Pratica operativa

Vendita/trasporto di prodotti in cattivo stato di conservazione

Chi si occupa di controlli commerciali non può non aver notato che negli ultimi anni, praticamente in tutte le città italiane, sono spuntati come funghi i ristoranti cinesi.
Pochissimi italiani avranno sicuramente resistito alla tentazione di frequentare, almento una volta, questi locali per assaggiare gli involtini primavera, i ravioloni cotti al vapore o gli spaghetti di soia piccanti.
Sicuramente, una volta usciti da un ristorante cinese, i sapori piccanti misti all’agro dolce saranno stati oggetto di discussione nei giorni successivi  con amici e parenti.
Oltre all’impressione fondamentalmente positiva di questi ristoranti, in pochi si saranno chiesti della provenienza dei prodotti consumati, del rispetto delle norme igieniche da parte dei gestori,
se vengono o meno rispettate le date di scadenza degli alimenti, come vengono tenuti i prodotti in frigo o nel congelatore, etc.
A livello nazionale, in tutti i campi dell’imprenditoria, stiamo assistendo ad una lotta impari tra imprenditori italiani e europei, costretti al rispetto delle normative vigenti, e imprenditori asiatici, in prevalenza cinesi, che di fatto godono praticamente di una sorta di immunità dovuta alla carenza delle nostre normative.
In campo non alimentare è infatti impossibile non notare il proliferare di aziende artigianali cinesi che forti della manovalanza a basso costo dei loro connazionali, operano una concorrenza spietata contro le attività italiane.
Queste fabbriche, ricavate a volte nei sottoscala, dove la gente lavora a ritmi disumani, chiuse in veri e propri box dove mangiano, dormono e lavorano, godono per certi versi di una sorta di inattaccabilità visto che l’Ispettorato del lavoro, nonostante gli sforzi degli ultimi tempi, a causa di una normativa nazionale non adeguata, non riesce praticamente a fare nulla per costringere questi nuovi imprenditori al rispetto della normativa sul lavoro in vigore nel nostro paese.
In campo commerciale la situazione è identica.
Mentre da una parte i commercianti italiani sono costretti a rispettare (giustamente, diciamo noi!) regole ferree in materia igienica, commerciale, annonaria e di sicurezza dei luoghi di lavoro, coscienti che in caso contrario sarebbe per loro ben difficile sfuggire alle sanzioni elevate dagli organi accertatori, i commercianti cinesi, forti di questa sorta di immunità dovuta probabilmente al fatto di risultare perennemente nullatenenti o irrintracciabili, svolgono le loro attività incuranti di tutte le normative in vigore nel nostro Paese.
Assistiamo quindi ai continui sequestri di alimenti in cattivo stato di conservazione ad opera dei NAS, degli Ispettori di igiene delle ASL, della polizia municipale annonaria dei grandi comuni, senza, comunque, che si riesca ad arginare questo fenomeno in continua espansione.
Molto spesso nei piccoli comuni, ovvero la maggioranza degli 8000 comuni italiani, questo genere di operazioni è impensabile e viene spesso demandato alle Asl che, a causa della cronica carenza di personale, riescono a fare poco o nulla, consentendo di fatto la proliferazione incontrollata di questo genere di attività che costituiscono un serio pericolo per la salute dei consumatori.
D’altro canto, la mera contestazione di violazioni amministrative per la detenzione o il trasporto di alimenti scaduti, senza traduzione in italiano o per omessa indicazione dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 109/92, costituisce solo un palliativo visto che, molto spesso, i commercianti cinesi risultano non solvibili, per cui redigere un processo verbale diventa, in sintesi, solo una formalità che non risolve il problema.

L’unica soluzione possibile, ad avviso di chi scrive, è quella di sensibilizzare  i vari comandi della polizia municipale, specie quelli dei piccoli comuni, affinchè procedano sistematicamente ad effettuare controlli igienico-annonari presto i suddetti ristoranti o esercizi alimentari e, laddove venissero riscontrate violazioni all’art. 5, lettera b) della L. 283/62 (merce in cattivo stato di conservazione), denunciare penalmente i titolari delle attività.
Molto spesso, infatti, presso le attività alimentari cinesi vengono mantenuti per lungo periodo alimenti surgelati a temperatura ambiente, oppure, come è recentemente accaduto al sottoscritto, vengano trasportati alimenti surgelati su furgoni non refrigerati, dentro contenitori di polistirolo.

In questi casi è possibile procedere al sequestro penale probatorio degli alimenti ed alla comunicazione di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria.

Nota
Nel caso in cui per le problematiche sopra descritte i contravventori si mostrassero incuranti delle sanzioni previste dall’art. 5, lettera b) della L. 283/62, e continuassero nei loro traffici, una soluzione è quella di procedere a loro carico anche con una comunicazione di reato per violazione degli artt. 56 e 515 C.P.
L’art. 56 c.p. disciplina il tentativo di commettere un delitto (reato), nel senso che l’autore risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. L’art. 515 c.p. disciplina la frode nell’esercizio del commercio che si realizza da parte di chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Per tale reato, è prevista la reclusione fino a due anni o la multa fino a lire quattromilioni.
La condanna per l’art. 515 c.p., come risaputo, intacca i cosiddetti “requisiti morali” prescritti dall’art. 5, comma 2, D.Lgs 114/1998 (si veda ora l’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010) che di seguito si riportano:
Requisiti morali

  1. Dichiarazione di fallimento

  2. condanna per delitto non colposo, accertata con sentenza passata in giudicato, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale

  3. condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione (da art. 314 a art. 360 c.p.: Tit. II Lb. II c. p; per uno dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio (da art. 499 a art. 518 c.p.; Tit. VIII Lb. II c.p.); per ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648bis c.p.), emissione di assegni a vuoto (Legge 386/1990; D. Lgs. 507/1999), insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 216, 223, 227 L. Fall.), usura (art. 644 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art. 628 c.p.)

  4. due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria riportate nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per commercio di sostanze contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza in attività commerciale con minaccia o violenza (art. 513bis c.p.) frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) vendita di sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) o per frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali

  5. applicazione di:

    • una delle misure di prevenzione di cui alla L. 27/12/1956 n. 1423

    • una delle misure di prevenzione di cui alla L. 31/05/1965, n. 575

 

  1. dichiarazione di delinquenza abituale (artt. 102 e 103 c.p.), professionale (art. 105 c.p.) o per tendenza (art. 108 c.p.).

*       Il divieto di esercizio permane per cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è scontata o si sia in altro modo estinta o, qualora vi sia stata la sospensione condizionale della pena, da quando si è avuto il passaggio in giudicato della relativa sentenza.

La riabilitazione in ambito civile o penale fa venir meno il divieto all’esercizio dell’attività.

*       Quindi con una procedura del genere si è in grado di creare seri problemi a tutti coloro che si ostinano a non rispettare la legge, visto che la perdita di tali requisiti determina la decadenza dal diritto allo svolgimento dell’attività.

*         

Di seguito si riportano i fac-simili dei verbali di annotazione delle attività di indagine, di comunicazione di reato e del Verbale di Sequestro che, come risaputo, dovrà essere spedito – entro 48 ore – alla Procura della Repubblica competente per la convalida.

Nota
Dal punto di vista operativo, il principale problema che si incontra nel procedere al sequestro, è dove depositare i surgelati, soprattutto quando questi vengono trasportati con veicoli inadeguati e la sede dell’attività cinese è parecchi chilometri distante.
La soluzione più valida è quella di far acquistare al proprio comune un surgelatore, possibilmente dotato di serratura,  e quindi depositarvi gli alimenti sequestrati (debitamente sigillati con timbro in ceralacca oppure assicurati con spago, piombo e cartellino indicante il Comando operante ed il tipo di provvedimento adottato) dopo aver espletato tutto il procedimento di affidamento in custodia.

   

 COMUNE DI________________CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. _________ del__________ANNOTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI INDAGINE
(Art. 357 C.P.P.)

L’anno _________ il giorno ______ del mese di ________________________ alle ore __________ noi sottoscritti Ag./Uff. di PG._________________________________________
diamo atto di aver sviluppato le seguenti attività di indagine:
in data _________________ alle ore _________ in località____________________________
via ___________________________ in  merito al reato di ____________________________
abbiamo  accertato che:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Fatto, letto e sottoscritto. Chiuso alle ore__________ del __________.
                                                                                                 Gli Agenti accertatori
                                                                                      ______________________________
                                                                                      ______________________________
                        
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COMUNE DI________________CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. _________ del__________      

                                                                                   Al Sig. Procuratore della Repubblica
                                                                                        presso il_______________________


OGGETTO
: comunicazione di reato ai sensi dell’art. 347 del C.P.P.

L’anno _________ il giorno_________ del mese di ___________ alle ore _____ noi sottoscritti _________________________________________________________________________ di P.G., ai sensi dell’art. 347 C.P.P., comunichiamo la seguente notizia di reato: Reato ipotizzato:______________________________________________________________
data di acquisizione della notizia:__________________________________________________
data della commissione del fatto:__________________________________________________
Luogo in cui il fatto è avvenuto:___________________________________________________
Persona/e nei cui confronti vengono svolte le indagini:

1) Sig._____________________________________________________________________
nato a _____________________________________il ______________________________
residente a _________________________ in via _________________________________ n._____ identificato con ______________ n°________________, rilasciato da ____________
2) Sig.____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________il ________________________
residente a ________________________ in via _________________________________ n._____    identificato con ________________ n°________________, rilasciato da ________

Fonti di prova: sequestro di____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Allegati:
– annotazioni d’indagine
– verbale di sequestro n°________
                                                                                                   Gli Agenti operatori
                                                                                          __________________________
                                                                                          __________________________
V.to: Il Comandante P.M.
__________________________

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 COMUNE DI________________

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Verbale  di sequestro (ex art. 354 C.p.p.) operato presso___________________________________________ di cui è legale responsabile è il sig.________________ __________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Identificato mediante: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

=======================================================================Il giorno __________, in località _________________________________, presso_______________________________________, alle ore_________,
noi sottoscritti Agenti/Ufficiali di P.G. ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
appartenenti al ___________________________________________________________________
diamo atto a chi di dovere che alle ore _________ del ____________, a seguito di ispezione eseguita presso ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
avendo ravvisato la violazione dell’art./degli artt.________________, per __________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
stante il pericolo che il corpo del reato e/o cose ad esso pertinenti si alterino o si disperdano o si modifichino e il P.M. non possa intervenire tempestivamente, per motivi di necessità e d’urgenza e stante la indisponibilità immediata di Ufficiali di P.G., visto l’art. 354, comma 2, del c.p.p. e l’art. 113 del d.lg. 28/07/89 n° 271, abbiamo proceduto al sequestro dei seguenti prodotti trovati in possesso del sunnominato, come sopra generalizzato e ritenuti necessari per l’accertamento dei fatti: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Si da atto che, preliminarmente alle operazioni di sequestro, è stata data facoltà alla parte di fare assistere all’atto un legale di fiducia.
A tale proposito la parte:
[ ] – ha nominato quale avvocato di fiducia____________________________________________ ______________________________________________________________________________
Si dà atto che la persona indicata ad assistere viene avvertita a mezzo _______________ed è/non è intervenuta alle ore __,__  .

[ ] – non ha nominato avvocato di fiducia.

Il sunnominato, invitato a dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni, nel territorio dello Stato, ed avvertito di quanto previsto dall’art. 161 del c.p.p., ed in particolare che, essendo persona sottoposta ad indagini, ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e, che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, ancorché d’ufficio,

[ ] ha dichiarato/eletto domicilio per le notifiche   

     presso:____________________________________________________________________

[ ] ha rifiutato di dichiarare o eleggere domicilio.

*(1) Le cose sottoposte a sequestro, assicurate con spago, piombo e cartellino indicanti il Comando operante ed il tipo di provvedimento adottato, vengono affidate in custodia al Sig.______________ ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(art. 259 c.p.p. e 81/3° c. Disp. Att.) che le terrà gratuitamente, mantenendole inalterate.

*(2) Le cose sottoposte a sequestro vengono depositate presso_________________in via _______________________________________________________________________________
_____________ e affidate al Sig._____________________________________________________
che le terrà gratuitamente, mantenendole inalterate (art. 259 c.p.p. e 81/3° c. Disp. Att.).

* cancellare la voce che non ricorre

Si dà atto che il custode sig._________________________________  è stato avvertito dell’obbligo di conservare e di presentare la/e cosa/e ad ogni richiesta dell’A.G. e delle responsabilità penali derivanti in caso di sottrazione, dispersione, danneggiamento o deterioramento (artt. 334 – 335 c.p.), ha dichiarato di accettare l’incarico e di assumere gli obblighi di legge.——————–

Si dà atto che sono stati eseguiti rilievi fotografici dei sigilli apposti che si allegano al presente verbale. Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia (o quadruplice copia se la cosa è stata data in affidamento giudiziale dovendosene consegnare copia al custode) di cui una viene consegnata al Sig. ________________(cognome e nome della persona a cui le cose sono state sequestrate) a norma dell’art. 355 del c.p.p., una viene trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di___________(luogo ove il sequestro è stato operato) per la convalida e l’altra conservata agli atti di questo ufficio.Fatto, letto e sottoscritto. Aperto alle ore__,__del__ / __ / __e chiuso alle ore__,__del__ __/ __

  

           LA PARTE                                                           I_ VERBALIZZANT_

        ________­­­­­___________                        _________________  _______________

  

        IL DIFENSORE                                                IL CUSTODE             

        ___________________                          _________________________

Nota
Il decreto di convalida del Verbale di sequestro dovrà poi essere notificato alla parte interessata

Cosa dice la recente giurisprudenza:  

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/04/2006 (Ud. 21/03/2006), Sentenza n. 14250 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/04/2006 (Ud. 21/03/2006), Sentenza n. 14250(Pres. Postiglione A. – Est. De Maio G. – Rel. De Maio G. – Imp. Cilla. P.M. Di Popolo A. (Conf.), (Dich. inammissibile, Trib. Lucera, sez. dist. Apricena, 16/12/2004). Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo – Presidente – del 21/03/2006
Dott. DE MAIO Guido – Consigliere – SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo – Consigliere – N. 00472
Dott. GENTILE Mario – Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo – Consigliere – N. 030481/2005
ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CILLA GIOVANNI, N. IL 07/04/1942;
avverso SENTENZA del 16/12/2004 TRIB. SEZ. DIST. di APRICENA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per inammissibile il ricorso.

MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 16.12.2004 del Tribunale di Lucera, sez. distacc. di Apricena, Giovanni CILLA fu condannato alla pena di giustizia, perché riconosciuto colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b e d (perché, nella sua qualità di responsabile ed esercente dell’attività di pescheria, deteneva per la vendita e il commercio la cella frigo utilizzata per la conservazione del prodotto congelato spenta e in precarie condizioni igienico-sanitarie per la presenza di incrostazioni sul pavimento pervaso dal ghiaccio e impregnato di sporco stantio, pure rinvenendosi all’interno della stessa cella i seguenti prodotti alimentari, prevalentemente prodotto ittico, in evidente cattivo stato di conservazione, per la temperatura inidonea in fase di scongelamento e risultati molli al tatto:”, segue l’indicazione dei prodotti per complessivi circa 150 kg, in S. Paolo di Civitate, acc. il 17.7.2000).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione personalmente l’imputato, il quale deduce con unico motivo solo e testualmente che i verbalizzanti, “durante la loro visita ispettiva presso la pescheria…hanno apposto i sigilli alla cella frigo senza prelevare previamente campioni di pesce in essa contenuto; senza identificare con contrassegni i citati campioni e senza redigere il verbale di prelevamento dei campioni in questione”. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, innanzi tutto, perché è pacifico che l’eventuale violazione delle norme sul prelevamento dei campioni, inquadrandosi lo stesso nell’ambito di un’attività preliminare e pre-processuale attinente al dovere di vigilanza amministrativa che la legge attribuisce a determinati organi per la tutela della salute pubblica, non determina, di per sè, nullità alcuna. Inoltre, i militari del NAS (le cui dichiarazioni sono state riportate dettagliatamente in sentenza) hanno riferito di aver proceduto al sequestro della cella frigorifera con i prodotti nella stessa contenuti in considerazione della inutilità di procedere a prelevamento di campioni e successiva analisi, “stante il cattivo stato di conservazione derivante dall’inidoneità della temperatura e della sporcizia della cella” (“… in particolare, la cella frigo era spenta e si presentava in precarie condizioni igienico-sanitarie; essa era in fase di scongelamento, desunta dal gocciolio del radiatore; all’interno della stessa i prodotti ittici si presentavano molli al tatto; kg. 40 di cozze rinvenuti sotto il banco di esposizione risultavano, inoltre, conservati a temperatura ambiente e privi di bollo sanitario…”).In siffatto contesto, la situazione processuale va ricondotta alla valutazione della attendibilità dei testi e degli altri dati processuali acquisiti, valutazione che non è oggetto di censura e che, comunque, è stata compiuta con rigore e precisione dal Giudice di merito (il quale ha rilevato, tra l’altro, come le citate dichiarazioni dei verbalizzanti, già di per sè attendibili per la loro qualifica e competenza professionale, siano risultate confermate in pieno dal successivo verbale “redatto dagli incaricati della ASL FG-1 in data 1.8.2000”). Sulla base del complesso dei rilievi esposti dal primo Giudice, deve pertanto concludersi che risultano dimostrati in modo insuperabile, da un lato, l’inutilità di procedere al prelevamento dei campioni e, dall’altro, il cattivo stato di conservazione dei prodotti in questione.
È opportuno precisare che: 1) in considerazione della natura del motivo, incentrato solo sull’inosservanza delle norme sul prelevamento, non può farsi questione di applicabilità della norma transitoria di cui alla L. n. 46 del 1996 concernente il vizio di motivazione; 2) in considerazione della natura originaria della causa di inammissibilità, non è ipotizzabile l’estinzione del reato contestato per prescrizione sopravvenuta alla sentenza impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché (non essendo ravvisabile una ipotesi di assenza di colpa) al versamento alla Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di Euro 500,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 21 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006

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M A S S I M E 1) Salute – Prodotti alimentari (produzione, commercio e consumo) – Reato di cui all’art. 5 lett. b) e d) legge n. 283 del 1962 – Alimenti in evidente cattivo stato di conservazione – Prelievo campioni per accertamenti di laboratorio – Necessità – Esclusione.

Per l’accertamento del reato di cui all’art. 5, lett. b) e d) legge n. 283 del 1962 (disciplina igienica delle sostanze alimentari), ed in particolare per l’accertamento della condotta di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario procedere al prelievo di campioni ove i prodotti alimentari si presentino all’evidenza mal conservati. (La Corte ha altresì precisato che l’eventuale violazione delle norme sul prelievo di campioni, siccome si inquadra in un’attività preliminare e pre-processuale, non determina alcuna nullità). Pres. Postiglione A. – Est. De Maio G. – Rel. De Maio G. – Imp. Cilla. P.M. Di Popolo A. (Conf.), (Dich. inammissibile, Trib. Lucera, sez. dist. Apricena, 16/12/2004). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/04/2006 (Ud. 21/03/2006), Sentenza n. 14250 

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