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Verifiche periodiche degli strumenti di misura. Competenze passate dagli uffici metrici delle Camere di Commercio agli Organismi accreditati

La notizia interessa i commercianti e tutti coloro che effettuano controlli annonari.
A decorrere dal giorno 19 marzo 2019, gli Uffici metrici delle Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.M. 2 aprile 2017 n. 93, non eseguiranno più le verifiche periodiche sugli strumenti di misura.
Me l’aveva anticipata mesi fa anche un Ispettore metrico mio amico con il quale saltuariamente collaboro.

L’art. 18 comma 2 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 – entrato in vigore il 18 settembre 2017 – ha infatti fissato il termine del periodo transitorio, della durata massima di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, consentendo così alle Camere di Commercio di eseguire la verificazione periodica degli strumenti metrici fino al 18 marzo 2019, al fine di soddisfare tutte le richieste di verificazione periodica pervenute.

Dopo tale data, i titolari degli strumenti metrici dovranno presentare richiesta di verificazione periodica esclusivamente agli Organismi accreditati in possesso dei requisiti specificati all’Allegato I del D.M. n. 93/2017, che abbiano presentato apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad Unioncamere e che risultino iscritti nell’apposito elenco nazionale.

Anche se la notizia potrebbe lasciare indifferenti, è invece molto importante perché la truffa a discapito dei consumatori passa sempre attraverso gli strumenti di misura.
Purtroppo quello della Polizia Metrica è un argomento che si pensa sia (era) competenza esclusivamente degli ispettori metrici delle Camere di Commercio.
In realtà, in base all’articolo 13, comma 4, della Legge 689/81, compete anche a tutti coloro che rivestono la qualifica di agente e/o ufficiale di PG.

Per dirla tutta, la Polizia Municipale, un tempo chiamata “Vigili Urbani” o “Guardie dei comuni”, era anticamente incaricata principalmente ad effettuare questo genere di controlli al fine di tutelare i consumatori dalle truffe, sempre in agguato.

Ora, ad eccezione di qualche grande comune, sembra che i controlli metrico-annonari non vengano più effettuati preferendo utilizzare la polizia locale come Bancomat per l’Amministrazione comunale tramite strumenti come Falco, Autovelox, etc.

Ad avviso di chi scrive, il controllo delle bilance è fondamentale, visto che una bilancia non in bolla (non in piano) può falsare la pesata addirittura del 10/15% a discapito dei consumatori che pagano per merci che non acquistano.
Per chi non lo sapesse,  la “verificazione periodica” è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

Avviene nel seguente modo:
dopo aver messo lo strumento in piano, con la bolla centrata attraverso i piedini, l’Ispettore metrico della camera di Commercio o l’addetto dell’Organismo accreditato, posa sul piatto dello strumento dei pesi di riferimento ufficiali e controlla se lo strumento segna esattamente il loro peso.
Naturalmente è prevista una tolleranza e laddove questa supera il limite massimo consentito, l’apparecchio non può essere riposizionato nel negozio e deve essere avviato in un laboratorio per la revisione.

Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell’allegato IV al D.M. n. 93/2017, che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare. Successivamente, la verificazione viene effettuata secondo la periodicità fissata nell’allegato IV e decorre dalla data dell’ultima verificazione.

Il titolare dello strumento di misura dovrà richiedere una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

A proposito dei controlli metrico annonari

Come accennato pocanzi, la bolla che dimostra la messa in piano dello strumento di misura, può essere decentrata agendo sui piedini ma anche inserendo degli spessori sotto questi ultimi, come a volte avviene – sfacciatamente – nei mercati della frutta, dove il cliente va di fretta.

Ma quanto può guadagnare un alimentarista che non applica la tara durante la vendita dei prodotti freschi da banco?
Anche se a prima vista 6 grammi di carta per avvolgere sembrano pochi, giocando sulla quantità di clienti “truffati”, le cifre che vengono fuori sono veramente consistenti.

Prendiamo ad esempio la vendita di prosciutto di qualità dal costo di 25 euro al Kg.
Il conto da fare è il seguente:

0,025 (prezzo al grammo del prosciutto) x 6 (peso in g della carta per avvolgerlo) x 200 (clienti che quotidianamente acquistano il prodotto in un supermercato avviato) x 26 (i giorni lavorativi del negozio) x 12 (i mesi dell’anno) = euro 9.360,00

Niente male per vendere solo carta!
Ma i conti potrebbero essere anche peggiori.

Dal gelataio
Costo del gelato al kg: euro 14
Le vaschette utilizzate hanno un peso variabile da 23 g per il gelato da ½ Kg a 40 g per il gelato da 1 Kg.
In genere i gelatai difficilmente sottraggono la tara.
Prendendo ad esempio la vaschetta da  1 kg di gelato (g 40) il calcolo da fare è il seguente:

0,040 (costo al grammo del gelato) x 40 (peso del contenitore) x 20 (clienti che giornalmente acquistano il gelato da kg) x 6 (giorni lavorativi) x 90 giorni (il periodo estivo) =  17.280 euro

Dal pasticciere
I vassoi possono arrivare a pesare anche 190 g e difficilmente la tara viene sottratta.
Prendendo ad esempio un vassoio medio del peso di 145 g, i conti sono i seguenti:
Costo della pasticceria: 20 euro al kg
0,020 (prezzo al g) x 145 (peso del vassoio) x 100 (clienti che acquistano il prodotto alla Domenica) x 4 (le domeniche del mese) x 12 ( i mesi dell’anno) = euro 13.920

Gli stessi calcoli possono essere fatti per i prodotti acquistati in macelleria, nei negozi di pasta fresca, dal fornaio, etc.

Mentre i commercianti incassano cifre da capogiro senza vendere nulla, il consumatore subisce un salasso che va, in media, da 140 a 180 euro annui, calcolati sicuramente per difetto.

Un malcostume tutto italiano, che sarebbe ora di far cessare!

Purtroppo in Italia, ad eccezione delle grandi città dove vigilano i nuclei annonari della Polizia Municipale, questo malcostume è tollerato se non ignorato dalle Forze dell’Ordine, visto che è divenuto ormai un luogo comune, come dicevo prima,  pensare che il controllo delle bilance sia una competenza esclusiva delle Camere di Commercio e/o degli Organismi accreditati.

Le sanzioni

A QUESTO LINK è possibile visionare un prontuario  delle sanzioni (non si tenga conto dei riferimenti al D.Lgs. 109/92!)

Piero Nuciari

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