News

Vicenda Lemon bar: dopo la pronuncia del TAR- Puglia, il Ministero dello Sviluppo Economico ha preso atto che è attività artigianale

   lemonba32.jpg 

Per chi non lo sapesse, il Lemon bar è un locale ambulante a forma di gigantesco limone che si muove su un carrello trainato da un’autovettura.
Una volta aperto si trasforma in un bar o meglio in un’attività artigianale di trasformazione gastronomica (bevande naturali al 100% a base di agrumi preparate fresche al momento), come recita la licenza. 
L’idea è del sig. Maurilio Lucchetta,  imprenditore della provincia di Treviso, che durante un suo viaggio negli Stati Uniti  è stato  ispirato dai chioschi presenti sulle spiagge californiane.  Dopo aver fatto realizzare in Italia il prototipo, è riuscito a farlo installare in un centro commerciale non senza  una dura lotta burocratica durata addirittura tre anni.
Dopo questo primo successo ha poi  pensato di dotarlo di ruote in modo da farlo diventare itinerante, per poterlo dislocare sulla spiaggia in estate, davanti alle discoteche d’inverno, oppure in prossimità di stadi e impianti sportivi.
Il passo successivo è stato il  franchising.
La forza dell’idea del sig. Lucchetta è da attribuirsi al fatto che è riuscito a semplificare l’iter burocratico e  le restrizioni previste dalla legge, riuscendo a far classificare da subito l’attività come artigianale, liberandola quindi dai vincoli di natura professionale previsti dalla normativa per la somministrazione di alimenti in area pubblica. 
All’epoca (parliamo del 2006)  l’altolà  del Ministero dello Sviluppo Economico non si fece attendere e con la Risoluzione del 19/06/2006, prot. n. 0005666,  stabilì che la disciplina applicabile alla vendita ambulante di bevande da parte di un artigiano in possesso di un contratto di franchising di produzione, non è inquadrabile tra quelle artigianali e pertanto il locale ambulante a forma di limone, denominato “lemon bar”, doveva essere considerato a tutti gli effetti un’attività di somministrazione rientrante nel disposto dell’art. 28 del D.Lgs. n. 114/98, con tutti i conseguenti obblighi aggiuntivi di carattere burocratico e professionale (requisiti professionali per la vendita alimentare, frequenza di corsi abilitanti, etc).
A seguito di questo parere, il Comune di Molfetta, che in un primo momento aveva autorizzato un gestore locale di un lemon bar ad esercitare la propria attività sul lungomare cittadino, espresse il diniego alla richiesta di proroga dell’occupazione di suolo pubblico, costringendo  il titolare dell’impresa artigianale, al fine di far valere i propri diritti,  a ricorrere attraverso i propri legali al TAR- Puglia.
Il Tribunale Amministrativo Regionale pugliese, in data 9 luglio 2008, ha accolto il ricorso dando ragione al gestore.
Nell’inquadrare correttamente la vicenda, i giudici del TAR hanno innanzitutto evidenziato come l’attività in oggetto sia da considerarsi senza ombra di dubbio artigianale, visto che questa consiste nel preparare bevande a base di agrumi freschi, di gradazione alcoolica massima pari a 6°, all’interno di un piccolo laboratorio mobile rimorchiato da un automezzo, accessibile solo agli addetti, per consegnarla al cliente in un bicchiere sigillato monouso, per essere poi consumata dove questi preferisce.
A rafforzare la tesi che tale procedura non può configurarsi come somministrazione, concorre anche il fatto che all’esterno del laboratorio non é approntata alcuna attrezzatura (sedie, tavoli, panchine, cestini, etc.) per consentire la consumazione delle bevande sul posto.
L’art. 1 della L. 287/91, infatti, definisce esercizio pubblico a aperto al pubblico il luogo nel quale il prodotto viene venduto al cliente affinché questi lo consumi sul posto all’interno di un locale o di una superficie coperta appositamente attrezzata.
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 17703,  del 12/12/2002, aveva chiarito che: “Ai fini della qualificazione come artigiana, e della conseguente iscrizione al relativo albo, dell’impresa di produzione e vendita al pubblico di alimenti e bevande (nella fattispecie chiosco per la produzione e vendita di piadine romagnole), occorre che la vendita non sia finalizzata al consumo sul posto, nel senso che gli acquirenti non devono consumare i prodotti “nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico all’uopo attrezzata” (con il che, viceversa, l’attività rientrerebbe in quelle commerciali, ai sensi dell’art. 1 L. 287/91), e, dunque, decisiva é l’assenza di “impianti ed attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati”, indicati invece dall’art. 32 dm 04/08/1988, come requisiti dell’alternativa attività commerciale”.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che tale attività non rientri nemmeno tra quelle disciplinate dal D. L.vo 31/03/98 n. 114, visto che l’art. 4, comma 2, lett. f) del decreto Bersani, esclude espressamente l’applicazione delle norme della disciplina sul commercio agli artigiani iscritti all’albo delle impresa artigiane per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, di beni di produzione.In pratica il titolare della società “lemon bar”, Maurilio Lucchetta, è riuscito a semplificare l’iter burocratico previsto dalle normative in vigore che avrebbero reso difficile il decollo dell’impresa, consentendo a coloro che volessero intraprendere questo genere di attività, di poter iniziare entro tempi ragionevoli.Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, con una nota del 18 dicembre 2008, ha dovuto prendere atto della sentenza del TAR Puglia.
Nel rispondere alla Confartigianato che aveva presentato una richiesta di chiarimenti a proposito dei lemon bar, il Direttore Generale, Gianfrancesco Vecchio, infatti,  prende atto “della affermata o chiarita non assoggettabilità dell’attività in questione, alla disciplina del commercio o della somministrazione”, a condizione che “l’attività sia riconosciuta come attività artigiana dai competenti organi”.
 
Finisce quindi a favore dei lemon bar una vicenda che dal 2006 ha appassionato gli addetti al commercio per la particolarità della tematica trattata.
Per il futuro è facile prevedere che si vedranno sempre più spesso sul territorio nazionale questi carrelli gialli a forma di limone.
Stante la crisi economica in atto, potrebbe essere questa una nuova opportunità di lavoro – stabile e remunerativo – per i tanti  disoccupati che quotidianamente vivono il dramma (e la frustrazione) di non riuscire a trovare un lavoro con il quale sostenere le proprie famiglie.
          

                                                     

                                                                                                                                                           Piero Nuciari

 tarpuglia2008.pdf
rispostaministero16-02-09.pdf

Views: 756

Condividi
wpChatIcon
wpChatIcon