per l’apertura oltre le ore 22.00, occorre comunque la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 114/98.

                                                              

                                                                                         Piero Nuciari  

Risoluzione del 9.10.2008 prot. 0031980

OGGETTO: Vendita mediante distributori automatici – Dlgs. 31 marzo 1998,n.114 – Orari di apertura – QUESITO.

TESTO :Si fa riferimento alla nota con la quale codesta società chiede unintervento dello scrivente Ministero in materia di orari di apertura riferitiagli esercizi di vendita al dettaglio mediante distributori automatici.Nello specifico, a seguito del recente avvio di un’attività di venditamediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibitoin modo esclusivo, che offre al consumatore una serie di prodottiappartenenti al settore alimentare e non alimentare, la società ha avuto unacontestazione verbale da parte degli organi di vigilanza relativa allaimpossibilità di apertura serale oltre le ore 22.00.Al riguardo si fa presente quanto segue.La vendita mediante distributori automatici è disciplinata dall’art. 17del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114.L’attività svolta da codesta società, ai sensi del comma 4 del citato art.17 “..è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di unesercizio di vendita” in quanto trattasi, come specificato, di attività divendita mediante distributori automatici effettuata in apposito locale adessa adibito in modo esclusivo.Pertanto, detta attività è soggetta, in materia di orari di apertura e dichiusura, alle disposizioni contenute nell’art. 11 del citato decreto n.114/1998 che, al comma 2, dispone che “Fatto salvo quanto disposto alcomma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restareaperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle oreventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinarel’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando il limitedelle tredici ore giornaliere”.Il comma 4 del medesimo articolo dispone altresì che “Gli esercizi divendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell’esercizioe, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, lamezza giornata di chiusura settimanale”,Fermo quanto sopra, la deroga specifica in materia di orario notturnoè contenuta nell’art.13 del citato d.lgs n. 114 che, al comma 3, dispone che“I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell’utenza e allepeculiari caratteristiche del territorio, l’esercizio dell’attività di vendita inorario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato”.Stante quanto sopra, ai sensi del citato articolo 13, codesta societàpuò richiedere all’Amministrazione competente per territorio, unampliamento dell’orario di apertura serale, ferma restando la discrezionalitàdell’organo a concederla.Va rilevato, peraltro, che numerosi enti locali hanno previsto dettapossibilità correlandola alle esigenze degli utenti.E’ evidente, infatti, che la richiesta di ampliamento dell’orario da partedi un esercente non può che dipendere da una specifica valutazione delladomanda con riferimento al bacino di utenza.                                                         

IL DIRETTORE GENERALE

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